Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20868 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 20868 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

sul ricorso proposto da:
COTTIGA DANILO N. IL 01/04/1987
avverso la sentenza n. 4076/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
02/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Cottiga Danilo propone ricorso avverso la sentenza del 02/04/2013 con la quale la
Corte d’appello di Roma, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui
all’art. 73 comma 5 d. P.R. n. 309/90, riguardante la detenzione di cocaina e marijuana.

L’impugnazione è manifestamente infondata quanto alle censure sull’accertamento di
responsabilità, atteso che, da un canto, non risulta mai sollecitata nel corso del giudizio la
rinnovazione del dibattimento al fine di acquisire la perizia sulla sostanza, né
conseguentemente risulta impugnata l’ordinanza della Corte sul punto; per contro del tutto
impropriamente si è fatto richiamo all’art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. che sanziona
l’omessa acquisizione di prova contraria, elemento del tutto autonomo rispetto alla valutazione
di legittimità del’esclusione dell’approfondimento istruttorio nel giudizio d’appello.
Per completezza si rileva che sulla base della motivazione della sentenza risulta del tutto
irrilevante, l’accertamento del quantitativo posseduto al fine di individuare la finalità della
detenzione, risultando molteplici gli indicatori di una finalità di cessione richiamati nella
pronuncia, che non ha svolto esclusivo richiamo al quantitativo della droga sequestrata.
Manifestamente infondata è anche la censura sulla mancata concessione del beneficio della non
menzione della condanna, che è stata argomentata con motivazione con la quale il ricorrente
non si confronta e di cui ingiustamente ignora la formulazione.
La pronuncia in ogni caso deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Roma per nuovo giudizio, in punto pena, poiché il sopravvenuto di legislazione più
favorevole, conseguente all’introduzione della I. 16 maggio 2014 n. 79, che ha modificato la
novella del dicembre del 2013, impone l’applicazione del principio di cui all’art. 2 comma 4 cod.
pen. da cui discende la necessaria considerazione, al fine di quantificare la sanzione, dei nuovi
limiti edittali.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Pr sidehte

Nel ricorso si denuncia nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 606 comma 1
lett.d) ed e), cod. proc. pen. inerente l’accertamento della natura della sostanza sottoposta a
sequestro e lamenta l’incidenza di tale accertamento al fine di individuare lo scopo della
‘detenzione, e la sua punibilità; si sollecita l’applicazione della disciplina successiva, più
favorevole; si denunciano i medesimi vizi richiamati in ordine alla mancata concessione del
beneficio della non menzione della condanna.

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