Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20873 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20873 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Storelli Luca, nato a Milano il 31/05/1957

avverso la sentenza del 28/02/2017 della Corte d’appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 febbraio 2017, la Corte d’appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva condannato Luca
Storelli per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, ha
assolto il medesimo in relazione all’art. 10 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena per il reato di omesso
versamento Iva, quale legale rappresentante di Altea Italia srl, dovute sulla base
della dichiarazione per il periodo di imposta 2009 per l’ammontare pari a C
490.401,00, a mesi sei di reclusione e conferma nel resto della sentenza del
Tribunale.

Data Udienza: 07/11/2017

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso Luca Storelli, a mezzo del
difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Con il primo nnotivo’denuncia la violazione di legge in relazione all’art.
10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e il vizio di motivazione. Argomenta il
ricorrente che la corte d’appello avrebbe con motivazione contraddittoria

soggettivo del dolo quantomeno nella forma del dolo eventuale. Tale motivazione
sarebbe in contrasto con lo stesso dato fattuale ricostruito nella sentenza
laddove da’ atto che lo Storelli aveva fatto ricorso al credito bancario nella
misura massima possibile, di aver assunto altresì provvedimenti anche
sfavorevoli per il proprio patrimonio personale, di aver rateizzato il debito verso
l’erario, situazione fattuale che avrebbe dovuto condurre la corte territoriale a
ritenuto di poter muovere alcun rimprovero all’imputato, sicchè era logico
escludere il dolo del reato, potendosi semmai prospettare un mero rimprovero a
titolo di colpa, ma giammai il dolo del reato.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione
all’art. 132 e 133 cod.pen. e il vizio di mancanza di motivazione in relazione alla
determinazione della pena come rideterminata dalla Corte d’appello.
Argomenta il difensore del ricorrente che la corte territoriale avrebbe
omesso qualsivoglia motivazione in relazione alla determinazione della pena per
effetto della pronuncia di assoluzione, essendo l’unico riferimento contenuto “in
dipendenza di quanto sopra motivato”, non idonea a soddisfare l’onere di
motivazione imposto dall’art. 132 cod.pen. costringendo la difesa ad uno sforzo
interpretativo del percorso motivazione ipotizzando diversi scenari, situazione
che contrasta con l’obbligo di motivazione e integra il vizio di motivazione
denunciato.
In ogni caso, la sentenza sarebbe viziata perché non avrebbe indicato la
pena base, silenzio che integrerebbe il vizio di carenza di motivazione, situazione
che potrebbe anche comportare la violazione del divieto di reformatio in peius.
Comunque, la sentenza andrebbe annullata ai fini della rivalutazione della
dosimetria della pena per effetto dell’elevazione della soglia di punibilità tenuto
conto dell’ammontare dell’Iva non versata.
2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione e la violazione di
legge in relazione alla illogicità della motivazione sulla richiesta di conversione
della pena detentiva in pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689

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affermato la responsabilità penale del ricorrente ritenendo provato l’elemento

del 1981, avendo escluso la conversione in ragione della negativa prognosi di
adempimento, motivazione illogica e in contrasto con quanto affermato dalla
sentenza delle S.U. n. 24476 del 2010. Parimenti affetta da illogicità sarebbe la
fie.
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motivazione sull’esclusione della richiestcl—el+ conversione perché inidonea a
favorire il reinserimento del condannato; al contrario la sanzione pecuniaria
sarebbe, attesa la natura della violazione, sicuramente più efficace in termini
rieducativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
5. Non è fondato il primo motivo di ricorso, anche ripetitivo della stessa
doglianza già devoluta e disattesa dal giudice dell’impugnazione, con il quale il
ricorrente censura la sentenza con riguardo alla rilevanza della situazione di crisi
economica e finanziaria ai fini di esclusione dell’elemento soggettivo del reato.
Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, l’imputato
ben può invocare la situazione di crisi economica che determina l’impossibilità di
adempimento dell’obbligazione, quale causa di esclusione della responsabilità
penale, purché assolva agli oneri di allegazione riguardanti sia il profilo della non
imputabilità a lui medesimo della crisi economica, sia l’aspetto della impossibilità
di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi
in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190).
In altri termini l’indagato deve allegare la prova che non sia stato
altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli
il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo
posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio
personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa
crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza
esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili
(Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262; Sez. 3, n. 8352
del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013,
Mercutello, Rv. 258055).
Nel caso poi di contestazione di omesso versamento dell’iva, l’onere
probatorio è ancor più rigoroso poiché il tributo da versare (l’iva) è costituito da
una somma che il contribuente ha comunque ricevuto dalla controparte
dell’operazione commerciale, e che avrebbe dovuto accantonare in vista della
scadenza del debito erariale.
5.1. La sentenza impugnata nell’escludere la rilevanza della situazione

