Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20843 del 13/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20843 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ZATTA ANTONELLA, nata il 08/06/1965 a MILANO
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 21/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di MONZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del PM in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia che ha concluso per l’inammissibilità’ del ricorso.
Udito l’avvocato De Benedetti Antonino, difensore di Zatta Antonella, che dopo
discussione, insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Zatta Antonella impugna l’ordinanza del Tribunale di Monza quale giudice
ex art. 322 bis cod. proc. pen., con cui è stato rigettato il ricorso proposto
avverso l’ordinanza del G.i.p. di Monza in data 27 novembre 2017 che aveva a
sua volta rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo dell’autovettura
Jaguar X Type targata CC296YP per il delitto di cui all’art. 388, comma 3, cod.
pen. a carico del marito Palmieri Davide.

Data Udienza: 13/04/2018

P

2. Il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza, a mente dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità della motivazione.
Premette che le indagini sono relative al marito che si era reso responsabile
del reato di cui sopra perché non presente in occasione degli accessi presso
l’abitazione da parte di funzionari dell’IVG per il ritiro dei beni mobili registrati, in
tal modo venendo sottratta l’autovettura Jaguar.
Poiché il Tribunale ha fondato la motivazione del provvedimento sulla
possibilità che la moglie conoscesse le vicissitudini del marito, ha su tale base

conoscenza delle vicende del marito, non provando il sequestro penale la sua
consapevolezza del pignoramento del bene.
Depongono in senso contrario, il decreto di improcedibilità della esecuzione,
ipotesi di estinzione atipica del procedimento esecutivo, unitamente all’invio della
PEC – a mezzo della quale veniva comunicata l’estinzione – al solo Palmieri.

3. Con ulteriore memoria in data 28 marzo 2018 la ricorrente evidenzia che
la vendita dell’automobile avvenne con atto avente data certa nel maggio del
2012 ed è stata rinvenuta all’interno del box di pertinenza della Zatta, che il
pignoramento fu cancellato nell’ottobre 2017 con conseguente correttezza della
vendita le cui problematiche avrebbero dovuto trovare soluzione in sede civile, e
che la trascrizione, avvenuta dell’ottobre del 2017, avrebbe dovuto comportare
una causa di riassunzione del processo mai avvenuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché proposto per motivi non consentiti.

2. Deve essere ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione dei
provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge ex art. 325
cod. proc. pen. e riguarda quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto
mancante o privo di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del
29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692) perché sprovvisto dei requisiti minimi per
rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice
nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv.
254893).
Nell’ipotesi in questione, il ricorrente ha esplicitamente denunciato l’illogicità
della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio non

2

sostenuto la sua mala fede che, per contro, la assenza di certezza in ordine alla

ricompreso previsto dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., tra l’altro
enunciando profili connessi alla sola ricostruzione fattuale della vicenda,
operazione rettamente effettuata dal Tribunale di Monza adito ex art. 322 bis
cod. proc. pen.

3. Con motivazione coerente e completa l’ordinanza impugnata ha
puntualmente percorso l’iter del procedimento civile onde rapportarlo ai fatti per
cui si sta procedendo evidenziando come fossero plurimi gli elementi che

particolare cessione del mezzo avvenuto con data certa con anomalo invio,
atteso il rapporto di coniugio, dell’atto di vendita per mezzo di raccomandata nel
2012, della cessione avvenuta tra coniugi e senza che vi fosse alcun riferimento
alle modalità del pagamento dell’asserito corrispettivo, della sua presenza al
momento del sequestro penale, di poco successivo alla futura cessione con
trascrizione.
Egualmente significativa è stata ritenuta la circostanza che la cessione, poi
trascritta, fosse avvenuta dopo il sequestro del mezzo, reputando per contro
quale irrilevante l’esistenza del decreto di improcedibilità dell’esecuzione non
determinando esso l’estinzione del pignoramento che, pur inviato al solo marito
da parte della cancelleria del tribunale, era perfettamente conosciuto dalla donna
tanto dimostrato anche dall’allegazione e deduzione in ordine alle questioni
processuali che avevano visto interessato il marito.

4. Da quanto sopra ne discende l’inammissibilità del ricorso cui consegue la
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma
1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 13/04/2018.

Il Consigliere estensore
Antonio Costantini

Il Presidente

iii
Vi cenzo Rot

consentivano di ritenere che la Zatta non fosse in buona fede, alla luce della

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