Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20857 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20857 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VERDICCHIO PASQUALINO nato il 24/12/1961 a BENEVENTO

avverso la sentenza del 16/09/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO
Udito il Proc. Gen., in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO
che ha concluso per il rigetto
Udito il difensore Avv. Stefano Borgheresi che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 07/11/2017

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, ha condannato
Verdicchio Pasqualino per il reato di cui all’art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n° 74,
concedendo le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione
con la sospensione condizionale della pena. L’imputato è stato condannato, quale
legale rappresentante della Movimento terra Verdicchio Ruta s.r.I., per avere
occultato e distrutto una fattura emessa il 28 febbraio 2010 e 6 fatture emesse

La Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 16 settembre 2016 ha
confermato la sentenza del Tribunale di Firenze.

2. Il difensore di fiducia di Verdicchio Pasqualino, ha proposto ricorso avverso
la sentenza della Corte di appello di Firenze.
2.1 Così la difesa ha descritto il primo motivo: «Art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.:
Violazione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e processuale
penale, in specie della fattispecie incriminatrice astratta di cui all’art. 10 D. Lgs.
10 marzo 2000. n. 74 – Mancanza dell’elemento oggettivo del reato:
l’occultamento e/o la distruzione delle . scritture contabili – Nullità della sentenza
per aver ritenuto penalmente rilevante ai fini della sussistenza del reato la
mancata esibizione delle stesse – Richiesta di annullamento senza rinvio perché il
fatto non sussiste».
La difesa ha dedotto la violazione della legge penale, quanto all’elemento
oggettivo del reato, perché la sentenza impugnata ha affermato la penale
responsabilità dell’imputato per non aver esibito le fatture (pag. n. 2, rigo 21),
laddove la condotta punita dall’art. 10 del d. Igs. 74/2000 è alternativa, attiva, ed
è relativa all’occultamento o alla distruzione di documenti contabili.
Dopo aver operato la descrizione delle due condotte, la difesa ha ribadito che
la condotta punita non ha natura omissiva e non consiste nel non aver tenuto le
scritture in modo tale da rendere obiettivamente difficoltosa la ricostruzione della
situazione contabile ai fini fiscali.
Le condotte punite dalla norma sono solo quella relative all’occultamento o
alla distruzione; una diversa interpretazione sarebbe contraria al principio di
tassatività ed al divieto di analogia in malam partem.
Secondo la difesa, per la condanna è necessaria la prova dell’effettivo
occultamento o della distruzione delle scritture contabili obbligatorie
effettivamente istituite.
Invece, la sentenza impugnata, come quella di primo grado, ha fatto derivare
la colpevolezza dell’imputato dalla (sola e semplice) mancata esibizione delle

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tra il marzo ed il 31 agosto 2011 nei confronti della Pool Group Piscine s.r.l.

scritture contabili, quindi non per la condotta punita dall’art. 10; di conseguenza
deve ritenersi che il fatto non sussiste, considerata l’irrilevanza penale della mera
mancata esibizione delle scritture contabili.
Rileva altresì la difesa che, ove fosse stata ritenuta provata la condotta
omissiva, si sarebbe dovuto procedere alla riqualificazione del reato e prendere
atto dell’esiguo importo delle fatture contestate nel capo di imputazione (circa €
14.000,00) e del mancato superamento della soglia di punibilità; nessun reato
tributario, infatti, contempla una sanzione penale per una violazione di importo di

adita voglia cassare la pronuncia impugnata provvedendo alla bisogna».
2.2. Il secondo motivo è così descritto dalla difesa: «Art. 606. Co. 2 lett. b)
c.p.p.: Violazione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e
processuale penale; in specie della fattispecie incriminatrice astratta di cui all’art.
10 D. Lgs. 10 marzo 2000. n. 74 – Mancanza dell’elemento soggettivo del reato:
il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire
l’evasione a terzi – Nullità della sentenza».
Dopo aver riportato un passo della motivazione della sentenza impugnata
relativo all’elemento psicologico del reato, la difesa ha affermato che il non aver
inserito le fatture nella dichiarazione fiscale non prova né l’avvenuto occultamento
e/o distruzione né la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in primo luogo
perché «… non era il Verdicchio il soggetto tenuto alla presentazione dei redditi»,
posto che il ricorrente si rivolgeva al suo commercialista, al quale consegnava
tutta la documentazione in suo possesso. Per la dimenticanza o il voluto mancato
inserimento delle fatture da parte del commercialista «… non si potrà certo
incolpare» il Verdicchio,neanche a titolo di colpa.
In secondo luogo, secondo la difesa, se l’imputato avesse voluto eliminare
ogni traccia delle fatture, non le avrebbe consegnate al destinatario, la Pool Group
Piscine S.r.l., sottoposta a controllo dalla Guardia di Finanza, né indicato ai militari
dove poterle trovare, indirizzandoli dal proprio commercialista.
Segnala la difesa che il ricorrente non ha mai negato l’esistenza delle fatture,
è stato sempre collaborativo, come risulta anche dal verbale di accesso del 1
settembre 2011.
Rappresenta la difesa che all’esito dell’accertamento del 13 ottobre 2011 fu
contestata l’omessa dichiarazione degli anni 2009-2010 e 2011, per i quali si
procedeva ad un calcolo presuntivo; però al ricorrente non è stato contestato il
reato ex art. 5 del D.Lgs. 74/200, ma l’occultamento/distruzione di 7 fatture.
Secondo la difesa, non vi può essere stata omissione e distruzione; anzi la
distruzione è smentita dal fatto che nel capo di imputazione si specifica il numero,
il periodo di emissione e perfino il destinatario delle fatture: se è stato possibile

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tale valore. La difesa quindi «… insiste, pertanto, affinchè Codesta Ecc.ma Corte

procedere alla loro identificazione, allora viene meno il reato stesso. Aggiunge la
difesa che il Verdicchio non ha alcun interesse ad occultare tale malex.erle, data
l’assoluta esiguità dell’ammontare delle fatture e l’assenza di obblighi tributari.
La difesa ha quindi ribadito che manca la prova della distruzione e
dell’occultamento volontario delle fatture.
La difesa ha ricostruito quindi i rapporti tra il ricorrente ed il suo
commercialista, osservando che la dichiarazione 2008 non è stata presentata
nonostante i rapporti con il commercialista finirono nel 2009; dunque, tale

dell’imputato sulla mancanza delle fatture oggetto dell’imputazione emesse
nell’anno 2009.
L’assenza poi di un concreto interesse fiscale da parte del ricorrente
all’occultamento o alla distruzione dimostra l’assenza del dolo specifico.
Dopo aver riportato le definizioni normative, la difesa ha ribadito l’estraneità
del Verdicchio, anche per l’assenza di un minimo interesse e della possibilità di
conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito
d’imposta da parte dell’imputato. Il Verdicchio non ha presentato istanze o
richieste di rimborso; non sono state inserite spese o maggiori costi che abbiano
influito sull’importo delle fatture. Nessun danno all’erario è stato arrecato. Da qui,
la prova della totale mancanza dell’elemento soggettivo del reato.
Secondo la difesa, la Corte di appello non ha analizzato i motivi di appello nn.
1 e 2 in particolare quanto al dolo specifico, contravvenendo così ad uno specifico
obbligo.
Non avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi in
materia di dolo specifico nei reati tributari, se ne chiede l’annullamento senza
rinvio.
2.3 Così la difesa descrive il terzo motivo di ricorso: «Art. 606 co. 1 lett. b)
c.p.p.: Violazione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e
processuale penale. in specie della fattispecie incriminatrice astratta di cui all’art.
10 D. Lgs. 10 marzo 2000. n. 74 – Mancanza dell’elemento oggettivo del reato in
ordine all’impossibilità di ricostruzione dei redditi o del volume di affari – Nullità
della sentenza».
Con tale motivo la difesa ha contestato l’affermazione contenuta nella
sentenza impugnata sulla idoneità della condotta a non consentire la ricostruzione
dei redditi o del volume d’affari (pag. 4 e 5) in quanto, secondo un indirizzo della
Corte di Cassazione «Il reato non sussiste nel caso in cui “la ricostruzione dei
redditi e del volume d’affari possa avvenire attraverso scritture e documenti
contabili esistenti” (Cass., Sez. 3, 8 aprile 2002, n. 924).

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condotta omissiva può spiegare, o quanto meno rendere attendibile, la tesi

L’insussistenza del reato deriva dall’avere la Guardia di Finanza eseguito un
accertamento presuntivo sul quale l’assenza delle fatture non ha inciso
minimamente; la Guardia di Finanza è risalita alle fatture mediante l’accertamento
presso la Pool Group Piscine, verificandone l’importo. Dunque, il volume d’affari è
stato accertato in via presuntiva e mediante l’analisi delle fatture prelevate dalla
Pool Group Piscine, quindi anche mediante le fatture di cui la sentenza afferma
l’avvenuta distruzione o l’occultamento. Il mancato rinvenimento presso il
ricorrente, quale soggetto emittente non ha impedito la ricostruzione del volume

dell’imputazione.
2.4. Così la difesa descrive il quarto motivo: «Art. 606, 1° co. Lett. b) ed e)
c.p.p.: Violazione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e
processuale penale, nonché di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale, in specie dei principi di cui all’art. 111, VI co.
Cost. – Mancanza della motivazione – Motivazione apparente».
La difesa ha contestato gli elementi di prova su cui la sentenza impugnata ha
fondato la responsabilità penale dell’imputato, confermando il giudizio di primo
grado:
a) mancata esibizione delle fatture in questione da parte dell’imputato (‘Non
risultano dette fatture emesse state esibite dall’imputato” – pag. n. 2, rigo 21);
b) omessa indicazione delle predette fatture nelle dichiarazioni dei redditi (.. nè i
relativi importi sono stati indicati nelle dichiarazioni fiscali, non più presentate a
partire dall’anno 2008 – pag.2, rigo 22-23);
c) omesso pagamento dell’iva (Non risulta l’imputato avere curato i relativi
adempimenti in punto d’iva” – pago 2, rigo 23-24).
Secondo la difesa la sentenza impugnata ha omesso di considerare che «il
soggetto tenuto ad indicare tali fatture nelle dichiarazioni dei redditi non fosse il
Verdicchio, bensì il proprio commercialista».
La difesa ha dedotto la mancanza della motivazione in ordine ai motivi di
appello, relativi agli elementi oggettivi e soggettivi del reato (motivi nn. 1, 2 e 3
– pag. 2-6); ha rilevato che la motivazione delle due sentenze riconduce la
responsabilità alla mancata presentazione delle dichiarazioni, cioè ad una condotta
diversa, e sull’elemento psicologico fa ricorso, in modo inammissibile, a
presunzioni: presume cioè la conoscenza della finalità della distruzione o
occultamento delle fatture dall’evasione totale delle imposte per le annualità 2008
e 2009 (pag. 4, ultimo periodo). Secondo la difesa in nessuna delle due sentenze
è indicata la prova “schiacciante” del dolo specifico.
2.5 Così la difesa descrive il quinto motivo di ricorso: «Art. 606, 10 co., lett.
b) ed e) c.p.p.: Violazione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge

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di affari, per altro prima dell’inizio del procedimento e della formulazione

penale e processuale penale, nonché di altre norme giuridiche di cui si deve tener
conto nell’applicazione della legge penale, in specie dei principi di cui all’art. 111,
VI co. Cost. – Mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello sulla
testimonianza del Rag. Fusi – Violazione di legge, in specie dell’art. 533 c.p.p., in
relazione agli artt. 192 e 546, 1° co. Lett. e) c.p.p. – Omessa valutazione critica
dell’attendibilità della deposizione del teste e delle prove “a carico (motivi nn. 5 e
6)».
Con tale motivo la difesa, in sostanza„ ha dedotto la mancata valutazione da

