Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20856 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20856 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VENTURINI ANTONIO nato il 13/03/1949 a SESTINO

avverso la sentenza del 18/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
SALZANO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore C/11/41..X.
Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.

DEPOSITATA IN CANCELLEM
11 mAn, 2018

Data Udienza: 07/11/2017

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 18 marzo 2016, la Corte d’appello di Ancona ha parzialmente
confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 27 febbraio 2013, con la quale l’imputato
era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, oltre pene accessorie,
per il reato di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale
rappresentante della società Arte Vetro con sede legale in San Marino e residenza fiscale in
Italia, attribuita dalla Agenzia delle entrate e coincidente con la sede legale di altra società,

imposta per l’anno 2007, per euro 572.772,00; con la recidiva reiterata specifica e
infraquinquennale. La Corte territoriale, considerata la continuazione con reati oggetto di
precedente condanna, ha rideterminato la pena principale, a titolo di aumento su quella già
irrogata, in quattro mesi di reclusione. Ha altresì disposto la confisca, anche per equivalente,
di beni nella disponibilità dell’imputato fino all’importo evaso.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si rilevano l’erronea applicazione della
disposizione incriminatrice, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.
Si sostiene che, al di là della esterovestizione della società Arte Vetro, della quale l’imputato
era legale rappresentante, non vi era stata alcuna evasione dell’Iva, perché tale imposta
incide in modo definitivo, in via generale, esclusivamente sui consumatori finali, non
potendosi configurare né come un costo né come un ricavo, ma solo come una componente
economica neutrale. Secondo quanto sostenuto dalla difesa, sia che la società fosse stata
collocata fiscalmente in Italia, sia nel caso di specie, in cui è stata collocata fiscalmente
all’estero, lo Stato italiano nei vari passaggi del prodotto dalla Saint Gobain s.p.a. alla Arte
Vetro e da questa alla Junior Glass fino al consumatore finale, ha effettivamente o avrebbe
effettivamente riscosso la stessa somma: con la società Arte Vetro collocata all’estero, la
somma sarebbe stata riscossa direttamente da Junior Glass; con la società collocata in Italia,
la somma sarebbe stata riscossa in parte da Saint Gobain, in parte da Arte Vetro e in parte
da Junior Glass, ma l’importo totale sarebbe stato identico. E, in forza di tali considerazioni,
la Commissione tributaria regionale – in via incidentale, trattandosi di una questione
irrilevante ai fini della decisione di merito – avrebbe escluso l’evasione dell’Iva. Secondo la
difesa, dunque, non sussisterebbe il reato di omesso versamento dell’imposta, perché lo
stesso può configurarsi solo e in quanto lo Stato non incassi il relativo gettito.
2.2. – Si contesta, in secondo luogo, la motivazione in diritto della sentenza Cass.,
Sez. 3, n. 13720 del 2016, nella quale si afferma che, per la configurabilità del reato di cui
all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, non assume alcuna rilevanza la produzione di un effettivo
danno all’erario. Secondo la prospettazione difensiva, si tratterebbe, invece, di una

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al fine di evadere l’Iva, ometteva la presentazione della dichiarazione annuale per detta

fattispecie di reato di danno, per la cui sussistenza sarebbe necessaria l’effettiva
dimostrazione del danno, da escludersi a priori nel caso di specie, in forza di quanto già
osservato con il primo motivo di ricorso circa la sostanziale neutralità del tributo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente perché attengono
entrambi all’interpretazione della disposizione incriminatrice e alla sua applicabilità nel caso
di specie – è manifestamente infondato.

nel senso della esterovestizione della società Arte Vetro, che altro non era che una scatola
vuota utilizzata a fini di interposizione fittizia, essendo tutta la sua attività sostanzialmente
riconducibile alla società Junior Glass, con la quale condivideva la sede operativa e rispetto
alla quale non aveva alcuna autonomia funzionale o gestionale. Sussiste, dunque, l’obbligo
di presentazione di una dichiarazione annuale dei redditi da parte della società avente
residenza fiscale all’estero, la cui omissione rileva ai fini del reato previsto dall’art. 5 del
tA, C..*
d.lgs. n. 74 del 2000,)gussi’ste se l’impresa abbia stabile organizzazione in Italia, il che si

verifica quando si svolgano nel territorio nazionale la gestione amministrativa, le decisioni
strategiche, industriali e finanziarie, nonché la programmazione di tutti gli atti necessari
affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi
contrattuali e dell’espletamento dei servizi. Assume rilevanza, perciò, il fatto che la società
straniera abbia affidato, anche in via di fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad
un’altra struttura, sia questa munita o meno di personalità giuridica (ex multis, sez. 3, 21
febbraio 2013, n. 32091, rv. 257043; sez. 3, 24 gennaio 2012, n. 7080, rv. 252102; sez.
3, 26 maggio 2010, n. 29724, rv. 248109).
Quanto alle doglianze del ricorrente, non può che ribadirsi quanto già affermato con
la sentenza Sez. 3, 20 novembre 2015, n. 13720/2016, resa in una fattispecie analoga nei
confronti del medesimo imputato. La prospettazione difeYva, si basa, ancora una volta, su
una serie di considerazioni relative alla mancanza di un danno da evasione Iva in capo
all’amministrazione finanziaria; considerazioni motivate sia sulla base del funzionamento
del meccanismo di versamento dell’Iva, sia sulla base di una pronuncia del giudice tributario
che avrebbe – seppure in un obiter dictum – escluso l’evasione dell’Iva da parte della società
Arte Vetro.
Tali rilievi non si attagliano, però, al caso in esame, in cui la fattispecie contestata
non è quella del mancato pagamento dell’Iva dovuta, di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74
del 2000, ma quella del precedente art. 5 dello stesso d.lgs., relativa alla mancata
presentazione della dichiarazione Iva da parte di un soggetto tenuto a tale dichiarazione.
Quest’ultima disposizione, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti – più favorevole,
quanto alla soglia di rilevanza penale, ma sostanzialmente coincidente, quanto alle
3

La difesa non contesta la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata,

connotazioni della condotta, sia rispetto a quella introdotta dall’art. 2, comma

36-vicies

semel, lettera f) del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 148 del 2011, sia rispetto a quella attualmente vigente, introdotta dall’art. 5, comma 1,
lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015 – prevede che: «È punito con la reclusione da uno a
tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non
presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte,
quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire

Da tale formulazione emerge che oggetto del precetto penale è la semplice omissione
della presentazione della dichiarazione da parte del soggetto che vi è tenuto, al fine di
evadere l’imposta, senza che assuma alcuna rilevanza la dimostrazione della produzione di
un effettivo danno economico per l’amministrazione finanziaria. Ed è pacifico che la società
Arte Vetro, pur avendo sede legale ti I a Repubblica di San Marino, fosse effettivamente
tenuta alla presentazione della dichiarazione Iva in Italia. Quanto, poi, al dolo specifico di
evasione, lo stesso risulta pienamente configurato dall’esterovestizione, meccanismo
utilizzato proprio allo scopo di sottrarre la società all’obbligo di presentazione della
dichiarazione e corresponsione dell’imposta. E non assume alcuna rilevanza la circostanza
che l’Iva sia un’imposta a carattere sostanzialmente neutro, perché, ai fini del dolo specifico
del reato per cui si procede, è sufficiente verificare la finalità di evasione dell’imposta da
parte del soggetto formalmente obbligato alla presentazione della dichiarazione, senza che
assuma alcuna rilevanza la circostanza che detta imposta sia in concreto dichiarata e
corrisposta ad altri soggetti. Nel caso di specie, peraltro, neanche la difesa assume che
l’imposta evasa dalla società dell’imputato sia stata in concreto dichiara corrisposta dalle At
altre società coinvolte nel meccanismo fraudolento.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

centocinquanta milioni».

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