Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20832 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20832 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

Data Udienza: 29/03/2018

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FORIA NICOLA nato il 16/08/1958 a POMIGLIANO D’ARCO
REGA TOMMASO nato il 18/11/1963 a POMIGLIANO D’ARCO
FALCO GIUSEPPE nato il 22/02/1984 a SAN GIUSEPPE VESUVIANO

avverso la sentenza del 12/04/2017 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo
Pompeo Viola
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore, avvocato Campana Saverio, difensore di Foria Nicola, Rega
Tommaso e Falco Giuseppe che, dopo discussione, insiste nell’accoglimento dei
motivi dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 luglio 2016, il G.u.p. di Napoli aveva condannato gli
imputati alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa
ciascuno, previo riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno,
disponendo la confisca ai sensi dell’art. 12

sexies I.

356/92 di una quota

dell’immobile di proprietà del Foria Nicola ed dei congiunti, dell’unità immobiliare
sita alla masseria Guadagni intestata a Caiazzo Rosetta, nonché della somma in

LA

contanti di euro 25.080,00 rinvenuta nell’abitazione del Falco e di quanto in
deposito presso il conto corrente n. 3543 a questi intestato.
Era stato contesto agli imputati il delitto di cui agli artt. 110, 353 cod. pen.
ed art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge
12 luglio 1991, n. 203, per aver, in concorso tra loro, turbato la gara con
pubblico incanto bandita dalla sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di
Noia avente ad oggetto la vendita della Masseria Papaccio di Pomigliano d’Arco,
intestata a Rega Tommaso, esecutato, ciò facendo con l’allontanamento dalla

denaro, minacce nei confronti di Nappo Massimo a non partecipare alla gara cui
era interessato, evocando l’intervento della associazione camorristica anche
esplicitata dal Foria, intervenuto successivamente, nell’omonimo clan.

2. Foria, Falco e Rega, ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di
Napoli che, a parziale riforma della citata decisione, ha rideterminato la pena per
Foria, Rega e Falco in anni due di reclusione ed euro 100 di multa e, previa
concessione a quest’ultimo della sospensione condizionale della pena, ha
revocato la confisca delle somme depositate sul conto corrente n. 3543,
confermando per il resto, deducendo i motivi di cui appresso.

3. Foria deduce:
3.1 violazione degli artt. 110 cod. pen., con conseguente pena illegale a
mente degli artt. 81 e 132 cod. pen.
Nonostante nessun ruolo avesse assunto nella realizzazione della turbativa
d’asta contestata con più episodi in continuazione tra loro, il Tribunale aveva
statuito la sua responsabilità anche in ordine alle condotte del 28 e 29 maggio
2015, ascrivibili ai soli Rega e Falco;
3.2 violazione degli artt. 56, 353 cod. pen. poiché, nonostante fosse stato
formulato specifico gravame deducendosi la non intervenuta consumazione del
reato di turbativa d’asta, al più realizzatosi nella forma tentata poiché non si era
inciso sul regolare svolgimento della successiva gara, la Corte, errando circa la
esatta portata della norma, ha valutato che la consumazione si fosse realizzata
con il turbamento del regolare svolgimento della gara, in tal senso deponendo
giurisprudenza di segno contrario.

4. Falco deduce:
4.1 violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con motivo
parzialmente sovrapponibile a quanto evidenziato

sub

3.2 con riferimento

all’episodio del 29 maggio 2015 realizzatosi presso il Tribunale di Noia.

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procedura di soggetti interessati all’acquisto, anche con l’offerta di somme di

La Corte territoriale ha motivato con un improprio riferimento
giurisprudenziale al fine di sostenere la consumazione del reato, poiché l’udienza
si era svolta regolarmente a porte chiuse senza che i professionisti all’interno
presenti si fossero resi conto di quanto avvenuto all’esterno;
4.2 violazione dell’art. 7 L. 203/91 e illogicità e contraddittorietà della
motivazione.
Il ricorrente era estraneo alle condotte ascritte al Foria che aveva agito su
incarico del Rega con riferimento agli appostamenti del 28 maggio, essendogli