2, 3 e 4), il rag. Cusi (così è indicato in sentenza), il quale essendo il
commercialista dell’imputato e non avendo provveduto alla presentazione/inoltro
delle dichiarazioni dei redditi del proprio cliente, aveva tutto l’interesse a rilasciare
una deposizione a sé favorevole e sfavorevole al Verdicchio per evitare una
possibile corresponsabilità nel reato, o una causa civile per le sue evidenti
responsabilità/omissioni professionali.
La sentenza non ha tenuto conto della inattendibilità del teste quando ha
negato una sua responsabilità professionale in merito alla presentazione della
dichiarazione che doveva effettuare per conto dell’imputato.
Poiché la sentenza ha ignorato l’interesse del teste nella vicenda se ne chiede
l’annullamento per violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. in relazione agli artt.
192 cod. proc. pen., nonché art. 111 Cost., 125, III comma e 546, I comma, lett.
e) cod. proc. pen. anche per la mancata risposta al motivo 6 di appello (riportato
nel ricorso).
2.6 Così la difesa descrive il sesto motivo di ricorso: «Art. 606, 10 co., lett. b)
ed e) c.p.p.: Violazione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale
e processuale penale, nonché di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale, in specie dei principi di cui all’art. 111, VI co.
Cost. – Mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello sulla ritenuta
contraddittorietà della sentenza di primo grado laddove afferma che al momento
della verifica la società risultò essere di fatto cessata (motivo n.9)».
La difesa ha dedotto l’omessa risposta al motivo dell’atto di appello relativo
alla manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza di
primo grado nella quale si affermò che la società del Verdicchio al momento della
verifica la società risultò essere di fatto cessata.

Ebbene, poiché la sentenza di

secondo grado ha omesso tout court di analizzare tale simile doglianza, non si
potrà che rilevare, secondo la difesa, tale vizio come nullità della stessa. La
cessazione dell’attività della società significava anche che non erano stati realizzati
redditi da occultare e di conseguenza non si sarebbe potuto configurare alcun

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parte della Corte di appello dell’attendibilità del principale teste dell’accusa (pagg.

reato, tenuto conto altresì della esiguità degli importi delle fatture (si richiama il
motivo 9 dell’appello).
2.7. Con il settimo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606 co.1 lett. b) cod.
proc. pen., si deduce la «Violazione, inosservanza e/o erronea applicazione della
legge penale. In specie dell’art. 131 bis c.p. come introdotto dal D. Lgs 16 marzo
2015. N. 28: la particolare tenuità del fatto».
Secondo la difesa, la Corte d’appello non ha valutato la tenuità del fatto, ex
art. 131 bis cod. pen.; tale norma è entrata in vigore dopo la presentazione

pressa in considerazione, d’ufficio (cfr. Cass., pen., Sez. I1I, 15 aprile 2015, n.
15449 riportata nel ricorso). Secondo la difesa, ne sussistono tutti i presupposti
applicativi.
In accoglimento dei motivi, la difesa ha chiesto l’annullamento della sentenza
impugnata, senza o con rinvio.

Considerato in diritto

1. Sono inammissibili i motivi di ricorso indicati dai numeri da 1 a 6 con i quali
la difesa ha dedotto la violazione, inosservanza e/o erronea applicazione della
legge processuale penale con riferimento però all’art. 606 comma 2 lett. b) cod.
proc. pen.; per altro nel ricorso non sono state neanche indicate le norme
processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza
che sarebbero state violate.
Quanto al quinto motivo, deve osservarsi che la difesa ha dedotto la violazione
di legge processuale ma con riferimento alla lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen.;
inoltre, la difesa ha dedotto la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui
inosservanza non è però stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità
o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma primo, lett. c)
cod. proc. pen.
Analogamente, con il sesto motivo la difesa ha dedotto la violazione di legge
sostanziale ma con riferimento ad una questione relativa alla motivazione; il
motivo è dunque inammissibile.

2. È infondato il primo motivo di ricorso con il quale la difesa assume la
sussistenza del vizio di violazione di legge in relazione all’art. 10 D. Lgs. 10 marzo
2000 n. 74; secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe ritenuto quale elemento
oggettivo del reato la mancata esibizione delle stesse e non l’occultamento e/o la
distruzione delle scritture contabili.

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dell’appello, ma quale norma più favorevole al reo, va applicata, o quanto meno

Va ricordato che il vizio di cui alla lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen. concerne
gli errori di diritto relativi a disposizioni di diritto sostanziale.
L’inosservanza va intesa quale mancata applicazione, mentre l’erronea
applicazione va riferita all’applicazione inficiata da errore, il quale può anche
essere determinato dalla falsa interpretazione della norma sostanziale.
Il vizio attiene al dispositivo e non alla motivazione della sentenza impugnata,
posto che l’art. 619 cod. proc. pen. prescrive la rettificazione degli errori di diritto
che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo.

