Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20845 del 26/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 20845 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BANCHI RUGGERO nato il 17/11/1984 a PRATO parte offesa nel procedimento
c/
CECCHI ELISA
avverso l’ordinanza del 01/02/2018 del TRIBUNALE di PISTOIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO.

Data Udienza: 26/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore, avvocato Luca Branchi, impugna nell’interesse di Ruggero
Banchi, persona offesa dal reato nel procedimento per calunnia a carico di Elisa
Cecchi, il decreto adottato de plano con il quale il Tribunale di Pistoia ne ha
respinto il reclamo avverso il decreto di archiviazione del 25 ottobre 2017 del
giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale. Il ricorrente denuncia:

comma 2, cod. proc. pen. sul rilievo che al giudice del reclamo è preclusa
l’adozione di un provvedimento de plano dovendo il giudice procedere alla
trattazione del reclamo in camera di consiglio; 1.2. violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione al giudizio di irrilevanza dell’atto di indagine suppletivo
indicato – l’esame della persona offesa – viceversa rilevante per la individuazione
dell’autore della denuncia (Elisa Cecchi) in quanto mero prestanome del padre
(Lorenzo Cecchi) stante le opposte versioni risultanti, a proposito del
coinvolgimento nei fatti di Ruggero Banchi, rese dalla denunciante in sede di
denuncia prima e di sommarie informazioni testimoniali poi.

2.11 ricorso è inammissibile poiché il provvedimento emesso in sede di
reclamo a norma dell’art. 410-bis cod. proc. pen. avverso il decreto o l’ordinanza
di archiviazione è provvedimento non impugnabile, anche quando si faccia
questione di violazione del diritto al contraddittorio. Questa Corte ha già avuto
modo di affermare, ribadendone la conformità ai principi costituzionali (art. 111
Cost) e sovranazionali, la legittimità della scelta del legislatore che ha
espressamente previsto, all’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. la non
impugnabilità dell’ordinanza con la quale il tribunale decide il reclamo avverso il
decreto o l’ordinanza di archiviazione, con la conseguenza che, in mancanza di
norme in deroga, deve escludersi che il provvedimento emesso dal Tribunale,
anche in aperta violazione del diritto al contraddittorio come nel caso in esame
perché emesso senza la fissazione di udienza camerale, sia ricorribile per
Cassazione in ossequio al principio di tipicità dei mezzi di impugnazione e della
legittimazione ad impugnare, direttamente desumibile dall’art. 568 cod. proc.
pen. (Sez. 6, Ord. n. 17535 del 23/4/2018).

3. Cionondimeno questa Corte, con il richiamato provvedimento, ha, altresì,
precisato che la violazione del diritto al contraddittorio dell’istante, assicurato
dall’art. 410-bis cod. proc. pen. attraverso la previsione della fissazione
dell’udienza per decidere sul reclamo in vista della quale le parti, pur non

1.1. vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 127, comma 5, e 410-bis,

essendo prevista la facoltà di intervenire, possono presentare memorie fino a
cinque giorni prima della data fissata, non costituisce violazione irrilevante e che
l’istante che abbia azionato il reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen.
non sia privo di tutela, essendo esperibile a suo favore il rimedio della richiesta
di revoca del provvedimento adottato dal giudice del reclamo, in difetto di
contraddittorio. Si tratta di rimedio che, pur privo del carattere
dell’impugnazione – come detto esclusa – appare azionabile a fronte di una
decisione, come quella in materia di archiviazione, che non costituisce decisione

4. Constatata la genetica inammissibilità del ricorso, è precluso l’esame del
secondo motivo con la conseguenza che il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali escludendosi, invece, la condanna al
pagamento della somma a favore della cassa delle ammende stante la novità
della questione sollevata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 26 aprile 2018

irrevocabile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA