Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20845 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20845 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISAPIA GIUSEPPE N. IL 27/11/1963
avverso l’ordinanza n. 9172/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SALERNO, del 16/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Pisapia Giuseppe propone ricorso avverso la sentenza del 16/06/2015 con la quale
il Gip del Tribunale di Salerno ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di
cui all’art.73 d.P.R. n. 309/90.
Nel ricorso si deduce violazione processuale, per la mancata notifica del decreto che disponeva
il giudizio all’interessato, che gli ha precluso il corretto esercizio del diritto di difesa.

Si omette inoltre che contrastare la valenza della procura speciale rilasciata ai difensori,
proprio a seguito della notifica del decreto di citazione a giudizio immeditato, sulla base della
quale il procedimento è stato definito con l’applicazione della pena concordata.
Peraltro deve ricordarsi che per giurisprudenza univoca “L’applicazione concordata della pena
postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da
quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato” (da ultimo
Sez. 3, Sentenza n. 39193 del 18/06/2014.imp. Da Silva e altri, Rv. 260392), circostanza che
evidenzia, anche nel merito, la manifesta infondatezza del rilievo formulato

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016

I

Il Pr sidente

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché si limita
all’allegazione di un generico vizio di notifica, senza fornirne indicazione o dimostrazione, ed
ignorando le risultanze della sentenza, che, in senso opposto, danno conto della presenza
dell’interessato all’udienza, circostanza che esclude la presenza di vizi nella formazione del
contraddittorio nel procedimento.

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