Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20860 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20860 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MULTARI GIUSEPPE nato il 06/10/1964 a TORINO
MULTARI VINCENZO nato il 23/05/1968 a TORINO

avverso la sentenza del 13/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO
Udito il Proc. Gen., in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO
che ha concluso per il rigetto

Udito il difnsore

Data Udienza: 07/11/2017

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di Giuseppe e Vincenzo Multari, con due distinti ricorsi ma di
contenuto identico, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello
di Torino con la quale è stata confermata la sentenza del giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Torino del 22 settembre 2016 di condanna degli
imputati alla pena di anni 1 di reclusione per il delitto ex art. 2 d.lgs. 74/2000.
Al punto 1, il difensore ha dedotto i vizi ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen.,

cod. proc. pen. per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione. La difesa, in particolare, ha contestato il mancato riconoscimento
dell’ipotesi attenuata di cui all’abrogato comma 3 dell’art. 2 D. Lgs. n. 74/2000,
applicabile ai fatti anteriori al 16 settembre 2011, data di pubblicazione in G.U. e
di entrata in vigore della L. 14/09/2011 n. 148, di conversione in legge del D.L. n.
138/2000 che ha abrogato il comma 3.
In estrema sintesi, ritiene la difesa, richiamando i principi espressi dalla
sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 5272/2014, che incidano sulla data
di commissione del reato anche quei comportamenti, tenuti prima della
presentazione della dichiarazione, quali la consegna al commercialista dei
documenti necessari per la presentazione della stessa dichiarazione. Solo dopo
tale momento il commercialista, quale soggetto abilitato, assumerà l’impegno ad
effettuare telematicamente l’adempimento fiscale sulla base della documentazione
predisposta e consegnata dal contribuente. Dunque, secondo la difesa, anche se
formalmente la dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui è conclusa la
ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, nella sostanza il reato a carico
del contribuente può dirsi già perfetto nel momento stesso in cui egli, di fatto,
consegna al soggetto abilitato la dichiarazione fraudolenta redatta mediante uso
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, oppure fa pervenire allo
stesso quanto comunque necessario per predisporla.
Nel caso di specie, secondo la difesa, il tempus commissi delicti per gli
imputati è il giorno 14 settembre 2011, quando ancora risultava vigente la

lex

mitior, in cui il commercialista è stato formalmente investito dell’impegno di
presentazione della dichiarazione e ciò risulta indicato nell’apposito campo, dallo
stesso compilato, nella procedura telematica: da qui l’erronea applicazione’ della
legge penale per non aver correttamente individuato il tempus commissi delicti
che avrebbe permesso l’applicazione della invocata circostanza attenuante
prevista dall’abrogato comma 3 dell’art. 2 D. Lgs n. 74/2000.

2. Al secondo punto, la difesa ha dedotto ex art. 606, lettera b) cod. proc.

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per l’erronea applicazione dell’art.2 D.Igs. n. 74/2000, ed ex art. 606 lettera e)

pen., i vizi di erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 62
bis cod. pen., e di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione ex art. 606, lettera e) cod. proc. pen. La difesa ha contestato in
particolare la mancanza di motivazione sulle doglianze difensive sulla pena,
definendo la motivazione gravemente scarna, poiché si è limitata a dare atto
dell’adeguatezza del trattamento sanzionatorio irrogato, senza dare alcun rilievo
a quegli aspetti soggettivi e personali che avrebbero potuto incidere sul quantum
della pena ex art. 133 c.p. anche a fini risocializzanti.

183/2011, ha contestato la valutazione sulla congruità della pena irrogata e della
riduzione operata, in misura non massima, per le circostanze attenuanti generiche,
basandola solo con riferimento al numero di fatture ed al loro elevato ammontare.
La difesa ritiene che il giudice di merito, a fronte di una specifica richiesta volta ad
ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima incidenza,
non abbia indicato delle plausibili ragioni di rigetto; non si è tenuto minimamente
conto del contegno serbato e della scelta del rito abbreviato, elementi che, se
correttamente valutati, avrebbero senz’altro portato ad un trattamento
sanzionatorio più mite. Secondo la difesa la Corte d’Appello è incorsa in violazione
degli oneri motivazionali e della ratio legis dell’art. 133 cod. pen.; da qui la
richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il motivo relativo alla violazione di legge, illustrato al punto 1 del ricorso,
è inammissibile ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. perché la violazione
di legge non è stata dedotta con i motivi di appello. Con i motivi di appello, infatti,
gli imputati chiesero, esclusivamente, l’applicazione delle circostanze attenuanti
generiche nella loro massima estensione ed il minimo della pena.
Dalla sentenza della Corte di appello di Torino risulta che la questione
dell’applicabilità dell’art. 2 comma 3 del d.lgs. 74/2000 fu proposta con la memoria
del 23 febbraio 2017 ed è stata esaminata ) di ufficio, perché attinente alla
qualificazione giuridica del fatto. L’esame di ufficio, però, non può sanare
l’inammissibilità prevista dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Tale principio è
stato affermato dalla sentenza n. 21920 del 16/05/2012 Rv. 252773,
Hajmohamed, della sezione 3 della Corte di Cassazione: È inammissibile il motivo
di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata
eccepita nemmeno con l’atto di appello, non avendo l’intervenuta trattazione della
questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante “ex post”.

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La difesa, dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.

