Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20844 del 26/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20844 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERNARDINI MARCO, nato il 02/03/1971 a ORBETELLO

avverso l’ordinanza del 30/11/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
Lette le conclusioni del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale
Massimo Galli che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Bernardini Marco ricorre impugnando l’ordinanza della Corte d’appello di
Firenze che ha respinto la richiesta di restituzione in termini formulata a mente
dell’art. 175 cod. proc. pen., per proporre appello avverso la sentenza emessa
dal Tribunale di Verona del 8 dicembre 2008, irrevocabile il 15 dicembre 2009
che lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione (pena
condonata) per i delitto di cui all’art. 326, comma 3 e 360 cod. pen.

2.

Il ricorrente prospetta l’apparente motivazione del provvedimento

impugnato per aver erroneamente ritenuto la conoscenza della sentenza
impugnata.

Data Udienza: 26/04/2018

Poiché, infatti, il difensore di fiducia, al momento della sentenza aveva
rinunciato all’incarico, mentre il domiciliatario era altro avvocato già rinunciante
al mandato, nessuno, e segnatamente l’avvocato domiciliatario Ghezzo già di
fiducia, che in tal senso era obbligato, lo aveva avvertito della sentenza emessa
a suo carico, circostanza che, qualora appresa, lo avrebbe certamente indotto
alla proposizione dell’appello quantomeno in ordine alla eccessiva pena
comminata.
Che non avesse avuto conoscenza della sentenza emergeva dalla

istanza ex art. 175 cod. proc. pen.
Illogica è la giustificazione del comportamento dell’avvocato Ghezzo da
parte della Corte territoriale che aveva omesso di comunicare, quale
domiciliatario, l’avvenuta notifica dell’estratto contumaciale in tal modo non
legittimandolo in ordine all’esercizio di un diritto spettante al condannato.

3.

Con memoria di replica depositata il 13 aprile 2018 la difesa del

Bernardini, controdeducendo a quanto evidenziato nel parere dal P.G., conferma
che il Barnardini non fosse venuto in alcun modo a conoscenza della decisione e
della notifica dell’estratto contumaciale presso l’avv. Ghezzo, che non ha
provveduto ad avvisare il ricorrente adducendo circostanze non idonee a far
venir meno la dedotta sua ignoranza circa l’avvenuta notifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2.

La decisione della Corte territoriale risulta giuridicamente corretta,

avendo affermato che, accertata la avvenuta notifica dell’estratto contumaciale
della sentenza presso il difensore di fiducia ove era stato eletto domicilio,
domiciliazione ancora in essere al momento della comunicazione nonostante
questi (l’avv. Ghezzo) avesse rinunciato al mandato, il ricorrente si era limitato
ad affermare di non essere stato da questi avvisato, nonostante fosse emersa
l’impossibilità del legale di contattare il ricorrente in quanto irreperibile.
2.1 Sotto questo profilo, la pregressa conoscenza del ricorrente del processo
in corso a suo carico, unitamente all’intervenuta elezione di domicilio presso il
difensore di fiducia mai modificata anche a seguito di nomina di altro legale,
depongono chiaramente per l’assenza di caso fortuito o forza maggiore (seppure
sotto altro profilo connesso al ricorso ex art. 625 ter cod. proc. pen. si veda Sez.
2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhanni, Rv. 269554).

2

corrispondenza avvenuta tra i vari legali, prodotta alla Corte d’appello in sede di

2.2. In ipotesi di intervenuta elezione di domicilio, venuto meno il mandato
difensivo a mezzo di rinuncia, non sussiste obbligo del legale di comunicare
quanto ricevuto quale mero domiciliatario, circostanza che nel caso di specie,
comunque, si era resa impossibile a causa dell’irreperibilità del ricorrente.
2.3. L’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, seppur non più tale,
non osta, in ipotesi di nomina di altro legale di fiducia senza variazione del
domicilio eletto, alla notifica dell’estratto contumaciale, ben potendo
l’interessato, con l’ordinaria diligenza, assumere informazioni dal medesimo circa

diligenza vedasi: Sez. 3, n. 29505 del 06/06/2012, Pmt in proc. Mbaye e altri,
Rv. 253167).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di
euro duemila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto
dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 26/04/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Antonio Costant.ini

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