Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2086 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2086 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEGAN MATHIY MARIO N. IL 05/06/1992
avverso la sentenza n. 4094/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 21/11/2013

Fatto e diritto

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena, ed in particolare in ordine alla mancata applicazione
dell’attenuante in parola, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito, che
nel caso in esame ne ha adeguatamente giustificato il diniego..
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2013

1. Degan Marthiy Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il
reato ascrittogli, riducendo la pena come da dispositivo, lamentando violazione di
legge e difetto di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento
dell’attenuante ex art. 114 cp.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA