Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20865 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20865 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRECO FABIO nato il 13/05/1957 a BRESCIA

avverso la sentenza del 22/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
SALZANO
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore (

LO

en Qta-9…..e)

il difensore presente conclude insistendo in tutti i motivi di ricorso

Data Udienza: 07/11/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 22 febbraio 2017, la Corte d’appello di Milano ha confermato
la sentenza del Tribunale di Milano del 9 ottobre 2015, con la quale l’imputato era stato
condannato, per il reato di cui all’art.

10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento

all’anno d’imposta 2010, per l’omesso versamento, nel termine di legge, in qualità di
legale rappresentante di una società, dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla
dichiarazione annuale, per euro 316.321,00 (fatto commesso il 27 dicembre 2011).

cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 523,
525, 602, cod. proc. pen., nonché dell’art. 24 Cost., sul rilievo che la sentenza recherebbe
la data del 15 febbraio 2017, pur essendo stata pronunciata all’udienza del 22 febbraio
2017, così dimostrando che la stessa era stata preparata prima dell’udienza in questione,
senza tenere conto degli esiti della discussione della causa, in violazione del diritto di
difesa.
2.2. – In secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione in relazione alla
ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Si richiama la motivazione della
sentenza d’appello circa la situazione di dissesto della società e si contesta la stessa nella
parte in cui afferma che la produzione dei bilanci e della sentenza di fallimento non
proverebbe una situazione di forza maggiore in capo all’imputato. La difesa sostiene che il
bilancio del 2008 aveva dimostrato la sussistenza di debiti per oltre un milione di euro,
come il bilancio del 2009; debiti ulteriormente aumentati nel 2010, a fronte di utili
modestissimi in tutti gli anni di riferimento. Si sarebbe dovuto, inoltre, considerare che la
società non era stata in grado di coprire i costi della produzione con i ricavi delle vendite e
le altre prestazioni e si sarebbero dovuti considerare i crediti, per oltre un milione di euro,
che non era stato possibile incassare.
2.3. – Con un terzo motivo di doglianza, si deduce la violazione dell’art. 131 bis
cod. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza della particolare tenuità del fatto, pur in
presenza della mancata costituzione di parte civile da parte dell’Agenzia delle Entrate,
nonché di un danno esiguo, e della non abitualità del comportamento del reo.
2.4. – Si contesta, infine, la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla
determinazione della pena, evidenziando l’erroneità dell’affermazione secondo cui il
giudice di primo grado avrebbe applicato il minimo edittale. Quest’ultimo aveva invece
applicato una pena di .yye mesi nove di reclusione, diminuita di tre mesi per le
circostanze attenuanti generiche, arrivando ad una pena finale di sei mesi. Si sarebbe
omessa, in ogni caso, la considerazione degli indici stabiliti dall’art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

3. – Il ricorso è fondato limitatamente alla pena.
3.1. – Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Contrariamente a
quanto ritenuto dalla difesa, la circostanza che la sentenza rechi la data del 15 febbraio
2017, pur essendo stata pronunciata all’udienza del 22 febbraio 2017 non dimostra affatto
che la decisione fosse stata presa in anticipo, senza tenere conto degli esiti della
discussione della causa. Si tratta, a ben vedere, di un semplice errore materiale, del tutto
irrilevante.

sentenza impugnata circa l’esclusione della punibilità per forza maggiore o, comunque, per
mancanza del dolo – è inammissibile per genericità. La difesa non deduce, neanche in via
di mera prospettazione, la sussistenza del presupposto per la configurazione dell’esimente
della forza maggiore, rappresentato dalla dimostrazione dell’assoluta impossibilità, e non
della semplice difficoltà, di porre in essere il comportamento doveroso omesso. Come ben
evidenziato dalla Corte d’appello, non sono sufficienti, a tal fine, i documenti che
dimostrano la crisi economica dell’impresa, in mancanza di azioni positive dirette al
risanamento dell’impresa stessa; con la conseguenza che l’inadempimento nel termine del
debito erariale deve essere considerato il frutto di una scelta strategica imprenditoriale
pienamente ascrivibile all’imputato, il quale ha preferito utilizzare ad altri fini le somme
che avrebbe dovuto accantonare per l’erario. Così argomentando, la Corte d’appello ha
correttamente applicato e interpretato i principi di diritto più volte ribaditi dalla
giurisprudenza di legittimità, relativamente alla configurazione dell’esimente della forza
maggiore rispetto al reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000, in forza dei quali risulta
indispensabile che il contribuente dimostri che gli sia stato impossibile reperire le risorse
economiche e finanziarie necessarie all’adempimento delle obbligazioni tributarie, pur
avendo esperito tutte le possibili azioni, comprese quelle svantaggiose per il proprio
patrimonio personale, tese a recuperare le somme necessarie a estinguere il debito
erariale, senza esservi riuscito per ragioni a lui non imputabili e, comunque, indipendenti
dalla sua volontà (ex plurimis, Sez. 3, 9 settembre 2015, n. 43599; Sez. 3, 9 ottobre
2013, n. 5905; Sez. 3, 8 gennaio 2014, n. 15416; Sez. 3, 5 dicembre 2013, n. 5467). E
va ribadito, in generale, che la forza maggiore presume il verificarsi di un evento
imprevisto e imprevedibile, impossibile da collegare a un’azione o come nel caso in
oggetto – a un’omissione volontaria dell’agente; sicché, per la sua configurazione, è
necessario che si dimostri l’assoluta impossibilità e non la semplice difficoltà di porre in
essere il comportamento omesso (ex multis, Sez. 3, 9 settembre 2015, n. 43599).
3.3. – Il terzo motivo – con cui si deduce la violazione dell’art. 131 bis cod. pen., in
relazione alla ritenuta insussistenza della particolare tenuità del fatto – è inammissibile. Si
tratta, infatti, di una doglianza che la difesa non afferma di avere proposto con l’atto di

3.2. – Il secondo motivo di doglianza – con cui si contesta la motivazione della

appello; doglianza attinente alla valutazione del merito della responsabilità penale, il cui
esame è precluso in sede di legittimità. Peraltro, anche a voler prescindere dalla rilevata
assorbente preclusione, si tratta di una doglianza che non tiene conto dell’insuperabile
ostacolo rappresentato, nel caso di specie, dall’ammontare del debito tributario, che si
colloca molto al di sopra della soglia di punibilità. Questa Corte ha già più volte affermato,
sul punto, che la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto”, prevista
dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare

che dà luogo al reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia
di rilevanza penale

(ex plurimis,

Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016,

Rv. 266570; Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015, Rv. 265079).
3.4. – È fondata la doglianza relativa alla pena. È infatti erronea la motivazione
fornita dalla Corte d’appello al fine di rigettare la relativa doglianza, laddove, nella
sentenza impugnata si afferma che A il giudice di primo grado avrebbe applicato le
attenuanti generiche partendo dalla base minima edittale di sei mesi di reclusione j minimo
edittale. Quest’ultimo ha, invece, considerato una pena base di n;vc mesi nove di
reclusione, superiore al minimo edittale, diminuita di tre mesi per le circostanze attenuanti
generiche, arrivando ad una pena finale di sei mesi di reclusione.
4. – In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente
alla statuizione sulla pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano,
perché proceda a nuovo giudizio sul punto. Il ricorso deve essere dichiarato nel resto
inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla pena, con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

vicinissimo alla soglia di punibilità, in considerazione del fatto che il grado di offensività

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