10 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74; nella sentenza, nel riportare la motivazione di
quella di primo grado, si rappresenta che era stato ritenuto provato il fatto
materiale, indicato nella imputazione, della condotta di occultamento e
distruzione. Nella parte relativa al dolo, la sentenza di appello fa esplicito
riferimento all’occultamento e distruzione: dunque, la Corte di appello ha applicato
la norma con riferimento alla condotta di distruzione ed occultamento.
Con le altre argomentazioni, la difesa in realtà contesta la ricostruzione del
fatto operata in sentenza e la valutazione della prova effettuata dai giudici di
merito: si tratta però di contestazioni che non solo non concretizzano la violazione
di legge ma con le quali si chiede alla Corte di cassazione la “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito e che esula dai poteri della Corte; né
integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

3. È invece inammissibile perché manifestamente infondato il secondo motivo
con il quale la difesa assume la sussistenza della violazione di legge in relazione
all’elemento soggettivo del reato ed in particolare al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi.
Del tutto erronea in diritto, perché contraria agli specifici obblighi posti in capo
al contribuente di registrazione e conservazione delle fatture previsti dagli artt. 22
e 39 del d.p.r. 633/1972, è la tesi difensiva che sposta gli obblighi di legge relativi
alla conservazione dei documenti contabili dal legale rappresentante della s.r.l. al
commercialista.
Va poi ricordato che in base all’art. 52 comma 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 «Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si
trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi
recante la specificazione delle scritture in loro possesso».
È però possibile che l’imputato fornisca anche una prova diversa dalla
dichiarazione scritta della consegna della documentazione a terzi (cfr. Cass. Sez.

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La Corte di appello di Firenze ha fatto una corretta applicazione dell’art. art.

3, n. 11479 del 26/06/2014, Rv. 263005, Marini: In tema di reato di occultamento
o distruzione di scritture contabili, nel caso in cui l’imputato deduca che le scritture
contabili siano detenute da terzi e, tuttavia, non esibisca un’attestazione rilasciata
dai soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso ovvero
i medesimi si oppongano all’accesso o non esibiscano in tutto o in parte detta
documentazione, il giudice penale può trarre il convincimento della effettiva tenuta
della contabilità da parte di terzi da prove, anche dichiarative, ulteriori e diverse
dalla citata attestazione).

come motivato nelle pagine 3 e 4 della sentenza.
Per il resto, la difesa, facendo riferimento alla prova dell’occultamento o
distruzione delle fatture, all’insussistenza di alcun interesse dell’imputato
all’occultamento, ai rapporti con il commercialista, contesta non l’applicazione o
interpretazione della norma e gli effetti sul dispositivo, ma la motivazione della
sentenza sulla prova dell’elemento soggettivo del reato. Dunque, anche in tal caso
valgono le considerazioni già svolte al paragrafo precedente, quanto all’ambito
applicativo del vizio di violazione di legge ed ai limiti del controllo di legittimità.
4. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge per insussistenza
dell’elemento del reato dell’impossibilità di ricostruzione dei redditi o del volume
di affari, è inammissibile perché manifestamente infondato.
La tesi difensiva, per la quale il reato non sussiste poiché è stato possibile
aliunde procedere alla ricostruzione del volume di affari e non è dunque avvenuta
alcuna impossibilità di ricostruzione dei redditi o del volume di affari, è contraria
alla corretta interpretazione dell’art. 10 d.lgs. 74/2000.
Come ribadito anche di recente (cfr. Cass. Sez. 3, n. 13212 del 06/12/2016,
Rv. 269258, Giovinazzo), l’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d’affari
derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve
essere intesa in senso assoluto; va intesa come impossibilità di accertare il
risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione
occultata o distrutta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3057 del 14/11/2007).
Deve sussistere un elevato grado di difficoltà di ricostruire il reale volume
degli affari o dei redditi, avuto riguardo esclusivamente alla situazione interna
dell’azienda; sussiste anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso
terzi della documentazione mancante (cfr. Cass. Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012,
Rv. 253365, Pratesi); né il reato è escluso dalla circostanza che alla
determinazione dei redditi si sia potuti addivenire “aliunde” (nello stesso senso
anche Cass. Sez. 3, n. 5791 del 18/12/2007).
Il reato non è configurabile solo quando il risultato economico delle operazioni
prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base

