Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20848 del 26/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20848 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Schmidt Peter, n. a Manneheim il 2/6/1967

avverso l’ordinanza del 19/3/2018 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone
Perelli conclude per l’annullamento con rinvio, limitatamente all’adeguatezza
della misura applicata;
il difensore del ricorrente, avvocato Enzo Frediani, si riporta ai motivi di ricorso e
ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.Peter Schmidt, con ricorso del 290 marzo 2018, impugna, per il tramite
del difensore, l’ordinanza con la quale il consigliere delegato della Corte di
appello di Genova, in esito alla convalida di arresto, ha disposto nei suoi
confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente era stato
1

Data Udienza: 26/04/2018

tratto in arresto in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale
emesso il 9 marzo 2018 dalla Procura della Repubblica di Nurnberg sulla base
dell’ordine di cattura del locale Tribunale Distrettuale per

i reati di omicidio,

tentato omicidio, detenzione di armi, reati commessi in Schwabach il 27 ottobre
2017 e in epoca anteriore al dicembre 2017.

2. Il giudice procedente ha ritenuto necessaria l’applicazione della misura di
massimo rigore risultando altre misure, fra le quali quella con dispositivo di

tale riguardo ha evidenziato che la gravità e pluralità dei fatti che gli sono ascritti
si inseriscono in un più vasto contesto, che interessa il club motociclistico United
Tribune Nomads, operativo in diversi Paesi Europei e che la ravvisabilità di stabili
contatti con altri aderenti al club e il collegamento con soggetti residenti
all’estero nonchè la gravità della pena che può essere applicata all’esito del
giudizio, lasciano fondatamente presumere che lo Schmidt potrebbe sottrarsi
alla procedura estradizionale, riparando all’estero o dandosi alla clandestinità.
Siffatto pericolo non è adeguatamente fronteggiabile con misure di controllo
elettronico che si limitano a segnalare l’allontanamento dall’abitazione ma non
consentono la tracciabilità della posizione.

3. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 9
della legge 69 del 2005, nonché degli artt. 274 lett. b) cod. proc. pen.. Assume
che non sono comprovati contatti della persona richiesta in consegna con
connazionali ovvero aderenti al club motociclistico residenti all’estero sicchè le
argomentazioni sulle quali poggia la decisione impugnata si risolvono in mere
illazioni. Né la gravità della pena che si presume possa essere inflitta è decisiva
ai fini del giudizio prognostico in merito al pericolo di fuga perché, nel caso,
smentita dalla persistente presenza dello Schmidt nel territorio dello Stato
italiano sebbene, fin dal novembre 2017, fosse a conoscenza del suo
coinvolgimento nelle indagini; 2.2. erroneamente il giudice ha ritenuto inesistenti
sistemi di controllo che consentano la localizzazione poiché, invece, esistono
sistemi, dotati di sistema di tracciamento, che forniscono, in tempo reale, notizie
sulla posizione del soggetto controllato. Con successivo atto il difensore ha
altresì, denunciato il vizio di travisamento di una prova decisiva e violazione
dell’art. 9 della legge 69 del 2005 nonché degli artt. 275 lett. b) e 275 cod. proc.
pen.. Assume che il ricorrente vive e lavora da tempo in Italia e che qui è in
lista di attesa per un intervento chirurgico dopo averne subito altro, nell’anno
2014. Tali circostanze che ne attestano il radicamento in Italia non sono state
adeguatamente valutate dal giudice procedente onde controbilanciare l’astratto
2

controllo elettronico, inefficaci ai fini di assicurare la consegna dello Schmidt. A

interesse alla sottrazione della misura e, quindi, ai fini della verifica della
congruità della misura degli arresti domiciliari a realizzare la finalità cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva il Collegio,

in via preliminare, che il difensore del ricorrente

all’odierna udienza camerale ha chiarito che l’atto di impugnazione del 26 marzo
2018, intitolato ricorso, sia da intendere come memoria contenente motivi nuovi,

2. Premesso che la produzione di motivi nuovi, nell’ambito del ricorso per
cassazione contro provvedimenti de libertate, è consentita fino all’inizio della
discussione ( cfr. Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295), rileva il
Collegio che la produzione di motivi nuovi nel giudizio cautelare è regolata dal
principio generale fissato dall’art. 585 comma 4 cod. proc. pen. secondo il quale i
motivi nuovi devono essere collegati ai motivi di ricorso, in relazione ai capi o
punti della decisione impugnata e consistere in ulteriore dimostrazione delle
ragioni già dedotte mentre esulano da tale ambito motivi con il quale si
impugnino parti del provvedimento che esorbitano dal

devolutum (Sez. 4, n.

