Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20863 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20863 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TIRASATTI RICCARDO N. IL 17/02/1970
avverso la sentenza n. 9381/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/04/2016
32993-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Tirasatti Riccardo personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/1990;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dich ra inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese pro essuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Rom il 2 aprile 2016
L’ es sore
il pres • ente
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE