Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20866 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20866 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FOGGI MANUEL N. IL 19/04/1984
avverso la sentenza n. 14774/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

Foggi Manuel propone ricorso avverso la sentenza del 27/02/2015 con la quale la Corte
d’appello di Roma, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73
comma 5 d. P.R. n. 309/90, riguardante la detenzione a fini di cessione di hashish, cocaina e
marijuana.

L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza all’atto in cui si limita a richiamare
proprie chiavi di lettura dei fatti, senza confrontarsi con l’esauriente argomentazione svolta sui
punti contestati dalla Corte territoriale, che costituisce l’orizzonte valutativo demandato a
questa Corte sul punto, senza segnalarne contraddizioni ed illogicità.
In particolare, quanto al rivendicato uso personale della sostanza, non contrasta la rilevanza
attribuita dal giudicante al rinvenimento di una pluralità di sostanze, tutte in quantitativi
superiori al massimo detenibile; di sostanza da taglio, del bilancino e di appunti manoscritti
con indicazione di nomi e cifre; all’inconsistenza della documentazione bancaria offerta, al fine
di giustificare, nella complessiva valutazione delle condizioni personali dell’interessato, quanto
rinvenuto in suo possesso.
Nello stesso senso deve concludersi in ordine agli ulteriori rilievi, rispetto ai quali il ricorrente si
limita a lamentare il vizio di motivazione, senza confrontarsi con le analitiche argomentazioni
spese dal giudicante rispetto a tutti i punti oggetto del gravame di merito, in relazione alle
quali non si propongono pertinenti censure, con particolare riferimento, quanto al mancato
riconoscimento del vincolo della continuazione, alla mancata individuazione da parte
dell’esponente di previe programmazioni del disegno criminoso, del tutto sottaciute anche
nell’odierno ricorso, in relazione alla quale la sentenza offre ampiamente conto di una mancata
allegazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016

Nel ricorso si denuncia vizio di motivazione sull’accertamento di responsabilità, sulla sollecitata
applicazione delle attenuanti generiche, sul mancato riconoscimento del vincolo della
continuazione, nonché sulla decisione di confisca del denaro in sequestro.

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