Non si era integrata l’aggravante del metodo mafioso contestata sulla base
di qualche minaccia rivolta nei corridoi del Tribunale di Noia al Nappo; la Corte,
pur riferendo ai soli Rega e Foria la minaccia tipica realizzata con il metodo
mafioso, finisce con l’attribuire al Falco tale comportamento;
4.3 violazione dell’art. 12 sexies I. 356/92, contraddittorietà ed illogicità
della motivazione.
La Corte territoriale, nella valutazione della sproporzione, non ha tenuto in
considerazione l’attività imprenditoriale posta in essere dal Falco e dalla madre,
anche titolare dal 1999 di altra impresa cessata nel 2013, ed il suo giro d’affari
per come emerso dalla consulenza tecnica di parte acquisita al procedimento che
è stata ritenuta idonea a provare la liceità della movimentazione delle somme sul
conto corrente, la cui confisca è stata revocata, non valutando negli stessi
termini i relativi esiti con riferimento alla somma di denaro in contante rinvenuta
in casa.
Rilevata la constatata assenza di sproporzione tra patrimonio e giro d’affari,
quanto confiscato si sarebbe dovuto ritenere di legittimo accumulo, essendo
ingiustificata l’impossibilità che tanto potesse essere giustificato dalla dedotta
evasione fiscale nonostante giurisprudenza in tal senso.
Contraddittoria si rivela la motivazione che, da un lato ritiene proporzionato
quanto rinvenuto sul conto corrente, dall’altro reputa sproporzionata la minore
somma in contante rinvenute in casa.
L’art. 12 sexies cit. pur se prevede una presunzione juris tantum, ciò non
implica una inversione dell’onere della prova che grava sull’ accusa.

5. Rega deduce:
5.1 violazione degli artt. 192, comma 1, 2 e 195, comma 1, cod. proc. pen.
in quanto la dichiarazione del Nappo, relativamente a quanto narrato con
riferimento ai fatti del 28 maggio riguardanti quanto avrebbe saputo dal Rega
(che gli aveva riferito che aveva bloccato altro uomo offrendogli la somma di 500
euro) era da ricondurre alla disciplina della testimonianza indiretta ex art. 195

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ascrivibile la sola condotta del 29 successivo.

cod. proc. pen., diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che ha
poi fondato la prova dei fatti su quanto avvenuto il 28 maggio con riferimento
alla dazione di 500 euro ad un ipotetico partecipante alla gara.
Tale elemento, qualora adeguatamente valutato unitamente alle
dichiarazioni dell’avv. Carella che aveva affermato non essere stato in alcun
modo fermato in occasione della partecipazione alla gara tenuta presso la
Orditura, avrebbe consentito di ritenere non superato il principio dell’oltre
ragionevole dubbio;

motivazione, con motivo sovrapponibile a quanto sub 4.1 rilevato con riferimento
all’episodio del 29 maggio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati, connotandosi da aspetti di genericità in ordine alla
reiterazione di censure già dedotte in appello, rettamente rigettate dai giudici di
merito sulla base di valutazione in questa sede non sindacabili.

2. I motivi sub 3.2., 4.1. e 5.2. del «ritenuto in fatto», sono comuni.
Si deduce che, essendo stata la procedura regolarmente esplicata, la
condotta posta in essere debba qualificarsi quale mera ipotesi tentata di turbata
libertà degli incanti, piuttosto che consumata come ritenuta in sentenza.
Il motivo è giuridicamente infondato.
2.1. Deve innanzitutto specificarsi che non appare applicabile al caso in
esame, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, il principio di diritto di
questa Corte secondo cui il delitto in questione si consuma nel momento e nel
luogo in cui, con l’uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, viene impedita o
turbata la gara, non essendo sufficiente il solo accordo intervenuto tra i
partecipanti per determinarne l’esito, che potrebbe tutt’al più integrare un’ipotesi
di tentativo (Sez. 1, n. 3139 del 10/01/2011, Confl. comp. in proc. Fragale, Rv.
249553), che, prevedendo un condotta tutta tesa al di fuori della procedura e
coinvolgendo unicamente condotte che rimangono circoscritte ai rapporti tra
partecipanti che nessun esito hanno avuto sulla procedura, implica vicenda
affatto sovrapponibile a quella oggetto della presente decisione.
2.2. La condotta contestata ai ricorrenti, avendo in questi termini
ampiamente e logicamente motivato i giudici di merito, attiene specificatamente
al turbamento della procedura realizzata a mezzo di plurime minacce rivolte ad
uno dei partecipanti (Nappo), con reiterate offerte di denaro al fine di indurlo a
rinunciare alla procedura, nel pagamento ad un soggetto interessato all’acquisto

