Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20840 del 07/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20840 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Bagalà Luigi, nato a Gioia Tauro il 13/05/1946
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso la ordinanza del 02/05/2017 del Tribunale di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo
Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi il difensore degli imputati, avv. Patrizia Surace ed avv. Valerio Spigarelli in
qualità di sostituto processuale dell’avv. Santo Surace, che hanno concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso e, pertanto, l’annullamento senza rinvio
della ordinanza impugnata;

Data Udienza: 07/02/2018

I

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi
dell’art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il sequestro preventivo disposto, ai
sensi degli artt. 321, comma 1 e 2, cod. proc. pen., 416-bis, settimo comma,
cod. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria
in data 30 gennaio 2017 nei confronti di Luigi Bagalà ed avente ad oggetto tutte
le quote sociali e l’intero patrimonio aziendale, nonché tutti i conti correnti, i

Stato, le azioni, le obbligazioni, i certificati di deposito, le assicurazioni con
importo superiore ad euro 3.000, intestati alla Eurocome S.r.l.
Secondo la ipotesi accusatoria, Luigi Bagalà, unitamente a Giuseppe Bagalà,
Francesco Bagalà cl. 77, Francesco Bagalà cl. 90, Giorgio Morabito, Pasquale
Nicoletta, Angela Nicoletta, Giorgio Ottaviano Barbieri e Carlo Cittadini, era
partecipe di una associazione a delinquere di tipo mafioso, contestata al capo 1),
quale storico imprenditore di riferimento della cosca Piromalli nell’ultimo
ventennio, ed aveva turbato sistematicamente, nell’interesse della predetta
cosca, le gare di appalto indette dalle stazioni appaltanti nella piana di Gioia
Tauro.
Nel medesimo procedimento veniva, inoltre, contestato al capo 3) al Bagalà,
unitamente ad altri indagati il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla
commissione di plurimi delitti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio,
di turbativa d’asta e di falso in atto pubblico al fine di garantire il controllo sugli
appalti pubblici del gruppo imprenditoriale Bagalà, ritenuto affiliato alla cosca dei
Piromalli.
Tale associazione criminale operava come un vero e proprio cartello di
imprese (la c.d. “cunnbertazione”, nel lessico degli indagati), diretto in modo
stabile ed organizzato a condizionare la libera concorrenza nelle gare pubbliche
di appalto attraverso la presentazione di offerte dal contenuto concertato,
determinando, in tal modo, l’aggiudicazione degli appalti ad una delle imprese
della cordata e mantenendo il controllo sulla aggiudicazione delle opere ovvero
insinuandosi nella fase esecutiva, quando la gara era vinta da imprese estranee
al circuito.
Venivano contestati, altresì, al ricorrente i delitti di turbativa d’asta di cui ai
capi 4), 5), 17), 27), 28) e 29).

2.

L’avvocato Patrizia Surace, nell’interesse dell’indagato Luigi Bagalà,

ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo, con unico
motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in

2

libretti di deposito al portatore e/o nominativi, i contratti di acquisto di titoli di

relazione agli artt. 321 e 416-bis cod. pen. per assenza dei presupposti per
disporre il sequestro e per omessa valutazione del contenuto della memoria
difensiva depositata in data 26.4.2017 e dei suoi allegati.

3. In data 31 gennaio 2018 il difensore ha depositato motivi aggiunti nei
quali ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata per effetto del
sopravvenuto annullamento della ordinanza dispositiva della misura cautelare
personale, atteso che l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza era fondata su

criminosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2.

Con i motivi aggiunti depositati in data 31 gennaio 2018 il ricorrente ha
fumus commissi delicti

dedotto la sopravvenuta carenza del

in quanto le

ordinanze applicative della custodia cautelare in carcere erano state annullata
della Corte di Cassazione per “sostanziale” carenza di gravità indiziaria nei
confronti di Giuseppe Bagalà, Francesco Bagalà cl. 90, Francesco Bagalà cl. 77,
Angela Nicoletta, Giorgio Ottavio Barbieri, Pasquale Nicoleta e Carlo Cittadini.

3. Tale doglianza si rivela, tuttavia, infondata.
Ai fini dell’emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la
sussistenza in concreto del

fumus commissi delicti attraverso una verifica

puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le
contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta, all’esito della
quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la
plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna
dell’imputato (Sez. 6, n. 49478 del 15/12/2017, Macchione, Rv. 265433).
Secondo un consolidato ed incontrastato orientamento della giurisprudenza
di legittimità, le condizioni generali per l’applicabilità delle misure cautelari
personali, indicate nell’art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro
peculiarità, alle misure cautelari reali; ne consegue che, ai fini della doverosa
verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il
sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni
valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli
stessi (Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117), in correlazione alla

3

una motivazione incompatibile con la astratta configurabilità della fattispecie

diversità – peraltro di rango costituzionale – dei valori coinvolti (Corte cost.,
sentenze n. 268 del 10/12/1986 e n. 48 del 9/02/1994; Corte Cost., ordinanza
n. 153 del 4/05/2007; Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, non massimata
sul punto).
In tema di sequestro preventivo, la valutazione di insussistenza del
presupposto del fumus commissi delicti può, tuttavia, legittimamente tener conto
del provvedimento di annullamento dell’ordinanza dispositiva della misura
cautelare personale, purché l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia

della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l’applicabilità
della misura cautelare reale (ex plurimis: Sez. 2, n. 22207, Ianì, Rv. 259758,
fattispecie in cui la Corte ha escluso che una sentenza di annullamento senza
rinvio, dalla cui motivazione non era possibile desumere un giudizio di assoluta
inesistenza della gravità indiziaria, fosse idonea a giustificare l’affermazione di
insussistenza del fumus commissi delicti;

Sez. 6, n. 39249 del 25/10/2011,

Ciotola, Rv. 251085; Sez. 2, n. 19657 del 17/04/2007, Grieco, Rv. 236590).
Allo stato delle acquisizioni, tuttavia, non essendo state depositate le
ordinanza invocate nei motivi aggiunti, non può ritenersi comprovato che
l’annullamento della misura coercitiva disposta nei confronti del ricorrente sia
stata giustificata dalla radicale carenza dei gravi indizi di colpevolezza e che la
stessa si riveli incompatibile con la stessa astratta configurabilità delle fattispecie
criminose contestate e, quindi, con la sussistenza dei gravi indizi di reato
rilevanti ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.

4. Con l’unico motivo di ricorso Luigi Bagalà lamenta che il Tribunale del
riesame di Reggio Calabria aveva obliterato la insussistenza dei presupposti sui
quali fondare la misura cautelare reale e, nel recepire acriticamente
l’impostazione accusatoria, non aveva verificato in alcun modo il nesso di
pertinenzialità tra l’ipotizzata condotta delittuosa ed i beni staggiti.
I beni attinti dal vincolo reale, infatti, non risultavano avvinti da nesso
pertinenziale con l’addebito associativo elevato nei confronti dell’indagato, né
potevano costituirne il profitto illecito.
Non erano, pertanto, stati specificati gli elementi di collegamento tra i reati
contestati al Bagalà e la società Eurocome.
Tale società aveva operato nel tempo prevalentemente nel settore
dell’attività di raccolta del materiale di risulta, svolgendo anche lavori nel settore
dell’edilizia, privo di relazione con le vicende oggetto del presente procedimento.
Il Tribunale del riesame aveva, inoltre, omesso di valutare l’elaborato del
consulente della difesa dr. Repaci, che aveva dimostrato come la società

fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità

operasse in settori diversi da quelli interessati dalla operazione c.d.
Cumbertazione.
Il sequestro, da ultimo, violava i principi di proporzionalità e di
adeguatezza, ritenuti operanti dalla giurisprudenza di legittimità anche per le
misure cautelari reali.

5. Il ricorso è fondato sotto tale profilo, in quanto la motivazione della
ordinanza, pur ampia, si rivela meramente descrittiva e risolve il tema cruciale

il ricorso alla autoevidenza del fumus commissi delicti.
L’ordinanza impugnata rileva, infatti, che “l’attività di messa a disposizione
della cosca posta in essere dall’indagato Bagalà si è realizzata mediante la
propria impresa, strumentalizzata alle esigenze dei sodalizio mafioso che si
infiltrava per suo mezzo nel settore dei pubblici appalti all’interno del territorio
mafioso di riferimento.
Si tratta.. .di impresa utilizzata da indagato intraneo al sodalizio mafioso
per la commissione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., e, quindi, per
realizzare il programma criminoso del delitto associativo”.
Nella ordinanza si evidenzia (a pag. 26 e, nella disamina dei singoli delitti
scopo, alle pagine 38 e 40) la “sinergia operativa” tra le imprese del Bagalà e
quelle del Morabito e che Eurocome in plurime occasioni era risultata essere la
società aggiudicataria delle gare di appalto.
A pag. 42 della ordinanza impugnata si rileva, inoltre, che “sono numerose
le conversazioni in cui si fa riferimento a partecipazioni alle gare da parte di
Eurocome ovvero a bonifici da fare in favore di Eurocome o, ancora, in ordine ad
attestazioni SOA da reperire per Eurocome e, inoltre, circa la spedizione
cumulativa e concertata delle buste delle offerte anche di Eurocom”.
Tale argomentazione, tuttavia, non precisano specificamente le condotte
criminose poste in essere mediante la Eurocome e la strumentalità di tale società
alle stesse.
La dimostrazione di una relazione specifica e stabile tra il bene che si
intende sequestrare e l’illecito è, infatti, pur sempre necessaria anche in caso di
confisca obbligatoria, quale quella prevista dall’art. 416-bis, comma settimo,
cod. pen., in quanto la obbligatorietà della confisca non comporta alcuna
presunzione sotto il profilo della strumentalità delle cose che si intendono
sequestrare (Sez. 6, n. 27750 del 21/05/2012, Vadalà, Rv. 253113; Sez. 2, n.
9954 del 4/03/2005, De Gregorio, Rv. 231029).
Dalla previsione legislativa della obbligatorietà della confisca di cui al
settimo comma dell’art. 416-bis cod. pen. non può, del resto, derivare alcuna

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della dimostrazione della strumentalità dei beni sottoposti a sequestro mediante

presunzione sotto il profilo della strumentalità, che deve pur sempre essere
dimostrata in relazione a ciascun bene attinto dal vincolo reale.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
dal quale non vi è ragione per discostarsi, inoltre, in tema di sequestro
preventivo, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene
sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve
caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al
reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale

269374).
Occorre, pertanto, dimostrare nella ordinanza impositiva del sequestro
preventivo una diretta correlazione del bene con il reato in modo da escludersi
qualsiasi indiscriminata estensione o indefinita dilatazione del vincolo reale in
difetto di un nesso diretto di casualità con l’illecito o, per converso, in presenza
di un nesso di mera occasionalità con lo stesso.

6. Tali rilievi impongono l’annullamento della ordinanza impugnata per
nuovo esame da parte del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame,
che provveda a colmare, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di
merito, le indicate lacune della motivazione impugnata.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione
del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione per il riesame.
Così deciso il 07/02/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

tra la res ed il reato commesso (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv.

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