Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2085 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2085 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NECCHI MARIO N. IL 02/02/1942
avverso la sentenza n. 15095/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
CCL
Data Udienza: 21/11/2013
’Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Necchi Mario ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per il reato ex artt.81-346 cp., e lamenta violazione di
legge e difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della
prova, alla conferma del giudizio di colpevolezza e alla determinazione
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, della sussistenza dell’ipotesi
criminosa contestata, indicando gli elementi e le circostanze di fatto
convergenti e rilevanti a tal fine, non mancando di enunciare i motivi
ostativi alla concessione delle generiche, e così correttamente
interpretando e applicando i principi, più volte espressi dalla
giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non appare
sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente tende,
come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame del
merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.
P.
Q.
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 21/11/2013
Il Chisigiere est.
e 1.000,00 in favore della
della pena.