Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20867 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20867 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TONIZZO ENRICO nato il 06/03/1953 a PASIAN DI PRATO

avverso la sentenza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO

Udito il Proc. Gen., in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO
che ha concluso per il rigetto

Udito il difensore Avv. Elvira Svariati che ha così concluso: SI RIPORTA AI MOTIVI
DI RICORSO E NE CHIEDE L’ACCOGLIMENTO

Data Udienza: 07/11/2017

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Udine, con sentenza del 19 luglio 2013, ha condannato Enrico
Tonizzo, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata
recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, alla pena di anni 1 di reclusione
per il reato di cui all’art.5 comma 1 del D.Lvo n.74/2000. Enrico Tonizzo è stato
condannato perché, nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale, al fine di
evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non ha presentato, pur

2008, così evadendo l’Irpef per C 191.114,00 e l’Iva per C 181.435,00.

2. La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza del 27 settembre 2016, ha
rigettato l’appello della difesa; in accoglimento dell’appello incidentale del
Procuratore Generale, ha condannato l’imputato alla pena di anni 1 e mesi 6 di
reclusione.

3. Il difensore di fiducia di Enrico Tonizzo ha proposto ricorso «avverso tutti i
capi della sentenza» della Corte d’Appello di Trieste.
3.1. La difesa con il primo motivo ha dedotto: violazione e/o erronea
applicazione della legge penale ex ad 606 co 1 lett b) cod. proc. pen., in relazione
all’art. 43 cod. pen. e/o carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo
specifico in capo al sig. Enrico Tonizzo.
La difesa ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia del tutto
carente laddove ha ritenuto sussistente il dolo specifico richiesto dall’art. 5 del
Divo 274/2000 che ha ad oggetto l’evasione delle imposte; non è sufficiente ad
integrare il dolo la semplice violazione dell’obbligo relativo alla dichiarazione.
Secondo la difesa, la Corte di appello in maniera del tutto apodittica e presuntiva,
richiamando la sentenza di primo grado, anziché dare conto dei motivi per i quali
ha ritenuto sussistente il dolo specifico d’evasione, si è limitata ad affermare che
il dolo previsto dalla norma in questione non sarebbe escluso dal semplice invio
della comunicazione Iva prevista dall’art. 8 del D.p.r. n.322 del 1998, atteso che
detta comunicazione altro non è che un mero adempimento meramente formalestatistico e rispondente a finalità diverse rispetto alla dichiarazione Iva.
Secondo la difesa, tale motivazione è assolutamente carente, contraddittoria
e la sentenza citata dalla Corte d’Appello a sostegno delle sue argomentazioni non
si attaglia alla fattispecie in esame.
Ricorda la difesa che per escludere la sussistenza del dolo specifico aveva
evidenziato come il contegno tenuto dal Tonizzo, mediante la presentazione della
comunicazione statistica fosse, attraverso massime di comune esperienza,

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essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa alle predette imposte per il

assolutamente distonico con una pretesa finalità di evadere le imposte; nessuno
che abbia in animo di evadere le imposte è così “ingenuo” da effettuare poco
tempo prima una comunicazione allo stesso erario segnalandogli il fatturato
prodotto sul quale poi saranno calcolate le imposte.
Secondo la difesa, facendo ricorso a massime di esperienza chi intende
evadere le imposte non comunica alla Agenzia delle Entrate una certa massa
imponibile; chi intende non pagare le tasse non dichiara la massa imponibile.
Secondo la difesa, è logico e ragionevole pensare che l’omessa presentazione

Nella sentenza della Corte d’Appello manca ogni motivazione rispetto a tale
argomento che può inficiare l’accertamento dell’elemento soggettivo.
Secondo la difesa, anche a voler ritenere irrilevante l’errore nel quale è incorso
il sig. Tonizzo, la Corte di appello non ha comunque dimostrato né motivato che il
signor Tonizzo abbia agito con il dolo specifico.
3.2. Al secondo punto del primo motivo di ricorso, la difesa deduce che la
sentenza della Corte d’Appello di Trieste non prova l’aspetto volitivo dell’evasione
richiesta dalla norma che si assume violata, incorrendo così in una violazione della
legge penale: come ogni elemento costitutivo della fattispecie, il dolo deve essere
sempre provato. In ogni caso, l’esistenza del dolo non deve essere presunta nella
commissione del fatto, salva prova contraria (c.d. dolus in re ipsa).
Secondo la difesa, ciò non è accaduto perché la Corte di appello, con
motivazione illogica e carente, si è limitata ad affermare che il dolo sarebbe
integrato dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente. Secondo la
difesa tale assunto non dimostra nulla perché si finirebbe per provare il dolo dalla
semplice commissione del reato (il c.d. dolus in re ipsa ormai disatteso dalla
prevalente giurisprudenza).
Inoltre, se ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo si dovesse
prendere in considerazione solo il cospicuo superamento della soglia di punibilità
si finirebbe per ritenere in re ipsa il dolo dell’evasore “ricco” e il P.m. sarebbe
gravato soltanto da un onere probatorio formale mentre l’imputato/indagato da
una prova molto più rigorosa tanto più alta -rispetto alla soglia di punibilità-quanto
è la somma evasa.
Secondo la difesa, la motivazione è carente e generica laddove la Corte
afferma che la prova del dolo risulterebbe anche «dalla piena consapevolezza da
parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta». La
Corte avrebbe dovuto spiegare sulla scorta di quali elementi, in che modo e
quando il Tonizzo avrebbe avuto consapevolezza dell’esatto ammontare
dell’importo dovuto.

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della dichiarazione fosse dettata solo dalla convinzione di non poterla presentare.

Secondo la difesa, in atti vi sono una serie di circostanze che consentono di
leggere nella direzione opposta l’intera vicenda, quali: l’interdizione del Tonizzo
dall’esercizio dell’impresa, avvenuta ben un anno prima del termine del deposito
della dichiarazione dei redditi e allorquando lo stesso imputato non poteva
conoscere in alcun modo quale sarebbe stato l’esatto ammontare delle
imposte da versare all’Erario; la comunicazione da parte della commercialista del
volume Iva a fini statistici che, come ricordato dalla stessa Corte non era
comunque idonea a quantificare l’esatto ammontare delle imposte.

apodittica e carente limitandosi unicamente a rintracciare la colpevolezza
nell’avere posto in essere la condotta.
La difesa ha chiesto quindi che la sentenza sia annullata senza rinvio.

4. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto la violazione di legge, con
riferimento agli artt.132 e 133 c.p. ed il vizio della motivazione in relazione al
trattamento sanzionatorio ed al diniego della prevalenza delle circostanze
attenuati generiche ex art. 62 bis c.p, sulla contesta recidiva. La difesa non
condivide le giustificazioni addotte al rigido trattamento sanzionatorio, effetto
anche dell’accoglimento dell’appello incidentale sulla pena, e alla mancata
concessione della prevalenza delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa «Nel negare l’applicazione delle circostanze attenuanti
generiche ex art. 62 bis c.p. la Corte ha completamente omesso di motivare
enunciando una formula quale quella riguardante la personalità del reo, svuotata
di ogni significato giuridico»; non ha tenuto conto che i procedimenti penali sono
tutti risalenti nel tempo e si riferiscono a fattispecie di reato oramai depenalizzate;
che il delitto di bancarotta fraudolenta citato dalla Corte a sostegno del diniego
delle attenuanti generiche, risale nel tempo, nel 1998 e si è concluso soltanto nel
2008. Analoghe considerazioni valgono, secondo la difesa, anche con riferimento
all’aumento di pena applicato dalla Corte Territoriale che ritenendo il Tonizzo
proclive alla violazione della legge penale, ha aumentato la pena inflitta dal giudice
di primo grado.

Considerato in diritto

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione è inammissibile
per la mancanza del requisito della specificità laddove l’impugnazione è rivolta, in
maniera del tutto generica, «avverso tutti i capi della sentenza» della Corte
d’Appello di Trieste.

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Quanto al dolo specifico, si ribadisce che la motivazione della sentenza è

2. Analogamente il ricorso deve ritenersi inammissibile laddove prospetta vizi
di motivazione del provvedimento impugnato enunciando i motivi in forma
perplessa o alternativa, adoperando la formula e/o (cfr. sul punto Cass. Sez. 2, n.
7986 del 18/11/2016 Rv. 269217, La Gumina e altro, in motivazione: La
giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso
dell’inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando
vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in
forma perplessa o alternativa (Sez. VI, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED

insufficienza e/o illogicità della motivazione” in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un’ordinanza
applicativa di misura cautelare personale; Sez. VI, sentenza n. 800 del 6 dicembre
2011 – 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).

3. È manifestamente infondato il motivo laddove deduce la violazione di legge
in relazione all’art. 43 cod. pen. Va ricordato che il vizio invocato concerne gli
errori di diritto relativi a disposizioni di diritto sostanziale. L’inosservanza va intesa
quale mancata applicazione, mentre l’erronea applicazione va riferita
all’applicazione inficiata da errore, il quale può anche essere determinato dalla
falsa interpretazione della norma sostanziale.
Il vizio attiene al dispositivo e non alla motivazione della sentenza impugnata,
posto che l’art. 619 cod. proc. pen. prescrive la rettificazione degli errori di diritto
che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo.
Orbene, nel caso in esame la Corte di appello di Trieste ha applicato l’art. 5
del d.lgs. 74/2000 ritenendolo un reato a dolo specifico, come per altro
implicitamente ammesso dalla stessa difesa che contesta la motivazione della
sentenza proprio in relazione al dolo specifico. Dunque, la Corte di appello di
Trieste non ha né interpretato né erroneamente applicato la norma sostanziale.

4. La difesa ha dedotto altresì la mancanza della motivazione, definita
lacunosa o apodittica, quanto al dolo specifico e, al secondo punto del motivo di
ricorso, la mancanza della motivazione sulla prova del dolo specifico.
I motivi sono manifestamente infondati.
La Corte di appello di Trieste ha dato una precisa risposta a tutti i motivi di
appello ed in particolare a quelli relativi all’elemento soggettivo del reato ed ha
anche motivato sulla sussistenza del dolo specifico.
La motivazione della sentenza non solo si integra con quella di primo grado,
esplicitamente richiamata ma ha una sua valenza complessiva e non possono
esserne isolate alcune parti per affermare il difetto di motivazione.

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Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la “mancanza e/o

La Corte di appello di Trieste ha dapprima ribadito (pagina 4) l’esistenza
dell’obbligo per l’imputato di presentare la dichiarazione, pur in presenza della
pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali e uffici
direttivi presso imprese, a lui inflitta con la sentenza del Tribunale di Udine del
8.2.2011, irrevocabile il 22.11.2008; dichiarazione relativa a redditi percepiti
dall’imputato nell’ambito dell’attività svolta dall’impresa individuale.
La Corte di appello di Trieste ha quindi escluso che l’imputato possa essere
caduto in errore sull’omissione, quanto ai limiti ed alla portata della pena

informazione e dell’assistenza della commercialista, con la quale aveva anche
interloquito sulla sentenza di condanna divenuta definitiva.
La Corte di appello di Trieste ha poi affrontato il tema della comunicazione,
effettuata tramite il commercialista, degli importi circa l’an ed il quantum dell’Iva
ne,
ed ha escluso la potata di tale documentazione sulla volontarietà dell’omissione.
La difesa sostiene che nel far ciò la sentenza non ha affrontato il motivo di
appello, che collegava tale comunicazione all’assenza del dolo specifico di
evasione.
Va però ricordato che il giudice di appello è tenuto a rispondere sul punto della
sentenza impugnata – nel caso in esame sulla presenza del dolo specifico – e non
sulle singole o su tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le
stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter
motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata.
Per altro, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità,
le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano
a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in
ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto
più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a
quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle
determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le
motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità
(cfr. sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269217, La
Gumina e altro, in motivazione).
Va poi ricordato che la prova dell’elemento soggettivo del reato può
desumersi, oltre che dalla confessione, dalle concrete circostanze e modalità
esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo,
è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da
evidenziarne la coscienza e volontà.
Ed è questo il percorso logico, del tutto corretto, seguito dalla Corte di appello
di Trieste.

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accessoria, tenuto conto dell’art. 5 c.p., della presenza di un preciso obbligo di

Quanto al dolo di evasione, la sentenza di appello ha riportato la ricostruzione
del fatto della sentenza di primo grado, dalla quale emerge che il volume di affari
fu ricostruito dalla Guardia di Finanza mediante la documentazione rinvenuta
nell’abitazione dell’imputato a seguito di perquisizione; correttamente è stata
dunque ritenuta la consapevolezza degli importi dovuti dal possesso di tutta la
documentazione relativa all’attività economica.
Inoltre, la Corte di appello di Trieste, quanto al dolo specifico, ha individuato
gli elementi di prova che dimostrano che l’omessa dichiarazione è stata effettuata

ordine all’adempimento tributario, ha ritenuto provato il dolo specifico dal non aver
versato gli importi dovuti a titolo di imposte, neanche tardivamente e nonostante
l’avviso di accertamento ricevuto dall’agenzia delle entrate. La Corte di appello di
Trieste ha poi ritenuto del tutto valido l’argomento speso dal Tribunale di Udine
che ha ritenuto sussistente il dolo specifico anche per l’elevato importo delle
somme evase, una volta dimostrata la consapevolezza degli importi dovuti.
Va poi rilevato che, una volta caduto il tema difensivo relativo all’errore sulla
portata della pena accessoria inflitta all’esito di altro processo, la difesa non ha
addotto alcuno specifico e serio elemento da cui possa desumersi che l’imputato
non abbia omesso di presentare la direzione dei redditi se non allo scopo di
evadere le imposte.