2065 del 16/09/1996 – dep. 29/08/1996, Pileri, Rv. 206553). Non vi è dubbio
che, nel caso in esame, con l’atto del 26 marzo 2018, al di là della veste formale
di ricorso, il ricorrente ha allegato motivi a sostegno della illegittimità del
provvedimento cautelare oggetto del ricorso proposto il 20 marzo 2018 nella
parte in cui il consigliere delegato dal Presidente non aveva esaminato, ai fini
della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della
disposta misura, la documentazione prodotta nel corso dell’udienza di convalida
dell’arresto, se non per quella relativa alla sussistenza di condizioni di salute
compatibili con la misura della custodia cautelare in carcere, omissione che
concreta un vizio di violazione di legge, solo aspetto, questo, in relazione al
quale il Collegio ritiene fondate le deduzioni difensive che impongono
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, a fronte di un ricorso
complessivamente infondato e con aspetti di manifesta infondatezza delle
questioni sollevate.

3. In tema di mandato di arresto europeo, infatti, l’unico rimedio esperibile
avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per
cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma 7, della L. n.
69/2005 e 719 cod. proc. pen., ricorso che può essere proposto per l’inesistenza
della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non

3

memoria che, come tale, sarà nel prosieguo esaminata.

per mero vizio logico della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Rv.
254418).

4. E, nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha giustificato in modo del
tutto adeguato e immune da vizi logici e giuridici la necessità di applicare una
misura restrittiva al fine di assicurare l’esigenza, espressamente indicata come
primaria dall’art. 9, comma 4, L. 69/2005, di garantire che la persona della quale
è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa. Nel fare ciò, il

sottrarsi alla consegna, non solo tenuto conto della richiesta a suo carico per fatti
di eccezionale gravità, e che potrebbero comportare l’irrogazione di una pena
elevata, ma anche delle concrete circostanze dei fatti maturati in un contesto che
ha visto coinvolto nella commissione del reato persone operanti in diversi Paesi
europei con le quali il ricorrente, in ragioni del ruolo rivestito quale presidente
del club motociclistico per l’Italia, mantiene stabili rapporti, e dell’accertata
causale della spedizione punitiva della quale sono rimasti vittima Marck Wolf ed
altri soci del club che avrebbero voluto fondare, in contrasto con gli interessi
dello Schmidt ed altri soci, una sezione autonoma del medesimo club. La
motivazione del provvedimento impugnato è, dunque, tutt’altro che apparente in
punto di sussistenza delle esigenze cautelari e le prospettazioni difensive al
riguardo contenute nel ricorso suggeriscono una inammissibile rivalutazione del
merito della decisione.

5. Come accennato, la motivazione del provvedimento impugnato è,
viceversa, del tutto carente nella parte relativa alla disamina dell’adeguatezza
della disposta misura cautelare a realizzare la finalità cautelare, risolvendosi in
una motivazione che si limita a considerazioni generali ed astratte anche nella
parte in cui perviene al giudizio di inidoneità della misura del braccialetto
elettronico a realizzare la finalità di prevenzione. Infatti, il giudice della cautela
non ha esaminato la documentazione acquisita all’udienza di convalida
dell’arresto e dalla quale emergono circostanze di fatto decisive ai fini delle
valutazioni rimesse al giudice in punto di adeguatezza della misura poiché
comprovano come lo Schmidt, da alcuni anni, dimori abitualmente in Italia con la
sua famiglia svolgendo una stabile attività lavorativa e trovandosi anche in lista
di attesa per sottoporsi alla cura della patologia della quale è affetto. Elementi e
circostanze di fatto questi che denotano la stabilità di

interessi familiari e

lavorativi del ricorrente in Italia e che la Corte di appello dovrà valutare ai fini
della scelta della misura in concreto ed all’attualità più adeguata a realizzare la
finalità di consegna.
4

provvedimento impugnato ritiene correttamente che il ricorrente potrebbe

6. La Cancelleria darà le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 94, comma Iter dísp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’adeguatezza della misura e
rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Genova. Rigetta nel

comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 26 aprile 2018

Il Consigli re relatore

Il Presidente

Emilia Anna Giordano

Vi cenzo Rotundo

/Mai

resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,

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