Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20859 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20859 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Piredda Andrea, nato a Nulvi il 30/05/1969

avverso la sentenza del 15/12/2016 della Corte d’appello di Cagliari sez. dist. di
Sassari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. A. Tortorici che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 dicembre 2016, la Corte d’appello di Cagliari sez.
dist. di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari di condanna,
alla pena di mesi cinque di reclusione, di Piredda Andrea perché ritenuto
responsabile del reato di cui all’art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere,
quale titolare della ditta Edil P.A., al fine di evadere le imposte, occultato la

Data Udienza: 07/11/2017

documentazione contabile (fatture e registri obbligatori) di cui è obbligatoria la
conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del movimento degli
affari. Accertato in Sassari il 03/06/2010.

2.

Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione, Piredda

Andrea, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con
un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione sotto il profilo della carenza.
La Corte d’appello con motivazione apparente avrebbe ritenuto sussistente

dell’imputato secondo cui egli avrebbe lasciato tutta la documentazione contabile
presso l’abitazione del coniuge separato che poi l’aveva distrutta.
Carente sarebbe, anche, la motivazione laddove desume la sussistenza del
reato dalla mancata indicazione del nuovo domicilio fiscale e l’affermazione
secondo cui, in assenza delle dichiarazioni della moglie separata, le dichiarazioni
dell’imputato sarebbe di comodo.
Ricorda che la norma incriminatrice, secondo la costante giurisprudenza
della corte di legittimità, presuppone l’esistenza delle scritture che poi vengono
occultate e distrutte; dunque, richiede un comportamento commissivo e
omissivo, ovvero l’istituzione e la tenuta della documentazione contabile e il
successivo occultamento o distruzione e, nel caso in esame, il Piredda aveva
istituito le scritture contabili successivamente distrutte dalla ex moglie.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di censure che sollecitano
una diversa valutazione degli elementi di prova, in punto attribuibilità della
condotta di occultamento in capo al Piredda, censura non proponibile in questa
sede. La censura in punto affermazione di responsabilità, più che volta a
denunciare vizi riconducibili al disposto di cui all’art. 606 comma 1 lett. e)
cod.proc.pen., mira a sollecitare nuovamente una valutazione alternativa delle
risultanze processuali non praticabile in questa sede (S.U. n. 47289 del
24/09/2003, Petrella, Rv 226074).
La motivazione della sentenza di appello a sostegno della affermazione
della responsabilità, non presta il fianco a censure di illogicità e/o
contraddittorietà. La corte ha, infatti, espressamente richiamato la sentenza di
primo grado che, sul punto affermazione della responsabilità, aveva fondato la
responsabilità del Piredda, titolare della omonima ditta individuale di costruzioni
edili, sulla circostanza, ammessa dall’imputato, di avere istituito e tenuto le

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la condotta di «occultamento» ritenendo non congrua la versione difensiva

scritture contabili negli anni 2005-2006 e di averle lasciate nel domicilio ove
abitava con la moglie prima della separazione, e sul rilievo dell’inverosimiglianza
che allontanatosi di casa ivi avrebbe lasciato tutta la documentazione che poi la
moglie avrebbe distrutta.
L’affermazione della responsabilità, oggetto di doppio accertamento
conforme, fonda la condotta di occultamento sulle seguenti circostanze: in primo
luogo la circostanza che la sede dell’impresa era presso la residenza della moglie
separate del Piredda, che non erano stati rivenuti i libri e le scritture contabili,
pacificamente istituiti, che l’impresa non risultava avere depositato le

per gli anni 2000 e 2001, sulla base dei questionari inviati ai clienti e alle copie
della fatture da questi prodotte, dalle quali si desumevano ricavi che avevano
consentito di determinare il volume degli affari. Dunque, «avendo occultato la
documentazione di cui era obbligatoria la conservazione, tra le cui le fatture
emesse negli anni 2000- 2001» ricorreva il reato contestato di cui all’art. 10
d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, a fronte della motivazione congrua a corretta sul
piano del diritto la censura mira, in definitiva, a richiedere una alternativa
ricostruzione (distruzione ad opera della moglie separata) non consentita in
questa sede.
La disposizione di cui all’art. 10 d.lgs 74 del 2000 prevede una doppia
alternativa condotta riferita ai documenti contabili (la distruzione e
l’occultamento totale o parziale), un dolo specifico di evasione propria o di terzi e
un evento costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di
ricostruire, mediante i documenti, i redditi o il volume degli affari al fine
dell’imposta sul valore aggiunto. È evidente che si tratta di un reato a condotta
vincolata commissiva con un evento di danno, rappresentato dalla perdita della
funzione descrittiva della documentazione contabile. Ne consegue che la
condotta del reato de quo non può sostanziarsi in un mero comportamento
omissivo, ossia il non avere tenuto le scritture in modo tale che sia stato
obbiettivannente più difficoltosa – ancorché non impossibile – la ricostruzione ex
aliunde ai fini fiscali della situazione contabile, ma richiede, per l’integrazione
della fattispecie penale un

quid pluris a contenuto connmissivo consistente

nell’occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture.
5. Nel caso in esame, la Corte territoriale è pervenuta all’affermazione
della responsabilità penale in ordine al delitto di cui all’art. 10 cit con
motivazione logica, aderente al dato probatorio e giuridicamente corretta alla
luce dell’interpretazione della norma incriminatrice di cui sopra.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve

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dichiarazioni dei redditi e dell’Iva e che era stata accertata l’emissione di fatture,

essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 07/11/2017

P.Q.M.

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