Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20874 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20874 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIGRI RACHID N. IL 08/05/1986
avverso la sentenza n. 2177/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/04/2016

t

33072-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Chigri Rachid personalmente avverso la sentenza
sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese proc ssuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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