Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20839 del 07/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20839 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Bagalà Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 19/03/1957
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso la ordinanza del 02/05/2017 del Tribunale di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo
Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi il difensore degli imputati, avv. Patrizia Surace, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso e, pertanto, l’annullamento senza rinvio della
ordinanza impugnata;

Data Udienza: 07/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi
dell’art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il sequestro preventivo disposto, ai
sensi degli artt. 321, comma 1 e 2, cod. proc. pen., 416-bis, settimo comma,
cod. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria
in data 30 gennaio 2017 nei confronti di Giuseppe Bagalà ed avente ad oggetto
tutti i conti correnti, i libretti di deposito al portatore e/o nominativi, i contratti di

assicurazioni con importo superiore ad euro 3.000 e delle quote di partecipazione
sociale intestate al Bagalà.
Secondo la ipotesi accusatoria, Giuseppe Bagalà, unitamente a Luigi Bagalà,
Francesco Bagalà cl. 77, Francesco Bagalà cl. 90, Giorgio Morabito, Pasquale
Nicoletta, Angela Nicoletta, Giorgio Ottaviano Barbieri e Carlo Cittadini, è
partecipe di una associazione a delinquere di tipo mafioso, contestata al capo 1),
quale storico imprenditore di riferimento nell’ultimo ventennio della cosca
Piromalli, che aveva turbato sistematicamente nell’interesse della predetta cosca
le gare di appalto indette dalle stazioni appaltanti pubbliche nella piana di Gioia
Tauro.
Nel medesimo procedimento veniva, inoltre, contestato ad altri indagati il
delitto di associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di plurimi delitti
di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, di turbativa d’asta e di falso in
atto pubblico diretti a garantire il controllo sugli appalti pubblici del gruppo
imprenditoriale Bagalà, ritenuto affiliato alla cosca dei Piromalli.
Tale associazione criminale operava come un vero e proprio cartello di
imprese (la c.d. “cumbertazione”, nel lessico degli indagati), diretto in modo
stabile ed organizzato a condizionare la libera concorrenza nelle gare pubbliche
di appalto attraverso la presentazione di offerte dal contenuto concertato,
determinando, in tal modo, l’aggiudicazione degli appalti ad una delle imprese
della cordata e mantenendo il controllo sulla aggiudicazione delle opere ovvero
insinuandosi nella fase esecutiva, quando la gara era vinta da imprese estranee
al circuito.

2. L’avvocato Patrizia Surace, nell’interesse dell’indagato Giuseppe Bagalà,
ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo, con unico
motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in
relazione alla erronea applicazione degli artt. 321 e 416-bis cod. pen. con
riferimento alla assenza dei presupposti per disporre il sequestro e per omessa

2

acquisto di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, delle

valutazione del contenuto della memoria difensiva depositata in data 26 aprile
2017 e dei suoi allegati.

3. In data 31 gennaio 2018 il difensore ha depositato motivi aggiunti nei
quali ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata per effetto del
sopravvenuto annullamento della ordinanza dispositiva della misura cautelare
personale disposta nei confronti di Giuseppe Bagalà da parte del Tribunale del
riesame di Reggio Calabria in data 15.1.2018, in quanto l’esclusione dei gravi

astratta configurabilità della fattispecie criminosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con i motivi aggiunti depositati in data 31 gennaio 2018 il ricorrente ha
dedotto la sopravvenuta carenza del

fumus commissi delicti

in quanto il

Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in sede di rinvio disposto dalla
sentenza n. 55712 del 2017 emessa dalla Sesta Sezione della Corte di
Cassazione, aveva annullato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in
carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio
Calabra nei confronti di Giuseppe Bagalà, disponendone la immediata
scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

3. Tale doglianza si rivela, tuttavia, infondata.
Ai fini dell’emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la
sussistenza in concreto del

fumus commissi delicti attraverso una verifica

puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le
contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta, all’esito della
quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la
plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna
dell’imputato (Sez. 6, n. 49478 del 15/12/2017, Macchione, Rv. 265433).
Secondo un consolidato ed incontrastato orientamento della giurisprudenza
di legittimità, le condizioni generali per l’applicabilità delle misure cautelari
personali, indicate nell’art. 273 cod. proc. pen., non sono, tuttavia, estensibili,
per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali; ne consegue che, ai fini della
doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato
ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è

