Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2084 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2084 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DI MARTINO NUNZIATA N. IL 25/01/1958
avverso la sentenza n. 1522/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Salerno con sentenza del 9.1.2012 ha confermato la decisione in data
26.5.2010 con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva riconosciuto DI MARTINO Nunziata
responsabile dei reati di cui agli artt.: 44, lett. b). T.U. n. 380/2001; 64 e 71 D.P.R. 380\01; 93 e 95
D.P.R. 380\01; 65 e 72 D.P.R. 380\01; (acc. in Scafati il 17.5.2008);
— che il ricorso per cassazione proposto dall’imputato — in punto di: 1) violazione di legge per
omessa declaratoria di prescrizione del reato; 2) violazione del principio d presunzione di
innocenza; 3) mancata assunzione di una prova decisiva in ordine alla sussistenza di un permesso
in sanatoria; 4) vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e attenuanti
generiche è manifestamente infondato perché:
a) vengono riproposte le medesime questioni già prospettate ai giudici del gravame e da questi
motivatamente confutate;
b) non è maturata la prescrizione del reato in quanto, come evidenziato nella sentenza
impugnata, le opere abusive non risultavano ultimate. Invero il reato urbanistico ha natura di
reato permanente la cui consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura
fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (v. SS. UU. n. 17178, 8 maggio 2002). La
cessazione dell’attività si ha con l’ultimazione dei lavori per completamento dell’opera, con la
sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la
sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del
giudizio (ex pl. Sez. III n. 38136, 24 ottobre 2001). L’ultimazione dei lavori coincide con la
conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni quali gli intonaci e gli infissi (Sez. III
n.32969, 7 settembre 2005 ed altre prec. conf. nella stessa richiamate). Entro tale preciso ambito
deve dunque individuarsi il concetto di “ultimazione” che ha natura oggettiva e non può,
pertanto, dipendere da valutazioni soggettive. Risulta dalla sentenza impugnata che, nella
fattispecie, erano in corso lavori di sistemazione dell’area esterna all’immobile abusivo, mancava
il box doccia, i fili elettrici erano ancora a vista e mancavano mobili ed arredi, cosicché
l’intervento non poteva dirsi ultimato;
c) la Corte del merito ha evidenziato che l’area ove sono state eseguite le opere abusive è di
proprietà dell’imputata, la quale risiede stabilmente in latra abitazione sul fondo, che la stessa era
presente al sequestro e non ha mai ricusato la proprietà delle opere abusive, cosicché, del tutto
correttamente, tali circostanze sono state considerate indizi e presunzioni gravi, precise e
concordanti di responsabilità secondo il principio del “cui prodest” (cfr. Sez. III 19 settembre
2008, n. 35907);
d) la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che la presentazione di una domanda di
sanatoria non era stata neppure allegata dalla ricorrente, la quale si era limitata a richiedere di
verificarne l’eventuale esistenza;
e) il quarto motivo di ricorso è del tutto generico non avendo la ricorrente neppure specificato
quali parametri, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen. non sarebbero stati considerati dai
giudici del gravame;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento delL somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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