Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20876 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20876 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIRICO GRAZIANO NICOLA N. IL 07/08/1984
CHIRICO EMANUELE N. IL 26/02/1958
HOFFMANNOVA’ DOMINIKA N. IL 22/09/1983
avverso la sentenza n. 353/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Chirico Graziano Nicola, Chirico Emanuele e Hoffmannova Dominika propone
ricorso avverso la sentenza del 19/09/2014 con la quale la Corte d’appello di Bari, ha
confermato l’accertamento di responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. contestato
a tutti ed al reato di cui all’art. 497 bis cod. pen. attribuito al primo.

Le impugnazioni sono inammissibili per manifesta infondatezza, ed in quanto proposte per
motivi non consentii, all’atto in cui, senza alcun riferimento al contenuto della motivazione
della pronuncia impugnata, né individuazione di elementi di fatto suscettibili di una difforme
interpretazione, rivendicano l’assoluzione, ed una determinazione della pena più mite, in
assenza di indicazione dei motivi a sostegno di tali istanze.
Peraltro l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen. ove, come nella specie, la prescrizione del reato sarebbe maturata successivamente alla
sentenza impugnata con il ricorso. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) ciascuno in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Pr sidetne

Nei ricorsi si contesta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’affermazione
di responsabilità ed alla determinazione della pena.

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