Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20852 del 07/05/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 20852 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso di
GAYE Bamba, nato in Gambia il 04/06/1993, CUI 053F5SI,
avverso la sentenza del 14/09/2017 del Tribunale di Verona;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal presidente Giacomo Paoloni.
FATTO E DIRITTO
Con il ministero del difensore il cittadino africano Bamba Gaye impugna per
Data Udienza: 07/05/2018
cassazione la sentenza del Tribunale di Verona, con cui – su sua richiesta, concordata
con il pubblico ministero – gli è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la
pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione per i reati, avvinti da
continuazione, di detenzione per finalità di spaccio di modiche quantità di sostanza
stupefacente (marijuana ed eroina: art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), di resistenza e
lesioni volontarie a pubblico ufficiale.
Con il ricorso si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in punto
di omessa verifica dell’eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in
favore dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., lamentandosi comunque in
subordine la “eccessività” della pena.
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Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure.
L’impugnazione, affatto generica, non indica in nessun modo le ragioni per le
quali, in presenza di una richiesta di pena “patteggiata” proveniente dallo stesso
imputato (che ne ha determinato la misura in accordo con il p.m.), tale da presupporre
rinuncia implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il decidente giudice di merito
avrebbe dovuto disattendere tale richiesta per giungere ad una sentenza di
proscioglimento di cui difettano le condizioni, come puntualmente chiarito dalla sentenza
impugnata. Tale decisione, nei limiti di sinteticità fisiologicamente connaturati ad una
punibilità previste dal menzionato art. 129 cod. proc. pen. (richiamando le circostanze
storiche e comportamentali connesse all’avvenuto arresto dell’imputato in flagranza dei
reati contestatigli).
Non configurandosi, per tanto, le condizioni legittimanti la proposizione del
ricorso per cassazione previste dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen. (come
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017), la declaratoria
di inammissibilità dell’impugnazione va pronunciata “senza formalità” ai sensi dell’art.
610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come enunciato dalla citata legge n. 103/2017).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all’elevato
coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a
giustizia stabilire nella misura di euro 4.000 (quattromila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 07/05/2018
Il Presidente estensore
Giacomo Paolonfi
sentenza di applicazione della pena, ha escluso la sussistenza di eventuali ipotesi di non