Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20873 del 14/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20873 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALVI DAVIDE N. IL 23/08/1966
avverso la sentenza n. 4407/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
18/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lett&seittite le conclusioni del PG Dott. Getx:Lc.cke /l o (72 0 i Of),-(2_
jno_ ea…te.45/6
c29e-a9e.,
hr. V42 –e.22
cej
& Cegèr-Q9eLdk.

Uditi di sor Avv.;

Data Udienza: 14/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente SALVI DAVIDE, con sentenza del 18.4.2014, applicava allo stesso ex art. 444
cod. proc. pen., concesse le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 13
D.L.vo 74/2000, la pena di mesi 1, giorni 10 di reclusione e visti gli artt. 53 e
segg. L.689/81 convertiva la pena detentiva come sopra inflitta nella pena pecuniaria pari ad C 10.000,00 di multa, da versarsi con quattro rate mensili di pari
importo, per il reato di cui all’art. 10bis D.L.vo 72/2000 perché nella qualità di

sava entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di
sostituto d’imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per
un ammontare complessivo di C 50.311,00; accertato in Brescia 1’1.9.2011 e
commesso nell’anno 2009, alla data di scadenza del termine per la presentazione
del modello 770 (31.7.2009).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a
mezzo del proprio difensore di fiducia, Salvi Davide, deducendo l’unico motivo di
seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
• Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ex art.
606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. e precisamente violazione dell’art. 53 L. 689/81
e art. 135 cod. pen.
Il ricorrente deduce che il Tribunale, in sede di conversione della pena,
avrebbe erroneamente applicato la sanzione sostitutiva di C 250,00 introdotta
dalla legge 94 del 2009 che all’art. 3 comma 62, ha modificato l’art. 135 prevedendo la sanzione di C 250,00 di pena pecuniaria, in luogo della somma originaria di C 38,00.
Il reato, infatti, si sarebbe perfezionato in data 31.7.2009, prima dell’entrata
in vigore della modifica, avvenuta 1’8.8.2009.
Pertanto, la sanzione sostitutiva ammonterebbe ad C 1.520,00.
Chiede, pertanto, raccoglimento del ricorso con i provvedimenti conseguenti.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie
conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen., rilevando l’inammissibilità del ricorso, in
quanto l’accordo delle parti fissava espressamente in C 10.000,00 la pena sostitutiva, rientrando la stessa nei parametri di legge, stante la possibilità ex art. 53
c. 2 I. 689/81 di superare fino a dieci volte il ragguaglio ex art. 135 cod. pen.

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legale rappresentante della TEKNIT srl, in relazione all’annualità 2008, non ver-

Chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, con le ulteriori statuizioni di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato
inammissibile.

2.

E’ vero, infatti, che la sentenza impugnata attiene a fatti commessi in

pen., avvenuta a seguito della legge 94/2009, in vigore dall’8/8/2009.
Ed è altrettanto pacifico che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di
legittimità – che il Collegio condivide e che intende ribadire – ai fini della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 53 della legge n. 689 del
1981 si deve fare riferimento, in applicazione dell’art. 4, comma quarto,
cod.pen., al criterio di ragguaglio vigente al momento del fatto, in quanto più favorevole al reo (così sez. 6, n. 32882 del 22.6.2011, Cucinelli, rv. 250888).
In altra pronuncia è stato ancora più chiaramente specificato che il criterio
di ragguaglio di euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva di
cui all’art. 135 cod. pen. come modificato per effetto dell’art. 3, comma sessantaduesimo, della legge. n. 94 del 2009, non si applica, ai fini della sostituzione
“ex” art. 53 legge n. 689 del 1981, ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore
della predetta modifica in quanto norma meno favorevole rispetto alla disciplina
pregressa (così questa sez. 3, n. 19725 del 14.4.2011, Proia, rv. 250333).

3. Tuttavia, come si evince dal verbale dell’udienza del 18.4.2014 dinanzi
al GM del Tribunale di Brescia – cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere atteso il tipo di doglianza proposta- il difensore munito di procura speciale, nel formulare la richiesta di rito alternativo ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.,
chiese espressamente che la pena finale di mesi 1 e gg. 10 di arresto venisse
convertita nella pena pecuniaria pari ad € 10.000 di multa. E su tale richiesta il
PM espresse il proprio consenso, poi ratificato dalla pronuncia del giudice.
Orbene, la richiesta di conversione venne operata, evidentemente, con riferimento all’art. 53 I. 689/81 (“sostituzione di pene detentive brevi”), norma secondo cui: ” 1. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di
doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà
controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può
sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente. 2. La sosti-

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data 31.7.2009, cioè prima dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 135 cod.

tuzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall’articolo 57.
Per determinare l’ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore
giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni
di pena detentiva. Nella determinazione dell’ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato
e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma Indicata dall’articolo 135 del codice penale e non può superare
di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la

Se, dunque, il valore giornaliero può essere determinato fino a dieci volte
l’ammontare della somma indicata dall’articolo 135 del codice penale, anche applicando, com’è giusto che sia nel caso che ci occupa, il riferimento previdente
alla modifica normativa, che era di euro 38 al giorno, la somma concordata nel
patto di euro 10.000 è inferiore al decuplo di quella di cui al ragguaglio ex art.
135 cod. pen.
Si tratta, quindi di una pena del tutto legale, liberamente concordata tra le
parti.
Il ricorso appare tendere solo a rimettere in discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del patteggiannento, il che
non è consentito.

4. Non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della
parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. nella
misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015
Il C sigliere e

nsore

Il Presidente

pena pecuniaria si applica l’articolo 133-ter del codice penale”.

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