Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20862 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20862 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROBERTI ANDREA N. IL 11/01/1978
avverso la sentenza n. 16/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

/2 0.5— .20/S
La difesa di Roberti Andrea propone ricorso avverso la sentenza del
0377con la quale la
Corte d’appello di Roma, ha confermato l’affermazione di responsabilità per i reati di cui agli
artt. 73 d. P.R. n. 309/90, 648 cod. pen. , 2 I.n. 895/67 e 23 I.n. 110/1975.
4

L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza all’atto contesta la decisione sulla
recidiva senza considerare che la Corte, proprio in accoglimento di quel motivo di appello, ne
ha escluso la natura quinquennale, confermando l’aggravante sussistente sulla base degli altri
presupposti, non contestati; formula rilievi generici riguardo al mancato riconoscimento delle
attenuanti, senza indicare concreti elementi di fatto che astrattamente potevano suggerirne
l’applicazione, senza contestare la valutazione di personalità non positiva, sulla base della
quale la Corte ha sostenuto la propria decisione; opera delle valutazioni di merito quanto alla
decisione di confisca, che risulta disposta ai sensi dell’art. 12 sexies I.n.365 del 1992, senza
allegare la mancata disamina delle giustificazioni offerte nel grado di merito in ordine a tali
utilità.
Da ultimo si contesta l’indisponibilità personale dell’autovettura sottoposta a confisca con
allegazione generiche, e formulata da persona che, qualificandosi come non titolare del mezzo,
non ha interesse al riguardo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Cons iere est.

Nel ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’applicazione della
recidiva, all’applicabilità delle attenuanti generiche ed al provvedimento di confisca dei beni in
sequestro.

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