Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20875 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20875 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Marashi Astrit, nato in Albania il 10/01/1990

avverso la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Modena, in data in/11/2016j

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visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10 novembre 2016, il Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Parma ha applicato, su accordo delle parti, a Marashi
Astrit la pena concordata di anni tre e mesi otto di reclusione e C 14.000,00,
previa unificazione con i reati già giudicati con sentenza del Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Parma n. 235/2014, in ordine al reato di cui agli artt.
81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per ripetute
cessioni di imprecisati quantitativi di cocaina a Parziale Simona. In Parma nel
mese di ottobre 2013.

Data Udienza: 07/11/2017

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del
difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico
motivo, la violazione di legge processuale e peni in relazione alla mancata
pronuncia di sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. e al riconoscimento del vincolo
della continuazione con i reati già giudicati e all’obbligo della motivazione
imposto per tutte le sentenze, ivi compresa quella di applicazione di pena ex art.
444 cod.proc.pen., obbligo che non sarebbe assolto con la mera presa d’atto

assente la motivazione con riferimento Al riconoscimento del vincolo della
continuazione con i reati già giudicati e “Il’individuazione del reato più grave
rispetto al quale operare l’aumento per la continuazione.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. – Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della
pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del
13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824).
Essendo la sentenza impugnata motivata con riferimento a tutti i suddetti
requisiti e contenendo, peraltro, elementi specifici dai quali è stata desunta la
prova della commissione dei fatti contestati – segnatamente tratti
dall’annotazione di PG del NORM CC di Parma e dalle dichiarazioni di un
consumatore -, il vizio denunciato deve ritenersi insussistente. Parimenti la
sentenza impugnata è motivata anche con riguardo alla sussistenza del vincolo
della continuazione e correttamente individua il reato più grave in quello già
giudicato con la sentenza n. 235/2014 del Giudice dell’Udienza preliminare del
Tribunale di Parma su cui opera l’aumento per la continuazione per i fatti ora
giudicati.

2

dell’accordo e dell’insussistenza delle cause proscioglimento, risultando del tutto

Va precisato, infine, che il ricorrente, pur in presenza di una specifica
motivazione circa gli elementi dai quali il giudice ha tratto il convincimento della
penale responsabilità, abbia motiva-aRe sulla sussistenza del vincolo della
continuazione e abbia indicato correttamente il reato più grave ex art. 81
cod.pen., non indichi alcun elemento che il giudice stesso avrebbe dovuto
considerare e che invece non ha valutato per applicare la disposizione reclamata
(art. 129 cod. proc. pen.), con la conseguenza che, sotto tale profilo, il motivo

comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per l’ammissibilità di qualsiasi gravame.
5. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in C 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 07/11/2017

Il Con.Aktestensore
04″/
E –

Il Presidente
AAllo. Cavallo

non rispetta il requisito della specificità inderogabilmente richiesto dall’art. 581,

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