Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20851 del 26/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20851 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VELLA ANDREA N. IL 27/07/1970
avverso la sentenza n. 13109/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

Vella Andrea propone ricorso avverso la sentenza del 23/03/2015 con la quale la Corte
d’appello di Roma, ha confermato l’affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 73
d. P.R. n. 309/90, 648 cod. pen., 2 I.n. 895/67 e 23 I.n. 110/1975.

L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza all’atto in cui si limita a prospettare
proprie chiavi di lettura dei fatti, senza confrontarsi con l’esauriente argomentazione svolta sui
punti contestati dalla Corte territoriale, che costituisce l’orizzonte valutativo demandato a
questa Corte sul punto, senza segnalarne contraddizioni, illogicità, vuoti argomentativi,
cosicché di fatto l’impugnazione proposta si sviluppa attraverso la sollecitazione ad una
difforme pronuncia di merito, estranea all’oggetto del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016

DEPOSITATA

Nel ricorso si denuncia carenza di motivazione sull’omessa qualificazione degli episodi di cui
all’art. 73 cit. ai sensi del comma 5, nonché in ordine al mancato riconoscimento del vincolo
della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli, dello stesso tenore, accertati in
precedenza a carico dell’odierno ricorrente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA