Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20841 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20841 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DI GIORNO FRANCESCO nato il 30/12/1979 a MESSINA

avverso l’ordinanza del 21/12/2017 del TRIB. LIBERTA di MESSINA.

Sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA che ha chiesto il rigetto
del ricorso;

udito il difensore avvocato FRENI GIOVAMBATTISTA del foro di MESSINA il quale
insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso con conseguente annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 29/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Di Giorno Francesco ricorre per mezzo del difensore di fiducia avverso l’ordinanza con la
quale il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse del
ricorrente con riferimento all’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Patti in data 24/11/2017 che
gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora in relazione al reato di associazione a
delinquere a lui contestato al capo B dell’imputazione provvisoria.

2.1. Violazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt. 273, 192, comma 1,
309 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111,
comma 6, Cost. e vizi di motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria per il contestato reato
associativo, posto che il Tribunale ha ignorato gli argomenti difensivi enunciati dall’indagato nel
corso del diffuso interrogatorio di garanzia e dal suo difensore con la richiesta di riesame e motivi
nuovi, in particolare per quanto attiene la circostanza che il Di Giorno ha incontrato il coindagato
Piscitello in una sola circostanza.
Inoltre, l’ordinanza impugnata afferma l’indubbia continuità della condotta illecita posta in
essere dagli indagati, raggiunti da ben 60 capi di imputazione, là dove, al contrario, al ricorrente
risulta contestato il solo reato associativo descritto al capo B e un ulteriore reato di falso (capo
U4), per il quale peraltro non risulta applicata la misura cautelare in questione. Anche in ciò il
provvedimento in esame dimostra di essere frutto di un superficiale copia-incolla di altra
ordinanza emessa nei confronti del coindagato Piscitello, della quale il ricorrente sollecita a
questa Corte l’acquisizione, negata alla difesa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Patti.
Unico elemento potenzialmente dotato di valenza indiziaria è costituito dall’incontro tra
Princiotta, Scaffidi, Calarese e Di Giorno, al quale peraltro il ricorrente non prende parte
attivamente.
Sprovviste di valenza dimostrativa devono poi ritenersi: a) la considerazione attribuita al Di

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo i seguenti motivi di ricorso.

Giorno in ordine alla possibilità di mettere un telefono sotto controllo solo previa autorizzazione
dell’autorità giudiziaria, rispetto alla quale il ricorrente ha fornito al G.i.p. in sede di interrogatorio
di garanzia ampie giustificazioni; b) l’affermazione della coindagata Scaffidi secondo la quale il
ricorrente era una bestia perché solito parlare troppo al telefono.
Né valore indiziario del reato associativo può essere attribuito alla condotta falsificatrice di
cui al capo U4, trattandosi di comportamento connotato da superficialità, posto in essere col solo
scopo di inserire iscrizioni nel sindacato di riferimento e non già di rafforzare il vincolo
dell’associazione per delinquere. Il ricorso richiama poi elementi di fatto ritenuti dimostrativi di
una alternativa versione delle vicende riconducibile al rapporto di collaborazione, quale tecnico
informatico, con la coindagata Calarese e alla successiva attività di acquisizione di nominativi di

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persone interessate all’iscrizione nel sindacato UNAP di Brolo. La fattiva appartenenza
all’associazione di cui al capo B non può del resto desumersi dalla mera commissione del solo
reato di falso di cui al capo U4.

2.2. Motivazione apparente e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza di un
rischio attuale e concreto di recidiva specifica, desunto dall’asserito consapevole apporto
assicurato ad un sodalizio dedito a plurime attività criminose, e della conseguente necessità di
limitare la libertà di circolazione del ricorrente, allo scopo precipuo di consentire un controllo

2.3. In data 22/3/2018 il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la
quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso con riferimenti documentali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato, nei limiti e termini di seguito illustrati.

3.1. Il primo motivo di ricorso, relativo al giudizio di gravità indiziaria del reato associativo
contestato al ricorrente al capo B dell’imputazione provvisoria, è infondato.
Esso si sostanzia infatti nella mera sollecitazione di una diversa valutazione degli elementi
di fatto acquisiti al procedimento che, contrariamente agli assunti del ricorrente, sono stati
adeguatamente apprezzati ai fini cautelari nell’ordinanza impugnata. Il provvedimento sorregge
in vero il giudizio di gravità indiziaria con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici,
là dove (pp. 7-10, ed in particolare p. 9) sono analizzate le condotte associative poste in essere
dal Di Giorno con particolare riferimento alla partecipazione del ricorrente all’attività di
procacciamento e di predisposizione dei ricorsi previdenziali mediante modalità illecite, a lui note,
con il sistematico e consapevole utilizzo delle certificazioni mediche del Piscitello e di visite
specialistiche presso professionisti compiacenti, nonché alla seriale sottoscrizione di deleghe
sindacali false da parte dello stesso Di Giorno.

3.2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato, poiché la motivazione del provvedimento
impugnato in punto di ritenuta sussistenza di un rischio di recidiva specifica si riferisce a
parametri individuati in modo del tutto generico con riferimento alla trascorsa attività del
sodalizio in esame, mentre in tema di misure cautelari personali il pericolo di reiterazione del
reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi
una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale,
fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si
procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017,
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costante in funzione deterrente.

Cimieri, Rv. 271216), sicché sia compiutamente dimostrata la sopravvivenza del pericolo di
recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto
contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare

(Sez. 3, n. 12477 dei 18/12/2015,

Mondello, Rv. 266485).

3.3. Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario, in conclusione, l’annullamento
dell’ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Messina perché, in coerente
applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità, proceda a nuovo

relativi apprezzamenti di merito – le indicate lacune e discrasie della motivazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame
sul punto al Tribunale di Messina, Sezione del riesame. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in data 29 marzo 2018.

Il Consigliere estensore
Stefano Mogini

Il Presidente
Vi cenzo Rotun

esame in punto di sussistenza di esigenze cautelari, colmando – nella piena autonomia dei

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