Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20853 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20853 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLARO MAURIZIO N. IL 21/04/1971
avverso la sentenza n. 6941/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/04/2016

32946-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Cavallaro Maurizio personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/1990;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo prospetta deduzioni
del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della
critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent.
20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichia a inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese p s cessuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Rom I Papriie 2016
L’ e en ore
il presidente

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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