Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20860 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20860 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUALANO MARIO N. IL 28/06/1981
avverso la sentenza n. 1331/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 07/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/04/2016


32973-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Gualano Mario personalmente avverso la sentenza
sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di
legge;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese p17cessuali e della somma di 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma il aprile 2016
L’ estedsdre
il pre dente

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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