Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2085 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2085 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
Gagliotti Antonio, nato a Napoli l’11.2.55
Sgariglia Giuseppe, nato a Qualiano il 27.9.52
imputati art. 291 quater D.P.R. 43/73
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 21.9.11

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, i ricorrenti si sono visti confermare dalla
corte d’appello la condanna da essi riportata in primo grado per la violazione dell’art. 291
quater D.P.R. 43/73;
Considerato che, con dichiarazione presentata il 21.1.12, lo Soariglia ha rinunciato al
ricorso in Cessazione tempestivamente proposto contro la predetta sentenza e che, per quanto
lo concerne, essendo venuto meno l’interesse al ricorso, si è in presenza di una causa di
inammissibilità ex art. 591 co. 1 lett. d) c.p.p. alla cui declaratoria segue, per legge, la
condanna alle spese processuali ed al versamento della somma di C 500 a favore della Cassa
delle Ammende
Rilevato che, invece, il ricorso di Gagliotti è da considerare inammissibile per la sua
palese genericità (si risolve, infatti, nella mera asserzione di “assenza di elementi idonei a

Data Udienza: 16/11/2012

giustificare la condannai” laddove, invece, è stato ripetutamente affermato da questa S.C. che
i motivi di ricorso “devono contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta – Sez. VI, 15.3.06, Casula, Rv. 233711; Sez. VI, 14.6.06, Policella,
Rv. 234914);

Considerato che alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del Gagliotti al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma
di 1000€.
Visti gli artt. 591 e 615 ss. c.p.p.

inammissibili i ricorsi e
condanna
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, Sgariglia, al versamento alla Cassa
delle Ammende della somma di C 500 e, Gagliotti, della somma si 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il Pre idente

dichiara

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