Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20834 del 28/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20834 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA
Data Udienza: 28/04/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORGI SALVATORE N. IL 22/07/1974
avverso la sentenza n. 1796/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
09/0112014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TAD DEI;

Il \

R.G. 38828/2014

Motivi della decisione
Il difensore di Giorgi §)llvatore ricorre avverso la sentenza n.33/ 14 della Corte (
d’appello di Ancona,del 09.Q1.2014, che ha condannato Giorgi per usura, lamentando
vizio di carenza di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato . .__
contestato. In particolare lamenta che la Corte non abbia motivato in ordine alle plurime
discrasie che la difesa ha riscontrato nelle dichiarazioni della p.o.,omettendo di
esaminare la documentazione contabile prodotta dalla difesa e la perizia del dr Motta1ed
abbia basato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della p.o.e su un
travisamento dei fatti.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi. Il ricorso enumera l’omessa
valutazione di una serie di circostanze ma omette di indicare ,nello specifico, le
conseguenze pregiudizievoli di tali asserite omissioni sicchè le dogliaanze si prospettano
in realtà come una altemativa rilettura dei fatti.
Tuttavia,secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per
tutte: Sez. Un., 30/4-2/7 j 1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez.
4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).! motivi proposti tendono,
appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di
valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione
esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
nto ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
aprile 2015
re relatore

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFiCIO COPIE UNIFICATO

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