Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2087 del 17/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2087 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIORDANO SALVATORE N. IL 03/10/1970
avverso la sentenza n. 4273/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 17/12/2015
Così deciso in Roma, all’udienza del 17 dicembre 2015
Il Presidente
Giordano Salvatore propone ricorso avverso la sentenza del 06/10/2014 con la quale la Corte
d’appello di Napoli, ha confermato la sua affermazione di responsabilità, in relazione ai reati di cui
agli artt.628, 367 e 368 cod pen.
Nel ricorso si deduce carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della
simulazione di reato e della calunnia, accertata malgrado l’assenza di indagini a seguito delle false
accuse, oltre che la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. pur
sollecitata nel gravame di merito.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, quanto alla sollecitazione all’assoluzione per
il mancato sviamento delle indagini, istanza che ignora la natura di reato di pericolo delle
imputazioni in esame, che prescindono nella loro configurazione dal risultato dell’effettivo
sviamento, risultando pacificamente integrate dalla potenzialità delle affermazioni offerte alle
autorità inquirenti (Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Grazioso, Rv. 248079) che è possibile
escludere solo in ipotesi di indicazioni assurde o incompatibili con la realtà, tali da rendere del tutto
inidonee ad integrare il pericolo a cui tutela è prevista l’ipotesi delittuosa in esame.
L’ulteriore rilievo, attinente alla mancata concessione dell’attenuante è fondato su motivi non
consentiti, in quanto si limita a reiterare le proprie istanze al riguardo, senza considerare le
argomentazioni espresse sul punto dalla sentenza impugnata, che in proposito costituisce l’unico
orizzonte valutativo in relazione al quale può valutarsi il corretto esercizio della discrezionalità
rimessa al giudice di merito.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.