Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20842 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20842 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANNA PASQUALE N. IL 23/12/1981
avverso la sentenza n. 11137/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di D’Anna Pasquale propone ricorso avverso la sentenza del 31/03/2014 con la quale
la Corte d’appello di Napoli, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui
all’art. 337 cod.pen.

L’impugnazione è inammissibile per genericità in quanto si lamenta la mancata analisi dei
motivi esposti per escludere la sussistenza del reato accertato, senza confrontarsi con quanto
espressamente motivato nella sentenza di primo grado, e rispetto al cui sviluppo già nel
gravame di merito erano stati sollevati motivi non correlati a quanto accertato, senza
denunciare travisamento della prova, esattamente come rilevato nell’odierno ricorso.
Al contrario risulta che, sulla base delle prove acquisite, rispetto alle cui risultanze non è stato
dedotto travisamento, è stata connessa l’imprudente e pericolosa condotta di guida proprio al
riconoscimento dei pubblici ufficiali, ed alla necessità di sottrarsi al controllo, attività che
precedeva l’azione correttamente qualificata come resistenza.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Consigliere est.

Nel ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione assumendo la carenza di
approfondimento delle tesi difensive che escludevano, sulla base delle prove acquisite, la
sussistenza del reato, che non risultano riportate nella parte narrativa della pronuncia, ed in
relazione alla cui confutazione non vengono illustrate argomentazioni di sostegno.

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