Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20875 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20875 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SHERKO ARMANDO N. IL 25/02/1986
avverso la sentenza n. 787/2015 TRIBUNALE di PADOVA, del
11/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/04/2016
Sherko Armando propone ricorso avverso la sentenza del 11/03/2015 con la quale il Tribunale
di Padova ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art.385
cod. pen.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che rivendica l’applicazione di
formule di proscioglimento in fatto attraverso valutazioni personali delle risultanze, a fronte
della scelta di applicazione della pena, che presuppone la cristallizzazione della fattispecie sulla
base delle acquisizioni in atti, dalle quali non risulta emergere con evidenza quanto ricostruito
in ricorso, poiché in senso contrario nella sentenza si dà conto dell’ammissione di
responsabilità formulata dall’interessato.
La necessità di un approfondimento istruttorio esclude che possa rinvenirsi l’estremo del
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. che presuppone una verifica sulla base
delle medesime prospettazioni accusatorie, ed evidenzia la manifesta infondatezza del motivo
proposto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Pre identé
Nel ricorso si deduce violazione di legge penale e processuale, per la mancata applicazione di
formule di proscioglimento in fatto, assumendo che la violazione realizzata, per il minimo arco
temporale non poteva integrare la fattispecie contestata.