Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20867 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20867 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGANO LORENZO N. IL 18/07/1964
avverso la sentenza n. 1731/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del
07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Pagano Lorenzo propone ricorso avverso la sentenza del 07/07/2014 con la quale
la Corte d’appello di Messina, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui
all’art. 73 d. P.R. n. 309/90, riguardante il trasporto di kg. 5 di cocaina.

L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza all’atto in cui contesta la
valutazione discrezionale del giudicante, che ha escluso una duplicazione di considerazione del
medesimo fatto – attinente alla collaborazione offerta- già riconosciuto ai fini dell’attenuante
speciale, per sostenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte di una persistente
gravità di tutti gli altri indicatori, costituiti dall’entità della sostanza, dalle modalità della
condotta, che colloca l’interessato in ruolo non marginale, dall’emersione di una persistenza
nell’illecito.
La sentenza in ragione di tali elementi di fatto chiaramente richiamati nel provvedimento
oggetto di impugnazione, ha offerto sul punto motivazione coerente e completa, anche con
riferimento alla misura della pena, che, sia pur non quantificata nel minimo, è stata contenuta
in una misura ben al di sotto dei massimi limiti edittali, con argomentazione completa e
corretta, rispetto alla quale con il ricorso si contesta la determinazione finale, con censura
estranea all’oggetto del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Consigliere est.

Nel ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla sollecitata applicazione
.delle attenuanti generiche, e quanto alla determinazione della pena.

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