Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20858 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20858 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DORINI ANGELO nato il 15/05/1949 a SAN PIETRO IN CERRO

avverso la sentenza del 17/06/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
SALZANO
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 07/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Dorini Angelo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna in
data 17/06/2016 che, dichiarando non doversi procedere quanto alle annualità del 2006 e
2007 per intervenuta prescrizione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di
condanna per il reato di cui all’art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 perché, quale legale
rappresentante della “Immofin Tosco Ligure S.r.l.”, esercente l’attività di trasporto su strada,
al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni

operazioni inesistenti in quanto soggettivamente false perché relative a prestazioni di servizi di
autotrasporto apparentemente effettuate dalla Immofin Tosco Ligure S.r.l., ma in realtà
effettuate da altri soggetti.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 429 lett. c) cod. proc. pen. per
avere la Corte d’Appello omesso di dichiarare, come invocato in entrambi i giudizi di merito, la
nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità e indeterminatezza del capo
d’imputazione, mancante ) in particolare) della specifica indicazione delle fatture contestate
stante il riferimento ai soli importi; la relativa censura è stata infatti disattesa attraverso il
richiamo alla presenza, negli atti, delle fatture stesse, non potendo tuttavia farsi legittimo
riferimento al fascicolo del P.M. cui il giudice non ha accesso.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione con riguardo all’elemento
oggettivo e soggettivo del reato per avere la Corte omesso di trattare specificamente la
censura avanzata dalla difesa circa l’insussistenza nella specie degli elementi sintomatici
dell’appalto illecito di manodopera essendosi limitata ad indicare apoditticamente l’irrilevanza
della circostanza che i sub vettori lavorassero anche per altre imprese e la non coincidenza,
non argomentata, dei presupposti per la configurabilità dell’appalto di manodopera pertinente
nella fattispecie in esame con quelli previsti dalla d.lgs. n. 276 del 2003. Lamenta inoltre la
mancanza di motivazione sulla configurabilità dell’elemento soggettivo del dolo essendosi la
sentenza limitata a richiamare genericamente le considerazioni effettuate dal Giudice di primo
grado.

4. Successivamente, con memoria in data 6/11/2017, ha dedotto la intervenuta prescrizione
relativamente al reato riferito al periodo di imposta 2008.

annuali relative agli anni di imposta 2008 e 2009 elementi passivi fittizi, utilizzando fatture per

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già chiarito infatti che la mancanza, nel capo di imputazione, di una specifica
ed analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna
genericità o indeterminatezza della contestazione del reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del
2000, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una
categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione (Sez. 3, n. 6102 del

appare corredato di prospetti, segnatamente relativi agli anni dal 2006 al 2009, contenenti gli
importi riferiti a ciascuna prestazione fatturata nonché i nominativi delle società emittenti; ne
consegue, sulla base del principio appena ricordato, che nessuna indeterminatezza
dell’addebito mosso può essere seriamente invocata.
Va aggiunto che, come risultante dalla sentenza impugnata, negli atti del processo sono stati
versate tutte le fatture relative anche da qui discendendo la manifesta infondatezza della
censura giacché, come anche in tal caso stabilito da questa Corte, ai fini della completezza
dell’imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in
relazione ad ogni elemento di accusa, sicché è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo
processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall’imputato (Sez. 5,
n. 10033 del 19/01/2017, dep. 01/03/2017, Ioghà e altro, Rv. 269455).

2. Il secondo motivo è inammissibile atteso che, a dispetto della formale invocazione della
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con esso si intende in
realtà contrastare la valutazione del compendio probatorio effettuata dalla Corte territoriale
richiedendo a questa Corte una diversa lettura dello stesso.
La illiceità sul piano penale-tributario della condotta contestata muove dal presupposto della
inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate in ragione della circostanza che le imprese
indicate come subappaltori della Immofin ebbero in realtà ad operare come meri
somministratori di manodopera; di qui dunque la conclusione secondo cui l’avvenuta
annotazione nella contabilità della Immofin degli importi delle fatture emesse da tali soggetti e
il successivo loro inserimento nelle relative dichiarazioni quali componenti negativi di reddito
avrebbe comportato il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.
Tale essendo dunque la prospettiva (di essenziale e al tempo stesso sufficiente esposizione, in
dichiarazione, di componenti difformi dalla realtà) sulla quale misurare, negli stretti limiti
cognitivi devoluti per legge a questa Corte, e fuoriuscendo da essa, dunque, la ricognizione dei
criteri di illiceità dell’appalto di manodopera, la tenuta della sentenza impugnata, nessun deficit
argomentativo appare rilevabile : la Corte felsinea ha sottolineato, in termini niente affatto
illogici, il significativo dato della coincidenza di importo tra i pagamenti effettuati dalla Immofin
alle varie ditte e i pagamenti da queste effettuati ai dipendenti a titolo di retribuzione,

15/01/2014, dep. 10/02/2014, Lai, Rv. 258905). Nella specie, il capo d’imputazione relativo

l’impiego di mezzi noleggiati da società amministrate, di fatto o di diritto, dal Dorini, e
l’avvenuta anticipazione dei costi di carburante e dei pedaggi da parte della stessa Immofin
salva la compensazione con i crediti vantati dalle ditte interposte, da ciò traendo la
congruente conclusione in ordine appunto alla estraneità delle ditte emittenti rispetto alla
attività di trasporto fatturata.
Parimenti la sentenza ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza dell’elemento
soggettivo facendo riferimento alla consapevolezza, in chi utilizza il documento in
dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla

vantaggio fiscale in quanto l’Iva versata dall’utilizzatore della fattura non è stata pagata
dall’esecutore della prestazione medesima (Sez. 3, n. 19012 del 11/02/2015, dep.
07/05/2015, Spinelli e altro, Rv. 263745) e rapportando nella specie tale consapevolezza, a
fronte del contesto fattuale -operativo già descritto, in capo all’imputato che, del resto, al di là
di una generale notazione di dissenso, non ha saputo svolgere censure specifiche di sorta
all’argomentazione sul punto della sentenza.

3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò derivando, per costante
indirizzo di questa Corte (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, dep.21/12/2000, D.L., Rv. 217266),
la non rilevabilità della prescrizione maturata con riguardo al periodo di imposta 2008
successivamente alla data di pronuncia della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2017

fatturazione del corrispettivo versato dall’emittente, conseguendo in tal modo un indebito

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