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5.2. violazione degli artt. 56, 353 cod. pen., omessa, carente ed illogica

del cespite immobiliare, tanto da determinare un concreto turbamento del
procedimento che, per quanto rileva, ha necessitato dell’intervento delle forze di
polizia anche per scortare un partecipante all’udienza che si è conclusa con
l’aggiudicazione in favore del figlio del Rega che, non avendo provveduto al
versamento dell’importo, avverso al quale il Nappo non aveva rilanciato, ha fatto
sì che la procedura avesse esito negativo.
2.3. La fattispecie delittuosa di cui all’art. 353 cod. pen. prevede, quale
evento naturalistico, la cumulativa o alternativa realizzazione dell’impedimento,

conseguente realizzazione di un unico reato, quando tale è la procedura oggetto
di turbativa, anche se esso si sia esplicato attraverso le distinte evenienza tutte
prese in esame, indifferentemente, dalla norma in esame.
L’evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti, infatti, può
essere costituito, oltre che dall’impedimento della gara, anche da un suo
turbamento, situazione che può verificarsi quando la condotta violenta,
minacciosa, fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla sua
regolare procedura, essendo irrilevante che si produca un’effettiva alterazione
dei risultati di essa (in tal senso vedere: Sez. 6, n. 41365 del 27/09/2013,
Murgolo e altro, Rv. 25627; Sez. 6, 24 marzo 2013, n. 28970, Sonn).
Per «turbamento», quindi, deve intendersi l’influenza della condotta sulle
regolari procedure di gara, essendo irrilevante che il risultato di essa sia o meno
conforme a quello che si sarebbe prodotto senza tali interferenze (v. anche Sez.
6, n. 9845 del 16/04/1991, Sciuto, Rv. 188414).
2.4. Da quanto sopra consegue l’infondatezza giuridica di quanto dedotto dai
ricorrenti circa l’ipotizzata fattispecie tentata in concreto realizzatasi alla luce del
regolare svolgimento del procedimento di gara che, oltre a non essere conforme
alla condotta contestata, evidenziandosi una differente ricostruzione in fatto
insindacabile in questa sede al cospetto di motivazione completa e logica da
parte dei giudici di merito, non tiene conto del turbamento della procedura da cui
è conseguita la consumazione del reato in almeno una delle alternative o
cumulative evenienze previste dalla fattispecie penale.
2.5. Circa la concreta realizzazione del turbamento la Corte territoriale ha
valutato esistente l’indebita alterazione della procedura sulla base dell’anomalo
sviluppo della gara, non solo posto in essere con l’allontanamento di un soggetto
interessato all’acquisto (che già ex se realizza la fattispecie consumata di cui
all’art. 353 cod. pen.) da parte del Rega il 28 maggio 2015, ma anche la
condotta dissuasiva del giorno successivo portata a compimento in modo
plateale all’interno del Tribunale di Noia, tanto da imporre l’intervento delle forze

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del turbamento oltre che dell’allontanamento dalla gara da parte dell’agente, con

del’ordine a tutela del Nappo a cui era stato impedito di entrare nell’aula per
partecipare alla procedura.
È stata ritenuta turbare il regolare procedimento di gara la modalità violenta
posta in essere dal Foria, alcuni giorni dopo in uno con le modalità di
partecipazione del Nappo, denunciante tutti gli episodi ai suoi danni, tanto da
dovere essere scortato dalle forze di polizia all’udienza per poter accedere
nell’aula ed esercitare i propri diritti.
Motivazione, quella della Corte territoriale che, attraverso il puntuale esame

valutazione degli effetti in concreto prodottisi sulla procedura, è aderente ai
principi di diritto sopra espressi circa la consumazione della fattispecie di cui
all’art. 353 cod. pen.

