Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20839 del 26/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20839 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAHIROVIC GUZDANA N. IL 01/07/1988
avverso la sentenza n. 898/2015 TRIBUNALE di ROMA, del
19/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 26/04/2016
Zahirovic Guzdana propone ricorso avverso la sentenza del 19/01/2015 con la quale il
Tribunale di Roma ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui
aWart.385 cod. pen.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Pr sidente
Il ricorso è inammissibile per genericità, poiché non emerge dall’impugnazione su quali
elementi si incentri la censura, comunque manifestamente infondata in quanto, sulla
responsabilità nel provvedimento impugnato si opera esaustivamente un esplicito richiamo alle
risultanze del verbale di arresto ed alla confessione resa.