Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20838 del 21/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20838 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: SILVESTRI PIETRO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Augello Antonino, nato a Palermo il 26/01/1976

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo il 21/06/2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Paolo Canevelli, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Davide Chibbaro, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Il Tribunale della libertà di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta
di riesame, ha sostanzialmente confermato l’ordinanza con cui è stata disposta
nei confronti Augello Antonino la misura della custodia cautelare in carcere
perché gravemente indiziato:
a) del reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in
concorso con altri, ceduto, trasportato e comunque detenuto sostanze
stupefacenti di tipo hashish e cocaina – in parte custodita nel luogo denominato
“ex convento”, in via Discesa dei Bianchi n. 9, a Palermo, in cui, il 2/04/2016,
furono rinvenuti 8 gr. circa di cocaina e 535 gr. di hashish (contenuti in 5
panetti), 578 gr. di marijuana, suddivisa in 323 involucri, nonchè 2 bilancini e

Data Udienza: 21/11/2017

numerose bustine (fatti commessi tra settembre 2015 ed aprile 2016 – capo a
della imputazione provvisoria)-;
b) di concorso continuato nel reato di cessione di sostanza stupefacente di
tipo hashish in favore di tale Pilo Giovanni (fatto commesso in data precedente al
23.9.2015 – capo b);
c)

di concorso nel reato previsto dall’art. 73 d.p.r. n. 309/90, per avere

detenuto illecitamente: 1) il 4/11/2015 all’interno dell’abitazione di tale
Giovanna Di Giovanni 400 gr. di hashish, di cui 300 gr. all’interno di una borsa

appartamento, oltre ad un bilancino ed un quaderno su cui erano riportati cifre,
nomi e denaro contante; 2) sostanza stupefacente fino al 21/02/2015 (capo c);
d) concorso nel reato previsto dall’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, per avere
concorso con Abbate Ottavio a cedere hashish “a campione” a tali Bontiglio
Nicola e Militano Giuseppe “per eventuali e successivi acquisti” (capo d).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando due motivi.
2.1. Con il primo si lamenta il vizio di motivazione e violazione di legge in
relazione ai capi a) e c).
Si sostiene che l’ordinanza del riesame sarebbe viziata per aver fatto risalire
l’inizio dell’attività criminosa attribuita all’indagato al settembre del 2015,
mentre, invece, le conversazioni intercettate ed utilizzate in chiave accusatoria
sarebbero tutte successive all’ottobre di quell’anno; non vi sarebbero, dunque,
gravi indizi di colpevolezza quanto al segmento temporale della imputazione
relativo ai mesi di settembre ed ottobre 2015.
Si evidenzia, inoltre, come anche la sostanza stupefacente rinvenuta nel corso
della perquisizione compiuta il 2/04/2016 all’interno del c.d. convento, di cui si è
detto, non potrebbe essere valorizzata in chiave probatoria a carico dell’Augello,
essendo stato questi tratto in arresto per altri fatti il 6/02/2016; sotto altro
profilo si deduce che il Tribunale non avrebbe indicato gli elementi da cui inferire
l’esistenza di un rapporto di collaborazione tra l’indagato e gli atri compartecipi
nel reato.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce il vizio di motivazione in
relazione alla ravvisate esigenze cautelari: il Tribunale non avrebbe indicato le
ragioni per cui le esigenze cautelari non potrebbero essere soddisfatte con la
misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con l’ausilio del c.d. braccialetto
elettronico.

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lanciata dal balcone da quest’ultima e 100 g. all’interno dello stesso

3. Il ricorso è fondato limitatamente al capo c) della imputazione provvisoria e
l’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio nei limiti di cui si
dirà.

4. Il primo motivo, nella parte in cui fa riferimento alla insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza in relazione ai mesi di settembre ed ottobre 2015, è
inammissibile per carenza di interesse.
4.1. Costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di

fondata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che
presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come
conflitto di interessi contrapposti – quanto, piuttosto, nella prospettiva
utilitaristica, ossia nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere
una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e
in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più
vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente
coerente con il sistema normativo (così, tra le altre, Sez. U., n. 6624 del
27/10/2011- dep. 2012-, Marinaj, Rv, 251693).
L’interesse a ricorrere, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi
impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del
provvedimento da impugnare e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a
costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una
situazione immediata più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella
esistente (Sez. Un., n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.
Un, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. Un., n. 6563 del
16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535).
4.2. Nel caso di specie, il motivo di impugnazione è generico, non avendo il
ricorrente nemmeno prospettato, rispetto ai singoli fatti – reato contestati,
un’astratta ragione per cui la precisazione, nel senso richiesto, della data della
imputazione provvisoria produrrebbe una utilità diretta ed immediata rispetto
alla sua posizione, tenuto conto che oggetto della contestazione non è affatto un
reato associativo, come invece erroneamente sostenuto a pag. 4 del ricorso.
Il motivo è inoltre manifestamente infondato, avendo il Tribunale spiegato a
pag. 3 dell’ordinanza come dal contenuto, non contestato, delle conversazioni n.
142 e 427, del 22 e del 28 novembre 2015, risulti che Augello ed altro soggetto,
tale Abbate, avrebbero effettuato nel mese di settembre dello stesso anno una
fornitura di droga in favore di tale Pilo Giovanni e della di lui moglie, Pirenei
Laura, per la quale il pagamento non era stato ancora corrisposto.

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cassazione quello secondo cui la nozione di interesse ad impugnare non è

5. Il motivo è inammissibile anche in relazione all’affermazione secondo cui il
Tribunale del riesame avrebbe erroneamente attribuito ad Augello la sostanza
stupefacente rinvenuta nel corso della perquisizione eseguita all’interno del c.d.
Convento il 2/04/2016, cioè in un momento successivo al 6/02/2016, quando
l’indagato fu tratto in arresto.
L’assunto è manifestamente infondato, al limite della pretestuosità, avendo il
Tribunale precisato, a pag. 3 dell’ordinanza impugnata, che Augello “risponde
fino alla data del suo arresto avvenuto il 6 febbraio 2016, in quanto non vi sono

commissione di altri ulteriori condotte delittuose…”.

6. Manifestamente infondato e aspecifico è il primo motivo di ricorso anche
nella parte in cui ritiene viziato il provvedimento impugnato per non avere il
Tribunale indicato gli elementi da cui inferire l’esistenza di un rapporto di
“collaborazione” tra l’indagato e gli altri compartecipi nel reato.
Si tratta di un assunto che non si confronta con la motivazione dell’ordinanza,
avendo il Tribunale indicato il contenuto della numerose telefonate, la cui
interpretazione non è stata nemmeno contestata dal ricorrente, da cui in
maniera logica è stato desunto il coinvolgimento di Augello nei plurimi e gravi
fatti a lui contestati, il rilevante ruolo ricoperto dall’indagato, il contesto non
occasionale nell’ambito del quale gli accadimenti oggetto del procedimento si
sono verificati.

7. È invece in parte fondato il ricorso in relazione al giudizio di gravità
indiziaria formulato in riferimento al capo c) della imputazione.
Ad Augello è stato contestato di avere concorso, insieme a Di Giovanni Rita e
Di Giovanni Giovanna, nella detenzione della droga rinvenuta il 4/11/2015
presso l’abitazione di Di Giovanni Rita e di avere, più in generale, concorso Di
Giovanni Giovanna nella detenzione illecita di sostanza stupefacente fino al
21/12/2015.
Secondo il difensore, l’ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui è stata
attribuita ad Augello anche la droga rinvenuta il 4/11/2015, nonostante tutte le
telefonate da cui sono stati fatti discendere gli indizi di colpevolezza risalgano al
successivo mese di dicembre del 2015.
La consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di sindacabilità
dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione
non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione delle
condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla
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elementi per ritenere che abbia concorso dal carcere … con gli altri indagati alla

adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito
esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame
del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche
che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la
congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento
(Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del
7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995,
Tontoli ed altro, Rv. 201840). L’erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di

274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si
traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o
manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento
impugnato.
Nel caso di specie, pur davanti ad una imputazione provvisoria poco chiara, la
motivazione dell’ordinanza è obiettivamente silente in ordine alle ragioni per cui
si sia ritenuto di attribuire all’indagato, sul piano indiziario, la droga rinvenuta
nel mese di novembre del 2015 presso l’abitazione di Di Giovanni Rita
nonostante le conversazioni, pur gravemente indiziarie, siano riferibili a fatti
successivi a quelli relativi al 4/11/2016.
In particolare, il Tribunale non ha chiarito le ragioni per le quali dalla
detenzione illecita di droga relativa al dicembre del 2016 sarebbe possibile
inferire che l’indagato avesse la disponibilità anche della sostanza stupefacente
rinvenuta un mese prima.

8. Ne deriva che, limitatamente al capo c) della imputazione, quanto
all’episodio del 4/11/2015, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, il quale, all’esito,
formulerà un nuovo giudizio per quel che riguarda le esigenze cautelari.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente, quanto al capo c) della
imputazione quanto all’episodio del 4 novembre 2015 e rinvia per nuovo esame
sul punto al Tribunale di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017.

colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all’art.

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