Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20833 del 26/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20833 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANGIORGIO FRANCESCO N. IL 24/09/1966
avverso la sentenza n. 2985/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 26/04/2016

La difesa di Sangiorgio Francesco propone ricorso avverso la sentenza del 03/11/2014 con la
quale la Corte d’appello di Ancona, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato
di cui all’art. 337 cod. pen.

L’impugnazione è inammissibile per genericità.
Invero il ricorso si limita a lamentare una insufficiente motivazione sui profili richiamati, senza
confrontarsi con le specifiche allegazioni di segno opposto contenute nel provvedimento, sia
quanto alla piena compatibilità dell’attività integrante la resistenza con le pretese limitazioni
funzionali dell’interessato, che con la giustificazione offerta all’applicazione della recidiva, senza
neppure allegare quali elementi di segno favorevole, astrattamente ricavabili dall’analisi degli
,atti, siano stati misconosciuti al fine dell’applicazione delle attenuanti generiche.
In tal senso, conseguentemente, il ricorso risulta contenere esclusivamente la sollecitazione ad
una difforme valutazione di merito, estranea all’ambito valutativo del giudizio di Cassazione.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 26 aprile 2016
Il Pre dente

Nel ricorso si eccepisce vizio di motivazione, quanto all’accertamento di responsabilità, al
mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche e la non corretta
determinazione della pena.

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