Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20869 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20869 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vaccaro Antonio, nato a Scordia il 03/09/1970

avverso la sentenza del 19/10/2016 della Corte d’appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
limitatamente al trattamento sanzionatorio;

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 ottobre 2016, la Corte d’appello di Catania, in
parziale riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva condannato
Antonio Vaccaro per i reati di cui agli artt. 110, 81 comma 2 cod.pen. e art. 5
d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo A), artt. 110, 81 comma 2 cod.pen. e 8 d.lgs
10 marzo 2000, n. 74 (capo B), artt. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, ha
dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo B) per essere
estinto per prescrizione ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Data Udienza: 07/11/2017

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del
difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all’art.
597 commi 3 e 4 cod.proc.pen. e il vizio di mancanza di motivazione. Argomenta
il ricorrente che la Corte d’appello, nel confermare il trattamento sanzionatorio
nonostante la dichiarazione di estinzione del reato di cui al capo B), reato più

solo violato il principio del divieto di reformatio in peius, e ciò sul rilievo che il
principio riguardo non solo la pena finale, ma tutti gli elementi di calcolo che
concorrono a determinarla, ma violato altresì l’obbligo di motivazione in relazione
alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di
mancanza di motivazione in relazione all’applicazione della disciplina del reato
continuato, avendo la corte territoriale omesso di specificare, nel confermare il
trattamento sanzionatorio, la dosimetria della pena anche in relazione
all’aumento per il reato in continuazione.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di mancanza
di motivazione in relazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen. e il vizio di
assenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
limitatamente al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

I motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente in quanto

connessi tra loro, sono tutti fondati e la sentenza va annullata per la
rideternninazione del trattamento sanzionatorio nei termini di cui in motivazione.
Ed invero, la corte territoriale, preso atto dell’intervenuta prescrizione del
reato di cui al capo B) – artt. 110, 81 comma 2 cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo
2000, n. 74- non ha modificato il trattamento sanzionatorio ed ha ritenuto che
la pena irrogata deve comunque considerarsi congrua in relazione all’entità
dell’evasione realizzata dall’imputato, motivazione che si appalesa, anche, del
tutto apparente.
5.- Peraltro, deve rammentarsi che l’obbligo di dichiarazione immediata di
una causa di non punibilità determina l’annullamento senza rinvio della sentenza

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grave posto a base del calcolo della pena da parte del Tribunale, avrebbe non

di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato,
pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente
motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 2334 del 18/11/2015,
P.G. in proc. Rodomonte; Sez. 2, n. 10515 del 12/12/2014, Tiberi, Rv. 262568).
Ne consegue che, nel caso in esame, il reato contestato nel capo A) si è
prescritto al 31 gennaio 2017 con riguardo alla dichiarazione Iva, e al 31 marzo
2017 con riguardo alla dichiarazione dei redditi, e pertanto la sentenza va
annullata sul punto per essere i reati di cui al capo A) estinti per prescrizione e

trattamento sanzionatorio con riferimento al residuo capo C) che si prescriverà
nel dicembre 2018.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo A) perché il reato
è estinto per prescrizione e rinvia per la rideterminazione del trattamento
sanzionatorio in relazione al capo C) ad altra Sezione della Corte d’appello di
Catania.
Così deciso il 07/11/2017

con rinvio, al altra sezione della Corte di appello di Catania in relazione al

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