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Orbene, tale prova, secondo la Corte di appello di Firenze non è stata fornita,

ad altra documentazione conservata dall’imprenditore interessato, perché in tal
caso manca la necessaria offensività della condotta.
Infatti il bene giuridico oggetto della tutela penale del reato di occultamento
di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è l’interesse statale
alla trasparenza fiscale del contribuente, in quanto la norma penale incriminatrice
sanziona l’obbligo di non sottrarre all’accertamento le scritture ed i documenti
obbligatori (cfr. in tal senso anche Cass. Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007).
Dunque, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 10 del d.lgs.

dare rilevanza esclusiva ai documenti rinvenuti presso terzi e non presso
l’imputato.

5. Con il quarto motivo la difesa deduce in sostanza la mancanza della
motivazione della sentenza per l’omessa risposta ai motivi di appello sulla
sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato.
Il motivo è infondato perché la difesa opera una lettura riduttiva delle
argomentazioni delle due sentenze conformi di condanna.
Va in primo luogo osservato che la sentenza di primo grado, richiamata da
quella della Corte di appello di Firenze, ha rilevato, in particolare, che l’imputato ha
ammesso di aver emesso le fatture ed effettuato le prestazioni oggetto delle
fatture; ha rappresentato di averle consegnate al suo commercialista. Dunque
l’imputato ha ammesso di aver incassato gli importi e la relativa Iva.
Secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, la tesi difensiva della
consegna al commercialista non era risultata fondata, anche per effetto della
deposizione dei testi (cfr. pag. 2). Inoltre, l’imputato ha affermato che l’ultima
fattura è stata emessa nel settembre del 2011 ma retrodatata ad agosto del 2011:
nota la sentenza di primo grado che l’emissione della fattura è avvenuta allora
quando la verifica fiscale era già iniziata, perché svoltasi tra il 1 settembre 2011
ed il 13 ottobre 2011. Oltre alla mancanza di prova sulla consegna al
commercialista, il Tribunale ha ritenuto questo un significativo elemento di prova
dell’occultamento, posto che il Verdicchio avrebbe potuto facilmente consegnare
la fattura alla Guardia di Finanza presente per altro nella sua abitazione.
Dunque, l’elemento significativo valutato dai giudici non è stata la mancata
esibizione alla Guardia di Finanza ma la circostanza dell’emissione durante la
verifica e la sottrazione al controllo. A tale condotta poi i giudici di merito hanno
aggiunto, in maniera logica e coerente, che fossero ulteriori prove
dell’occultamento la smentita dell’alibi (pagina da 2 a 4 della sentenza di appello)
e la mancata registrazione delle fatture e l’assenza di ogni adempimento fiscale
formale e sostanziale.

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74/2000 dando una adeguata risposta ai motivi di appello che invece tendevano a

Quanto poi alla volontarietà dell’occultamento ed al dolo specifico, la Corte di
appello di Firenze ha dato risposta ai motivi di appello con una motivazione del
tutto adeguata; la Corte di appello di Firenze ha ritenuto provato il dolo specifico
in base ad una pluralità di elementi di prova: l’essere l’imputato evasore totale per
gli anni 2008 e 2009; il mancato inserimento delle fatture nella dichiarazione
fiscale relativa al 2010, dichiarazione che avrebbe dovuto già essere presentata al
momento dell’accertamento della Guardia di Finanza; il mancato pagamento
dell’iva riportata nelle fatture, incassata e non versata; la conoscenza della finalità