2. Il motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione, è del tutto privo di
specificità estrinseca, perché in alcun modo si confronta con la motivazione della
sentenza: il ricorso è del tutto generico e non indica neanche in cosa si sia
concretizzata la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della
motivazione. In realtà, con il ricorso si deduce un vizio di motivazione relativo ad
una questione di diritto relativa al momento di consumazione del delitto ex art. 2
del d.lgs. 74/2000, secondo la difesa, collegato alla concreta condotta posta in
essere dall’imputato e non alla presentazione della dichiarazione. Va ricordato che

perché secondo il costante indirizzo della Corte di Cassazione il vizio di motivazione
denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto,
alla giustificazione della ricostruzione storica del fatto per cui si procede.
Per altro, la soluzione giuridica della Corte di appello, quanto al momento
consumativo del reato, è giuridicamente corretta, sicché alcun interesse possono
avere i ricorrenti alla impugnazione. Cfr. Cass. Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016,
Rv. 269652, Santoni: Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione
di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel
momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal
verificarsi dell’evento di danno, per cui, ai fini dell’individuazione della data di
consumazione dell’illecito, non rileva l’effettività dell’evasione, né, tanto meno,
dispiega alcuna influenza l’accertamento della frode. (In applicazione di questo
principio la S.C. ha considerato altresì irrilevante ai fini dell’estinzione del reato il
fatto che l’imputato, successivamente alla presentazione alla Agenzia delle Entrate
della dichiarazione fraudolenta, ne avesse presentata un’altra corretta, entro il
termine di cui all’art.2, comma settimo, del D.P.R. n. 322 del 1988, che sostituiva
la precedente dichiarazione).
Cfr. ancora, Cass. Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Rv. 262358, Vidi e altro:
In tema di reati tributari, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2
e 3, D.Lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della
dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi
contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici
tenuti dall’agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle
scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false
rappresentazioni con l’uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne
l’accertamento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che
aveva affermato la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifici, per verificare se a seguito dell’annotazione
contabile del fittizio acquisto di un immobile tali elementi fossero poi confluiti nella
dichiarazione dei redditi).

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il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto,

La sentenza citata dalla difesa è quella ora riportata ed esprime dunque un
principio giuridico diverso da quello indicato nel ricorso.

3. La difesa ha poi dedotto la sussistenza del vizio di motivazione quanto alla
determinazione della pena (la motivazione è definita scarna) ed alla
determinazione della riduzione per le circostanze attenuanti generiche e la
violazione di legge, con riferimento agli artt. 133 e 62 bis cod. pen.
I due motivi sono inammissibili perché manifestamente infondati.

giurisprudenza della Corte di Cassazione, assolve adeguatamente all’obbligo della
motivazione il giudice di merito che enunci, anche sinteticamente, la valutazione
di uno (o più) dei criteri indicati nell’articolo 133 cod. pen.; non è necessaria
un’analitica esposizione dei criteri adottati, pur non potendosi far ricorso a mere
clausole di stile, quali il generico richiamo alla entità del fatto e alla personalità
dell’imputato (Cass. Sez. 6, 18/11/1999, dep. 2000, n. 2925, rv. 217333,
Baragiani).
Però, il dovere per il giudice di una specifica motivazione è ancorato allo
scostamento dal minimo edittale. L’uso del potere discrezionale del giudice, nella
graduazione della pena, è insindacabile nei casi in cui la pena, anche in relazione
agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo,
essendo sufficiente in tali casi richiamare criteri di adeguatezza, congruità, non
eccessività, di equità e simili. Ciò dimostra che il giudice ha considerato, sia pure
intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed
anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello (cfr. Cass. Sez. 4, n.
46412 del 05/11/2015 rv. 265283, Scaramozzino: In tema di determinazione della
pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non
è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo
sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti
gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.).
Di recente, si è affermato (cfr. la sentenza della sez. 3 della Corte di
Cassazione n. 38251 del 2016, Rv. 267949, Rignanese e altro) che nel caso in cui
venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una
specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo
è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non
necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena.
Al contrario, l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale
richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi
elencati dall’art. 133 cod. pen. valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione

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In punto di diritto, va ricordato che secondo il costante indirizzo della

rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Cass. Sez. 3, n. 10095 del
10/01/2013 Rv. 255153 Monterosso).
Nel caso in esame, la pena base applicata dal giudice dell’udienza preliminare
in sede di rito abbreviato è pari a 2 anni di reclusione; tale pena è stata ridotta
per le circostanze attenuanti generiche ad anni 1 mesi 6 di reclusione, quindi per
il rito ad anni 1 di reclusione. Dunque, tenuto conto dei limiti edittali massimi del
reato contestato, la pena è stata determinata in misura inferiore alla media; di
conseguenza, è del tutto corretta la determinazione della pena e la valutazione,

gravità del fatto: la Corte di appello di Torino ha infatti ritenuta congrua la pena e
la riduzione non massima per le circostanze attenuanti generiche in base al
numero di fatture ed ai loro importi, quindi anche con riferimento al danno
cagionato all’erario. Tale motivazione, in base ai principi di diritto prima richiamati,
è del tutto legittima ed aderente agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. Ne discende che
il ricorso è inammissibile perché in realtà la censura mira ad una nuova valutazione
della congruità della pena, possibile solo ove la determinazione sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e non sia sorretta da sufficiente motivazione
(Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Vizi questi
insussistenti nel caso in esame.

4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si condannano altresì i ricorrenti al pagamento della somma di
euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 07/11/2017.

Il Co 1g1 ere estensore
Lur emeraro

Il Presidente

sull’entità della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, fondate sulla

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