Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20861 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20861 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIVIANI SERGIO N. IL 22/07/1980
avverso la sentenza n. 765/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Viviani Sergio propone ricorso avverso la sentenza del 07/01/2015 con la quale la
Corte d’appello di Roma, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui
all’art. 73 d. P.R. n. 309/90.

‘L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza all’atto in cui si limita a riproporre
proprie chiavi di lettura dei fatti, senza confrontarsi con l’esauriente argomentazione svolta sul
punto contestato dalla Corte territoriale, sula base del quantitativo, delle modalità di
confezionamento, e della somma risultata in possesso dell’interessato, che costituisce
l’orizzonte valutativo demandato a questa Corte sul punto, senza segnalarne contraddizioni,
illogicità, vuoti argomentativi, cosicché di fatto l’impugnazione proposta si sviluppa attraverso
la sollecitazione ad una difforme pronuncia di merito, estranea all’oggetto del giudizio di
legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016

DEPOSITATA

Nel ricorso si denuncia illogicità e carenza di motivazione sull’accertamento di responsabilità,
fondato sull’illogica esclusione dell’uso personale, confermato da una serie di elementi di fatto.

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