5. Per il resto, il ricorso è inammissibile, perché si chiede alla Corte di
Cassazione di operare la rivalutazione nel merito del risultato probatorio e si offre
la lettura alternativa della difesa della ricostruzione del fatto.
Come più volte affermato (cfr. in particolare Cass. Sez. 3, n. 3141 del
10/12/2013, dep. 2014, Rv. 259310, D.V.), anche a seguito della modifica dell’art.
606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della
Corte di cassazione rimane circoscritto al controllo di sola legittimità, con la
conseguenza che la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza,
la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti
del processo” non le conferisce il potere di riesaminare criticamente le risultanze
istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito
dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova omessa o
travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata. Ne consegue che,
anche di fronte alla previsione di un ampliamento dell’area entro la quale il
controllo sulla motivazione deve operare, non muta affatto la natura del sindacato
di legittimità, che rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del
provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale
probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione,

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al fine di evadere le imposte: escluso l’erroneo convincimento dell’imputato in

occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una
forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento del giudice del merito.

6. I motivi di ricorso relativi alla determinazione della pena ed al diniego di
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva sono
manifestamente infondati.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cessazione,
assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione il giudice di merito che

nell’articolo 133 cod. pen.; non è necessaria un’analitica esposizione dei criteri
adottati, pur non potendosi far ricorso a mere clausole di stile, quali il generico
richiamo alla entità del fatto e alla personalità dell’imputato (Cass., Sez. 6,
18/11/1999 – 9/03/2000, n. 2925).
Il dovere per il giudice di una specifica motivazione è stato ancorato allo
scostamento dal minimo edittale.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, l’irrogazione di una pena
base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine
ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed
apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della
pena (Cass. Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153, Monterosso).
Orbene, nel caso in esame è stata applicata una pena pari alla media edittale
(cfr. pagine 6 e 7 della sentenza): la Corte di appello di Trieste però ha
esplicitamente motivato l’irrogazione di tale pena in base alla gravità del fatto ed
alla capacità a delinquere dell’imputato.
Quanto alla gravità del fatto, in più passaggi della motivazione la Corte di
appello di Trieste ha ancorato la gravità agli importi rilevanti evasi; quanto alla
capacità a delinquere dell’imputato, la Corte di appello di Trieste ha definito
l’imputato proclive a delinquere, tanto poi da non applicare i benefici di legge per
effetto delle precedenti condanne, anche a pena detentiva, già riportate. Dunque,
poiché la determinazione della pena non è stata il frutto di mero arbitrio o di un
ragionamento illogico ed è sorretta da sufficiente motivazione, il ricorso è
inammissibile perché la censura mira in realtà ad una nuova valutazione della
congruità della pena (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv.
259142).

7. Quanto al rigetto dal motivo di appello relativo alla prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, la motivazione della
sentenza è del tutto logica e coerente e la Corte di appello di Trieste non è incorsa
in nessuna violazione di legge. In primo luogo deve osservarsi che la Corte di

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enunci, anche sinteticamente, la valutazione di uno (o più) dei criteri indicati

appello di Trieste ha chiaramente indicato che la concessione delle circostanze
attenuanti generiche da parte del Tribunale di Udine sia stata immotivata e che
però tale statuizione doveva essere confermata, per il divieto di reformatio in peius
ed in assenza di appello del p.g. sul punto.
Quindi, a fronte della specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento del
giudizio di prevalenza, ha correttamente indicato le ragioni a sostegno del rigetto
della richiesta.
Il rigetto è stato motivato per i plurimi precedenti penali dell’imputato, anche

inesistenti e bancarotta fraudolenta; si tratta di reati per nulla depenalizzati, ma
dall’elevato disvalore.
Secondo la Corte di appello di Trieste, tali precedenti connotano in termini
negativi la personalità dell’imputato e rivelano la sua ampia propensione a porre
in essere condotte illecite al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore
aggiunto.
Il diniego è stato poi giustificato per la gravità del reato, in rapporto al
rilevante importo dei tributi evasi. Dunque si tratta di argomentazioni logiche e
plausibili; anche tale motivo è dunque manifestamente infondato.

8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte
costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di
ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, si condanna altresì il ricorrente al
pagamento della somma di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore
della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/11/2017.

per gravi e specifici reati, fra cui l’emissione continuata di fatture per operazioni

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