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3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

dedotta di crisi di liquidità, ha dato atto che, sebbene l’imputato avesse fornito
adeguata prova di aver messo in atto le misure volte a far fronte alla crisi di
liquidità (ricorso al credito bancario nella misura massima possibile, riduzione del
personale e dilazione nel pagamento delle retribuzioni), anche sfavorevoli al
proprio patrimonio (riduzione dei propri emolumenti), non era stata raggiunta la
prova della contingenza dello stato di crisi invocato dalla difesa perché la
situazione di crisi in cui versava l’impresa era dovuta al tipo di

business

intrapreso essendo emerso un precario equilibrio economico-finanziarid della
società che, sin dall’inizio, aveva chiesto dilazioni di pagamento, rateizzazione

all’obbligazione tributaria come attestato da precedenti sentenza, di assoluzione
per il medesimo reato, circostanze che depongono nel senso di una perdurante
situazione di difficoltà economico-finanziario dell’impresa.
5.2. A tal proposito, occorre ricordare che il dolo del reato in questione è
integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua
illiceità, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento
antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato, sicchè la scelta di
non pagare lo integra; e che la forza maggiore che lo esclude, postula la
individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula
del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi
dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione
cosciente e volontaria dell’agente, situazione incompatibile con la “difficoltà
economica” proprio in ragione dell’assenza di imprevedibilità connaturata alla
stessa, di tal chè deve escludersi, come affermata da tempo da questa Suprema
Corte, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano
integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del
04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv.
255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n.
9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984,
Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822).
5.3. Dunque, deve riaffermarsi il principio secondo cui l’inadempimento
della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando
derivi da fatti contingenti e imprevedibili non imputabili all’imprenditore che non
abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua
volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico, dovendosi escludere la
predetta causa di esclusione del dolo nel caso di perdurante situazione di
difficoltà economica derivante dalla gestione ordinaria dell’impresa nella quale
l’omissione del versamento Iva alla scadenza è preceduta dal mancato
pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di
illegittimità che non può integrare la causa di forza maggiore.
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del debito fiscale, dimostrando l’incapacità sistematica di far fronte

6. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato. Alcun difetto di
motivazione è ravvisabile con riferimento alla rideterminazione della pena per
effetto dell’assoluzione dal reato di cui all’art. 10 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n.
74, avendo la corte territoriale richiamato le circostanze fattuali esposte nella
parte motiva della sentenza sull’affermazione della responsabilità penale anche
ai fini dell’applicazione degli artt. 132 e 133 cod.pen., motivazione che non
appare illogica o contraddittoria.
La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra
tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la

nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di
equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Alcuna omessa motivazione è predicabile con riguardo al riconoscimento
delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod.pen. già riconosciute dal Tribunale e
confermata nella sentenza impugnata.
La corte territoriale ha unicamente eliminato il quantum di pena irrogato
dal Tribunale per il reato di cui all’art. 10 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di
mesi due di reclusione, restando invariati gli altri parametri di calcolo, essendo
immodificata la pena base per il reato già ritenuto più grave di cui all’art. 10- ter
d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di mesi otto di reclusione, pena ridotta per effetto
delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod.pen. armesi sei di reclusione. Da qui
l’insussistenza della violazione del divieto di reformatio in peius.
Quanto al profilo della motivazione in relazione allo scostamento dal
minimo edittale, questa Corte ha affermato che nel caso in cui sia irrogata una
pena prossima al limite minimo edittale (nel caso in esame di mesi sei di
reclusione), l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto allorchè risulti che il
giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi
previsti dall’art. 133 cod. pen., principio che deve essere riaffermato nel caso in
cui, come quello in esame, la misura della pena irrogata è stata esplicitamente
applicata in misura prossima la limite minimo edittale e il giudice abbia fatto
riferimento alla natura e gravità dell’omissione, pari a C 490.401,00, e dunque
alla gravita del reato anche alla luce del disvalore complessivo del fatto
rivalutato ai sensi della modifica con il d.lgs n. 158 del 2015 che ha elevato la
soglia di punibilità a C 250.000.
7. Infine, non è fondato il terzo motivo di ricorso con cui si censura il
diniego di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 della
legge n. 689 del 1981. Ed invero, in tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento
della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni
sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53 I. n. 689 del 1981,
costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se

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pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche

motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 2, n. 13920 del
20/02/2015, Diop Mamadou, Rv. 263300). Tale non può ritenersi l’aver
richiamato la natura del reato commesso e la personalità dell’imputato
dimostrative dell’insensibilità ani prescrizioni di natura pecuniaria, di tal chè
congruamente è stata esclusa la sostituzione perché ritenuta non idonea a
favorire l’inserimento del condannato. Motivazione che non si pone in antinomia
con quanto affermato da S.U. n. 24476 del 2010 in quanto il diniego non è
fondato sulla prognosi di inadempimento.

pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/11/2017

8. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato al

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