Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20846 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20846 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPRIATI ROBERTO N. IL 26/02/1984
avverso la sentenza n. 621/2015 TRIBUNALE di BARI, del
02/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

Capriati Roberto propone ricorso avverso la sentenza del 02/02/2015 con la quale il Tribunale
di Bari ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di cui all’art.73 d.P.R.
n. 309/90 e 75 d. leg.vo n. 159 del 2011.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione di formule
di proscioglimento in fatto.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016

DEPOSITATA

Il ricorso è inammissibile per genericità, atteso che rivendica lo sviluppo di una
argomentazione in ordine all’impossibilità di applicare formule di proscioglimento in fatto,
senza individuare quali elementi negli atti suggerissero tale soluzione, e senza confrontarsi, in
senso opposto, con i richiami alle risultanze dalle quali si evince la piena responsabilità del
ricorrente.

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