Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20847 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 20847 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

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sul ricorso proposto da:

COSTANTINO ALESSANDRO N. IL 01/07/1989
avverso la sentenza n. 837/2015 TRIBUNALE di BARI, del
09/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Alessandro Costantino propone ricorso avverso la sentenza del 09/02/2015 con la
quale il Gip del Tribunale di Bari ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione ai reati
di cui agli artt.337, 635 comma 2 n. 3) cod. pen. 116 comma 15 d.P.R. n. 309/90.

Il ricorso è inammissibile per genericità atteso che si assume una carenza valutativa sulla
sussistenza del reato di resistenza, ignorando lo sviluppo argonnentativo della sentenza sul
punto, posto che in essa si opera una chiara correlazione tra condotta di guida dell’interessato
per sottrarsi al controllo, e conseguente minaccia dei verbalizzanti, finalizzata a precluderne
l’attività, che costituisce l’essenza del reato contestato.
Tuttavia deve prendersi atto che, per effetto del d. legisl.vo n.8 del 2016 la fattispecie di cui
all’art. 116 cds è stata depenalizzata, il che impone di pronunciare assoluzione su tale punto,
annullando in parte qua la pronuncia impugnata, ed espungendo la pena, portata in aumento
per la continuazione per tale imputazione, che si ritiene di quantificare, in assenza di
specificazione nell’istanza di patteggiamento, nella metà dell’aumento complessivo apportato
per due reati, e deve quindi determinarsi in un mese di reclusione.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 116 cds perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato; elimina la corrispondente pena di un mese di
reclusione; dispone trasmettersi gli atti rilevanti al Prefetto di Bari a cura del giudice di merito.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Presi ente

Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla
qualificazione giuridica del delitto di cui all’art. 337 cod. pen, i cui elementi di fatto si
assumono già integralmente considerati nelle autonome fattispecie contestate, su cui non
viene proposta alcuna censura.

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