Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20861 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20861 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RASPATELLI MICHELE nato il 07/07/1956 a BARI

avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
SALZANO
che ha con

o per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio relativamente alla rettifica
della pena e rigetto nel resto
Udito il di

sore

Data Udienza: 07/11/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 12 dicembre 2016, la Corte d’appello di Milano ha parzialmente
confermato la sentenza del 10 febbraio 2015 del Tribunale di Lodi, resa all’esito di giudizio
abbreviato, con la quale – per quanto qui rileva – l’imputato era stato condannato, per i
reati di cui agli artt. 4 (anni di imposta 2006 e 2009), 5 (anni di imposta 2007 e 2008), 10ter (anno di imposta 2006) del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La Corte territoriale ha
dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione agli anni

l’imputato dal reato di cui all’art.

10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, perché il fatto non è

previsto dalla legge come reato, non essendo superata la nuova soglia di punibilità; ha
rideterminato la pena in un anno e venti giorni di reclusione, con riferimento ai residui reati
di cui all’art. 4 (anno d’imposta 2009) e 5 (anno d’imposta 2008).
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha presentato, tramite il difensore, ricorso per
cassazione.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in
relazione alla ritenuta responsabilità penale, sul rilievo che vi sarebbero stati due
accertamenti dell’amministrazione finanziaria, del 13 aprile 2011 e del 19 gennaio 2012,
che avevano determinato in modo diverso gli importi evasi. E la contraddittorietà dei risultati
degli accertamenti emergerebbe dai capi di imputazione, formulati nell’ambito di due diversi
procedimenti, poi riuniti.
2.2. – Si deduce, in secondo luogo, l’estinzione per prescrizione del residuo reato di
cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, alla data del 30 giugno 2017.
2.3. – In terzo luogo, si lamenta che la Corte d’appello, pur avendo parzialmente
riformato la sentenza di condanna di primo grado, non avrebbe correttamente computato
la riduzione di pena per i reati esclusi, che avrebbe dovuto essere di tre mesi di reclusione
e non di due mesi di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1. – Il primo motivo di censura è inammissibile, perché del tutto privo di riferimenti
critici alla motivazione la sentenza impugnata.
Dalla semplice lettura della stessa emerge, del resto, che le divergenze tra i risultati
degli accertamenti dell’amministrazione finanziaria del 13 aprile 2011 e del 19 gennaio 2012
sono irrilevanti, perché all’esito di ciascuno dei due accertamenti è comunque emerso il
superamento delle soglie di punibilità; circostanza, questa, non contestata neanche con il
ricorso per cassazione.
3.2. – Inammissibile è anche il secondo motivo di doglianza, perché con esso si
deduce la prescrizione di un reato che si sarebbe verificata successivamente rispetto alla

d’imposta 2006 e 2007, per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000; ha assolto

’pronuncia della sentenza impugnata. A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in
esame, trova applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a
norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa
dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta
infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione
(ex plurimis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un.,

3.3. – Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il giudice di primo grado aveva
ritenuto quale fattispecie più grave la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 riferita
all’anno di imposta 2007, determinando la pena-base in un anno e sei mesi di reclusione e
operando su tale base un aumento di un mese di reclusione per ciascuno dei reati-satellite.
La Corte d’appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto
a tale fattispecie, ritenuta più grav,,ìfrimo grado, e ha individuato quale nuovo reato più
grave la violazione dello stesso art. 5 riferita all’anno di imposta 2009, per la quale ha
correttamente determinato la pena in un anno e sei mesi di reclusione, vista l’oggettiva
gravità del fatto, e ha poi applicato un aumento di un mese per la continuazione con la
fattispecie residua, procedendo, infine, alla riduzione per il rito. La statuizione della Corte
d’appello non viola, dunque, il divieto della reformatio in peius della sentenza appellata dal
solo imputato, perché, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di
appello, tale divieto può riguardare il solo caso in cui la nuova pena-base sia fissata in
misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (ex plurimis, Sez. 2, n. 48259
del 23/09/2016, Rv. 268636), mentre nel caso di specie si è mantenuta la stessa penabase.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

22 marzo 2005, n. 4).

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