6. Con il quinto motivo di ricorso la difesa ha dedotto fra l’altro il vizio della
motivazione quanto alla mancata risposta sui motivi di appello sulla testimonianza
del Rag. Fusi (indicato in Cusi nelle sentenze) e sui motivi di appello nn. 5 e 6.
Va ricordato che la valutazione della credibilità ed attendibilità del teste è
una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di
legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia
omesso la valutazione nella sentenza impugnata delle allegazioni difensive in
astratto idonee ad incidere sulla valutazione di attendibilità; in tal caso si integra
il vizio di mancanza della motivazione.
Il motivo è infondato: la Corte di appello di Firenze ha in primo luogo
affrontato la questione relativa alla legittimità dell’escussione come teste del
commercialista rag. Luca Cusi; quindi ha affermato che l’attendibilità di tale teste
è confermata dai testi della difesa Cecere Palazzo e Lica. A sua volta, quest’ultima
testimonianza è confermata anche dai tempi in cui era stata eseguita la verifica
della Guardia di Finanza. Dunque, vi è una esplicita motivazione sull’attendibilità
del commercialista, effettuata anche incrociando le testimonianze.
Inoltre, la Corte di appello di Firenze, nell’escludere l’esistenza anche in nuce
di una possibile corresponsabilità del commercialista e nel ritenere la sua
deposizione attendibile perché confermata da altre fonti di prova, ha
implicitamente rigettato il motivo di appello relativo all’esistenza di un interesse
del commercialista a mentire, per evitare quanto meno una responsabilità
professionale. Per altro, deve osservarsi che dalla sentenza di prdun
‘ o grado risulta
che il commercialista consegnò tutta la documentazione in suo possesso.
La Corte di appello di Firenze, come per altro il Tribunale in precedenza, ha
motivato esplicitamente sulla tesi difensiva, indicando le prove che hanno smentito
tale tesi. La Corte di appello di Firenze ha quindi affermato che la consegna al
commercialista delle fatture è rimasta del tutto sfornita di prova.
Dunque, non solo vi è la motivazione sui motivi di appello, ma tale
motivazione è esente da contraddittorietà interna; né la difesa ha allegato al

(

dell’accertamento in atto eseguito dalla Guardia di Finanza.

ricorso atti processuali idonei a dimostrare la ‘Contraddittorietà esterng della
motivazione.

7. Anche il sesto motivo di ricorso è infondato. La difesa ritiene che la Corte
di appello di Firenze non abbia risposto al motivo n.9 di appello sulla ritenuta
contraddittorietà della sentenza di primo grado laddove afferma che al momento
della verifica la società risultò essere di fatto cessata.
Deve ricordarsi che secondo l’orientamento costante della Corte di

e altro) il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni
svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito
o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità
con la ricostruzione effettuata.
Orbene, quello della difesa è un argomento rispetto alla motivazione della
sentenza, non è una questione relativa al punto della decisione. Per altro, si tratta
di una questione chei in ogni caso) può ritenersi rigettata per implicito, posto che
la ricostruzione operata nelle due sentenze è coerente con l’argomento adoperato
in primo grado. Dalla sentenza del Tribunale risulta infatti che la fattura fu
materialmente redatta a settembre, ma retrodatata ad agosto; non che l’attività
economica fu svolta quando la verifica era già in corso.

8. È inammissibile il settimo motivo di ricorso con il quale ai sensi dell’art. 606
co.1 lett. b) cod. proc. pen., si deduce la violazione, inosservanza e/o erronea
applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
Ed invero, deve ricordarsi che l’art. 131 bis cod. pen. è entrato in vigore il 2
aprile 2015; se indubbiamente l’appello è stato presentato il 31 ottobre 2013,
quindi prima dell’entrata in vigore della norma, però l’udienza per l’appello si è
celebrata il 19 giugno 2016.
La sentenza di appello è stata emessa i alloraidopo l’entrata in vigore dell’art.
131 bis cod. pen. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la
difesa avrebbe potuto e dovuto chiedere l’applicazione dell’istituto in appello e non
per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con
la sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266593, Tushaj, l’applicazione di ufficio
dell’art. 131 bis cod. pen. è possibile solo quando la sentenza impugnata sia
anteriore alla modifica legislativa: così Sezioni Unite della Corte di Cassazione in
motivazione: «… quando la sentenza impugnata sia anteriore alla novella,
l’applicazione dell’istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza che
si debba rinviare il processo nella sede di merito. Ove esistano le condizioni di

12

Cassazione, (Cass. Sez. 2, n. 7986 del 18 novembre 2016 Rv. 269217, La Gumina

legge, l’epilogo decisorio è costituito, alla luce di quanto si è prima esposto ed alla
stregua degli artt. 620, comma 1, lett. I), e 129 cod. proc. pen., da pronunzia di
annullamento senza rinvio perché l’imputato non è punibile a causa della
particolare tenuità del fatto».
Ne consegue che la questione poteva essere dedotta in appello con richiesta
di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/11/2017.

delle spese del procedimento.

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