3

indizi di colpevolezza era fondata su una motivazione incompatibile con la

preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla
gravità degli stessi (Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117), in
correlazione alla diversità – peraltro di rango costituzionale – dei valori coinvolti
(Corte cost., sentenze n. 268 del 10/12/1986 e n. 48 del 9/02/1994; Corte
Cost., ordinanza n. 153 del 4/05/2007; Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013,
Cavalli, non massimata sul punto).
In tema di sequestro preventivo, tuttavia, la valutazione di insussistenza del
presupposto del fumus commissi del/di può legittimamente tener conto del

personale, purché l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una
motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie
criminosa che costituisce requisito essenziale per l’applicabilità della misura
cautelare reale (ex plurimis: Sez. 2, n. 22207, Ianì, Rv. 259758, fattispecie in
cui la Corte ha escluso che una sentenza di annullamento senza rinvio, dalla cui
motivazione non era possibile desumere un giudizio di assoluta inesistenza della
gravità indiziaria, fosse idonea a giustificare l’affermazione di insussistenza del
fumus commissi delicti; Sez. 6, n. 39249 del 25/10/2011, Ciotola, Rv. 251085;
Sez. 2, n. 19657 del 17/04/2007, Grieco, Rv. 236590).
Allo stato delle acquisizioni, essendo stato depositato esclusivamente il
dispositivo della ordinanza adottata in sede di rinvio dal Tribunale del riesame di
Reggio Calabria, non può, tuttavia, ritenersi comprovato che l’annullamento della
misura coercitiva disposta nei confronti del ricorrente sia stata giustificata dalla
radicale carenza dei gravi indizi di colpevolezza e che la stessa si riveli
incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa
contestata al Bagalà e, quindi, con la sussistenza dei gravi indizi di reato rilevanti
ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.

4. Con l’unico motivo dedotto nel ricorso il Bagalà si duole che il Tribunale
del riesame di Reggio Calabria aveva obliterato la insussistenza dei presupposti
sui quali fondare la misura cautelare reale.
Nel recepire acriticamente l’impostazione accusatoria, infatti, il Tribunale
non aveva verificato in alcun modo il nesso di pertinenzialità tra l’ipotizzata
condotta delittuosa ed i beni staggiti, non risultando gli stessi avvinti da nesso
pertinenziale con l’addebito associativo elevato nei confronti dello stesso, né
potendo gli stessi costituirne profitto illecito.
Il collegamento dell’intero patrimonio dell’indagato con le attività criminose
oggetto di contestazione si rivelava, pertanto, meramente assiomatico e tale
modus operandi

realizzava una indiscriminata compressione del diritto di

proprietà non consentita dal legislatore.

4

provvedimento di annullamento dell’ordinanza dispositiva della misura cautelare

I conti correnti, i titoli e la polizza attinti da misura cautelare reale, inoltre,
non costituivano un profitto illecito e non erano stati destinati alla commissione
di alcuna attività criminosa.
Nella memoria depositata e pretermessa dal Tribunale del riesame si
evidenziava, peraltro, come buona parte delle somme sequestrate provenissero
da donazione della madre dell’indagato, Diana Casella, e, pertanto, non avevano
alcuna relazione con le condotte contestate nel presente procedimento.
Tutti i rapporti finanziari sottoposti a sequestro erano, peraltro, stati

precedente operazione c.d. Ceralacca
Il Bagalà non era risultato aggiudicatario, né partecipante ad alcuna delle
gare del contestato cartello ed, inoltre, non aveva mai intrattenuto rapporti con
alcuna delle società interessate dalla operazione c.d. cumbertazione.
Parimenti l’indagato non era stato coinvolto in alcuna ipotesi corruttiva o in
alcuna turbativa o condotta di falso ed al medesimo era contestato solo il delitto
associativo di cui al capo A).
Il Bagalà, inoltre, non aveva partecipato alla commissione di alcun reato
fine e, pertanto, non era stato dimostrato che i beni sottoposti a sequestro
costituissero ricchezza accumulata mediante le condotte criminose contestate al
capo A).
Il sequestro, da ultimo violava i principi di proporzionalità e di adeguatezza,
ritenuti operanti dalla giurisprudenza di legittimità anche per le misure cautelari
reali.

5. Il ricorso è fondato sotto tale profilo, in quanto la motivazione della
ordinanza, pur ampia, si rivela meramente descrittiva e risolve il tema cruciale
della dimostrazione della strumentalità dei beni sottoposti a sequestro mediante
il ricorso alla autoevidenza del fumus commissi delicti.
L’ordinanza impugnata rileva, infatti, che “l’odierno ricorrente, sin dall’inizio
delle sue fortune imprenditoriali, si appalesa…essere stato la longa manus nel
settore imprenditoriale dei Piromalli.
Pertanto, a fronte di una contestazione provvisoria che in concreto riguarda
proprio l’origine e l’espansione del patrimonio familiare, risulta dimostrata, nei
limiti di questa fase, la sussistenza di concreti e chiarissimi elementi di
collegamento fra l’associazione criminale di tipo mafioso per cui si procede ed i
beni sequestrati al Bagalà ovvero i rapporti finanziari personali (stante la vigenza
della cautela reale sull’impresa allo stesso riconducibile già disposta nell’ambito …,,,,,…„
della operazione c.d. Ceralacca), sottoposti a provvedimento cautelare reale”.

5

alimentati esclusivamente con le somme dissequestrate nell’ambito della

Nella prospettazione accusatoria la condotta criminosa è, infatti, contestata
a partire dall’inizio degli anni 90 e, pertanto, ricomprende l’intero percorso
imprenditoriale dell’indagato.
Tale argomentazione, tuttavia, che si rivela maggiormente coerente con la
logica del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione che alla
confisca disposta ai sensi dell’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., ha invero
obliterato il nesso di pertinenzialità tra i singoli beni staggiti ed il reato
contestato.

intende sequestrare e l’illecito è, infatti, pur sempre necessaria anche in caso di
confisca obbligatoria, quale quella prevista dall’art. 416-bis, comma settimo,
cod. pen., in quanto la obbligatorietà della confisca non comporta alcuna
presunzione sotto il profilo della strumentalità delle cose che si intendono
sequestrare (Sez. 6, n. 27750 del 21/05/2012, Vadalà, Rv. 253113; Sez. 2, n.
9954 del 4/03/2005, De Gregorio, Rv. 231029).
Dalla previsione legislativa della obbligatorietà della confisca di cui al
settimo comma dell’art. 416-bis cod. pen. non può, pertanto, derivare alcuna
presunzione sotto il profilo della strumentalità, che deve pur sempre essere
dimostrata in relazione a ciascun bene attinto dal vincolo reale.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
dal quale non vi è ragione per discostarsi, del resto, in tema di sequestro
preventivo, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene
sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve
caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al
reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale
tra la res ed il reato commesso (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv.
269374).
Occorre, pertanto, dimostrare nella ordinanza impositiva del sequestro
preventivo una diretta correlazione del bene con il reato in modo da escludersi
qualsiasi indiscriminata estensione o indefinita dilatazione del vincolo reale in
difetto di un nesso diretto di casualità con l’illecito o, per converso, in presenza
di un nesso di mera occasionalità con lo stesso.
A titolo meramente esemplificativo deve, inoltre, rilevarsi come, a pag. 34
il Tribunale del riesame evidenzi come i conti correnti sequestrati siano stati
accesi in epoca ricompresa nel periodo rientrante nel periodo della contestazione
della associazione mafiosa e ribadisce la “accumulazione di un rilevantissimo
patrimonio in assoluta derivazione dalla propria appartenenza alla cosc
Piromalli”, ma, a rigore, non dimostra la pertinenzialità dei beni e dei saldi
attualmente sequestrati.

6

La dimostrazione di una relazione specifica e stabile tra il bene che si

6. Tali rilievi impongono l’annullamento della ordinanza impugnata per
nuovo esame da parte del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame,
che provveda a colmare, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di
merito, le indicate lacune della motivazione impugnata.

P.Q.M.

del Tribunale di Reggio Calabria – sezione per il riesame.
Così deciso il 07/02/2018.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione

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