Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20851 del 07/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20851 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
nel procedimento instaurato ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. concernente
TREMANTE Domenico, nato ad Afragola (NA) il 06/09/1966, deceduto,
e relativo alla sentenza del 07/01/2016 della Corte di Cassazione;
esaminati gli atti e la sentenza oggetto dell’odierno procedimento;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 07/01/2016 (n. 15983/16) questa Corte di legittimità,
sezione Seconda penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto
da Domenico Tremante avverso la sentenza in data 14/12/2012 con cui la Corte di
appello di Ancona ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di
ricettazione.
2. Essendo il Tremante deceduto in data 30/04/2015 (come emerge per tabulas:
certificato di morte del Comune di San Benedetto del Tronto), in epoca successiva alla
sentenza di merito di secondo grado ed anteriore alla sentenza di questa Corte, la Corte
di appello di Ancona quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 22/02/2018, ha
trasmesso gli atti a questa Corte di Cassazione, competente per la declaratoria della

Data Udienza: 07/05/2018

giuridica inesistenza della richiamata sentenza di inammissibilità del ricorso del
Tremante emessa il 07/01/2016 (cfr. Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv.
246541: “La morte del ricorrente, intervenuta prima della decisione del ricorso da parte
della Corte di cassazione, determina l’inesistenza giuridica della sentenza, che deve
pertanto essere dichiarata dallo stesso giudice che l’ha deliberata”).
3. La comunicazione del documentato decesso del Tremante ha determinato
l’instaurazione ex officio dell’odierna procedura correttiva, esperibile “in ogni momento e
senza formalità” ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. (come novellato

è equiparabile a un errore materiale o di fatto, incombendo su tutti i giudici penali
l’obbligo, non codificato ma permanente, di accertare lo stato in vita dell’imputato come
indefettibile condizione di procedibilità (così Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro,
Rv. 252562).
Tale evento estintivo del reato e della pena (artt. 150, 171 cod. pen.: morte
dell’imputato dopo la sentenza di appello e prima di quella di legittimità), determinante
l’esaurirsi del rapporto processuale instaurato nei confronti del Tremante anteriormente
alla definitività del relativo giudizio, implica quale necessario effetto, alla cui declaratoria
può procedersi de plano con la forma della sentenza, la revoca della decisione del
07/01/2016 (n. 15983/16) di questa Corte, resa giuridicamente inesistente a fronte
della morte del giudicabile anteriore alla pronuncia.
P. Q. M.
Revoca la sentenza della Corte di Cassazione, sezione Seconda penale, del
07/01/2016 (n. 32281/16) perché il reato ascritto a Domenico Tremante è estinto per
morte dell’imputato.
Così deciso il 07/05/2018
Il Presidente estensore
Giacomo Paoloní

dalla legge n. 103 del 2017), atteso che la tardiva conoscenza della morte dell’imputato

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