Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20835 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20835 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MYRTEZAI GENTIAN N. IL 12/05/1981
avverso la sentenza n. 1249/2010 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
09/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Myrtezai Gentian propone ricorso avverso la sentenza del 09/06/2014 con la quale
la Corte d’appello di Perugia, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui
all’art. 337 cod. pen.

L’impugnazione è inammissibile per genericità.
Invero il ricorso si limita a lamentare una insufficiente motivazione sui profili richiamati, senza
confrontarsi con le specifiche allegazioni di segno opposto contenute nel provvedimento, che
danno conto della mancata individuazione, finanche nel gravame di merito, degli atti arbitrari
evocati, escludendone la loro prospettazione concreta da parte della medesima difesa, le cui
censure, anche in questa sede, non si sottraggono al rilievo di carenza di specificità.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Presidente

Nel ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto all’accertamento di
responsabilità, lamentando la mancata valutazione della condotta arbitraria degli agenti, che
scriminerebbe dalla violazione contestata.

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