Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20876 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20876 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZACCARIA EMILIO nato il 19/05/1961 a BRINDISI

avverso la sentenza del 13/02/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
SALZANO
che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore di fiducia Avv. G. Musa che si è riportato ai motivi;

L..—-‘,

Data Udienza: 07/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Zaccaria Emilio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce di
conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi di condanna per il reato, così riqualificata
l’originaria imputazione, di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 152 del 2006 in
relazione all’ illecito smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante incenerimento a
terra nonché per il reato di cui all’art. 674 cod. pen. in relazione all’emissione di fumi atti a

2. Con un primo motivo lamenta la violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a) e b) del d. Igs.
n. 152 del 2006 in relazione all’art. 306, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. quanto alla
affermata natura di reato comune e non proprio dell’art. 256 comma 1, cit. non implicante
neppure il riferimento ad azione continuativa e non occasionale; richiama in senso contrario le
pronunce di legittimità che hanno escluso la configurabilità del reato in caso di condotte di
assoluta occasionalità.

3. Con un secondo motivo lamenta l’omesso esame e valutazione della assoluta occasionalità
dell’attività di specie desumibile dalla stessa sentenza di primo grado laddove si è esclusa, a
fronte della limitata rilevanza spaziale e quantitativa dei rifiuti rinvenuti sul terreno, una
reiterazione dell’abbandono.

4.

Con un terzo motivo lamenta erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. quanto

all’addebito dei fatti all’imputato deducendo la mancanza, negli indizi considerati dai giudici di
merito, delle necessarie caratteristiche di gravità, precisione e concordanza giacché il terreno
in oggetto era accessibile a tutti, la conduzione del fondo da parte dell’imputato, in ottimo
stato di coltivazione, era incompatibile con la destinazione a deposito di rifiuti da parte dello
stesso conduttore, e l’imputato non era stato rinvenuto all’interno del fondo ma era stato
incrociato lungo la strada.

5. Il primo motivo di ricorso, strettamente considerato, è inammissibile per genericità.
In esso infatti si disquisisce unicamente della lettura che dovrebbe darsi della norma di cui
all’art. 256, comma 1, del d.lgs. cit., sostenendo il ricorrente che la stessa, configurante un
reato “proprio”, riguarderebbe unicamente attività poste in essere da soggetti rivestenti un
ruolo imprenditoriale e connotate da un minimo di organizzazione. Nessun concreto riferimento
alla fattispecie oggetto dell’addebito, tuttavia, sulle cui caratteristiche nulla si dice, appare
svolto dalla doglianza sì che il motivo non consente di apprezzare il necessario profilo di
decisività delle argomentazioni svolte in diritto, con conseguente genericità della censura
mossa.

molestare persone.

Vale comunque aggiungere, anche ai fini di ciò che si dirà subito oltre, che la lettura della
norma offerta dal motivo si pone in contrasto con l’esegesi già in più occasioni svolta da questa
Corte, e ciò sia con riguardo alla natura del reato, da ritenersi “comune” e non già “proprio”
(da ultimo, Sez. 3, n. 29077 del 04/06/2013, dep. 09/07/2013, Ruggeri ed altro, Rv. 256737;
Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, dep. 19/02/2008, Cozzoli, Rv. 239011), sia con riguardo alla
pretesa strutturazione della condotta, giacché, in senso contrario a quanto sostenuto nel
motivo, non è richiesto un minimum organizzativo ma è sufficiente anche una sola condotta
integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un’attività di

29/02/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305).

6. Il riferimento concreto assente nel primo motivo compare, invece, nel secondo, con il quale,
infatti, si censura la mancata considerazione da parte della sentenza impugnata del passaggio
della pronuncia di primo grado ove si sarebbe affermata la “limitata rilevanza spaziale e
quantitativa dei rifiuti rinvenuti sul terreno” escludendosi una intervenuta reiterazione
dell’abbandono. E tuttavia, è sufficiente sul punto rilevare come l’assenza di reiterazione, in
realtà funzionale ad indurre il giudice di primo grado a riqualificare in condotta di smaltimento
quella che originariamente era stata contestata come discarica, non per questo possa di per sé
significare assoluta occasionalità atteso che dalle stesse sentenze di merito risulta allo stesso
tempo che sul terreno, non accessibile a terzi, erano comunque presenti rifiuti di vario tipo,
pericolosi e non, indistintamente raggruppati e dati alle fiamme.
Ne consegue la manifesta infondatezza della censura sollevata.

7. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile giacché volto a pretendere da questa Corte, in
realtà, una non consentita lettura del compendio probatorio sostitutiva di quella, esaustiva,
compiuta dalla sentenza impugnata : la Corte territoriale ha infatti evidenziato, con
ragionamento coerente e logico, e pertanto incensurabile in questa sede, gli elementi indicativi
dell’attribuibilità dei fatti all’imputato, consistenti nella diretta conduzione del fondo luogo di
svolgimento dei fatti da parte dello stesso Zaccaria, nella assoluta prossimità dello stesso,
recintato e chiuso da transenna, all’abitazione dell’imputato, nella commistione dei rifiuti con
sterpaglie e altri residui di potatura commissionata dallo stesso Zaccaria pochi giorni prima del
fatto, nell’avvistamento dell’imputato, sorpreso ad allontanarsi dal fondo ad incendio in corso
ad appena una decina di metri dall’ingresso nello stesso, essendo inoltre stata valutata come
inverosimile la giustificazione della sua presenza al solo fine di chiedere aiuto

ad icino )

atteso che una simile richiesta non venne rivolta agli agenti che ebbero a fermarlo.

8. In definitiva il ricorso è inammissibile, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, dep.

P

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2017

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