Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20868 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20868 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZOTTI BRUNO nato il 22/09/1946 a COCCAGLIO

avverso la sentenza del 19/05/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO
Udito il Proc. Gen., in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO
che ha concluso per il rigetto

Udito il diVensore

Data Udienza: 07/11/2017

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di Bruno Mazzotti ha proposto ricorso avverso la sentenza della
Corte di appello di Brescia del 19.5.2015 con la quale è stata confermata la
sentenza del Tribunale di Brescia del 5.11.2014. Bruno Mazzotti è stato
condannato in primo grado alla pena di mesi 9 di reclusione per il reato ex art. 10
ter d.lgs. 74/2000 per l’omesso versamento dell’Iva per € 107.848.
La difesa ha rilevato la sussistenza del vizio ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

Sostiene la difesa che l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. non fu notificato
all’allora difensore di fiducia perché spedito a mezzo fax ad un numero non
corrispondente a quello dello studio del difensore. La nullità per l’omessa notifica
al difensore dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. non è stata rilevata con le
due sentenze di condanna. Secondo la difesa, poiché la notifica dell’avviso de quo
è collegata all’esercizio del diritto di difesa, l’omessa notifica dell’avviso ex art.
415 bis cod. proc. pen. genera una nullità assoluta insanabile e rilevabile di ufficio
in ogni stato e grado del procedimento. Di conseguenza, secondo la difesa la
sentenza impugnata è nulla perché non preceduta dalla notifica dell’avviso ex art.
415 bis cod. proc. pen.
In accoglimento del ricorso, la difesa ha quindi chiesto l’annullamento della
sentenza della Corte di appello di Brescia.

Considerato in diritto

1. Le considerazioni in diritto del difensore non sono condivisibili; l’omessa
notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. genera la nullità del decreto di
citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 552 comma 2 cod. proc. pen.; tale
nullità non è assoluta ma a regime intermedio, avendo l’avviso ex art. 415 bis cod.
proc. pen. la finalità di far conoscere all’indagato l’incolpazione provvisoria e di
consentire all’indagato ed al suo difensore l’accesso agli atti investigativi, al
termine delle indagini preliminari, e la relativa attività difensiva (comma 3).
Dunque, il contenuto dei diritti difensivi collegati all’avviso ex art. 415 bis cod.
proc. pen. riguarda l’assistenza dell’indagato ma al di fuori dei casi di presenza
obbligatoria del difensore.
Quale nullità a regime intermedio, a pena di decadenza, avrebbe dovuto
essere eccepita o rilevata d’ufficio prima della deliberazione della sentenza di
primo grado (Cfr. sul punto fra le tante Cass. Sez. 5, sentenza n. 21875 del 2014,
Rv. 262821, Di Giovanni e altro; per la natura relativa della nullità cfr. Cass. Sez.
5, sentenza n. 34515 del 2014 Rv. 264272). Nel caso in esame, la nullità non è

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per l’inosservanza dell’art. 415 bis cod. proc. pen. stabilito a pena di nullità.

stata né rilevata né eccepita in primo grado; nelle conclusioni nel processo dinanzi
al Tribunale, il difensore di ufficio si è limitato a chiedere il minimo della pena, le
circostanze attenuanti generiche ed i benefici di legge. Inoltre, la violazione di
legge non è stata dedotta mediante i motivi di appello; con l’appello la difesa ha
chiesto solo l’applicazione del minimo della pena, delle circostanze attenuanti
generiche e della sospensione condizionale della pena.

2. Deve però rilevarsi che per il reato di cui all’art. 10 ter del decreto

8.10.2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, la soglia di punibilità del delitto
contestato è stata aumentata ad euro 250.000; il fatto contestato al ricorrente è
invece relativo all’omesso versamento di € 107.848.
Tenuto conto che gli importi non versati sono inferiori a tale soglia di
punibilità, va annullata la sentenza impugnata, senza rinvio, ai sensi degli artt.
129 e 620 cod. proc. pen. c.p.p. perché il fatto non sussiste (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 35611 del 16/06/2016 Rv. 268007, Monni).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 07/11/2017.

sig(i-ére estensore

Il Presidente

emeraro

Aldo Cavallo

legislativo 10 marzo 2000, n. 74, con il d.lgs. 158/2015, pubblicato in g.u. il

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