3. Inconferente è quanto dedotto dal Foria (sub 3.1. del «ritenuto in fatto»)
in ordine all’omessa contestazione di condotte penalmente rilevanti con
riferimento alla procedura che si era conclusa il 19 giugno 2015, poiché, per
quanto sopra detto in ordine alla unicità della fattispecie di reato, ciò che rileva è
che la sua condotta, accedendo a quella dei concorrenti, possieda gli elementi
oggettivi e soggettivi del concorso, ricostruzione in tali termini adeguatamente
effettuata dai giudici di merito.
3.1. Sulla base delle dichiarazioni del Nappo e dell’Esposito Mocerino, oltre
che dalla visione delle riprese effettuate a mezzo delle telecamere di
sorveglianza poste a ridosso dell’abitazione del Nappo, riprese coincidenti con le
dichiarazioni del partecipante alla gara, era emerso che il Foria aveva partecipato
all’azione di minaccia con l’utilizzo del metodo mafioso, ben consapevole di
turbare la procedura esecutiva in atto, tanto che a questa aveva fatto riferimento
durante le fasi riprese ed oggetto di contestazione.
Da quanto sopra ne è discesa la consapevolezza circa il ruolo che aveva
assunto nell’ambito della condotta da altri iniziata, con la conseguente
sussistenza, oltre che dell’elemento oggettivo, dell’elemento soggettivo.
3.2. Nessuna valenza ha assunto la contestata continuazione (seppur in tali
termini erroneamente indicata in imputazione) da parte dei giudici di merito che,
nel calcolo della pena da applicare, come nella ricostruzione della vicenda, hanno
fatto riferimento alla unicità del reato, nonostante la sussistenza di plurimi eventi
penalmente rilevanti implicanti sia il turbamento della procedura che
l’allontanamento di un concorrente con l’offerta di denaro.

1. In ordine alla sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 7 d.l. 13
maggio 1991, convertito, con modificazioni, nella I. 12 luglio 1991, n. 203 a

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delle singole condotte degli autori del fatto addebitato in concorso e la

carico del Falco, che deduce la sua estraneità alle condotte attribuite al Foria,
deve evidenziarsi che nel ricorso non si contesta che il Foria ed il Rega,
concorrenti, abbiano posto in essere la condotta con tale aggravante contestata,
quanto – più limitatamente – che il Falco abbia concorso nella condotta di
costoro, ovvero che quelle direttamente poste in essere il 29 maggio 2015
presso il Tribunale di Noia, che definisce quali “minacce/imprecazioni”, possano
qualificarsi come aggravate ex art. 7 dl. cit.
4.1. I giudici di merito hanno ritenuto sussistente l’aggravante unicamente

avesse inteso agevolare l’omonimo

clan Foria ormai dissoltosi e per la cui

dimostrazione non era certo sufficiente l’allegazione della sentenza che tale clan
avesse operato nel territorio in cui si è svolta la vicenda.
4.2. Ci si riporta al principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante
dell’utilizzo del metodo mafioso, prevista dall’art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152,
si realizza per mezzo di condotta che oggettivamente idonea ad esercitare sulle
vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma
menzionata (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900) e non
presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione ex art.416 bis, cod.
pen., essendo sufficiente il ricorso a modalità della condotta che evochino la
forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso; essa è pertanto configurabile anche
con riferimento ai reati comuni, o commessi da soggetti estranei al reato
associativo (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, P.M. in proc. Vicidomini, Rv.
271103).
4.3. Tale aggravante, inoltre, a differenza della c.d. agevolazione mafiosa
contenuta nella stessa norma, circostanza a valenza eminentemente soggettiva,
riguardando una modalità dell’azione, ha natura oggettiva e si trasmette a tutti i
concorrenti (Sez. 2, n. 24046 del 17/01/2017, Tarantino e altri, Rv. 270300).
4.4. Ciò premesso, e richiamato quanto sopra affermato in ordine alla non
contestata sussistenza dell’aggravante in capo ai concorrenti ed alla unitaria
fattispecie di reato per cui è intervenuta condanna nei giudizi di merito, la Corte
territoriale ha evidenziato che Falco, al seguito del Renga anche durante
l’udienza del 29 maggio 2015, oltre ad essere presente, aveva partecipato
attivamente alla manovra di deviazione della gara, minacciando il Nappo con
frasi che avevano messo ben in evidenza il suo consapevole concorso nella
realizzazione del reato (“non hai capito chi siamo? Noi ti abbiamo detto chi
siamo, allora vuoi proprio passare un guaio”).
Tali minacce, infatti, si ponevano in logica continuità con quanto
reiteratamente detto dal Renga al Nappo nello stesso contesto temporale circa la
sua appartenenza a gruppi criminali camorristici di Pomigliano d’Arco, riferimento

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sotto il profilo dell’utilizzo del metodo mafioso, avendo escluso che il Foria

avvalorato con il successivo intervento del Foria che su tale territorio, non a
caso, assumeva di avere influenza criminale.
È stato egualmente apprezzato il ruolo svolto dal Falco, nella organizzazione
precedente all’incontro avvenuto in data 2 giugno 2015, durante il quale, pur
non presente, il Foria ebbe a rappresentare l’interesse all’immobile da parte del
clan omonimo, espressamente evocando, anche con la gravità delle minacce
(“ringrazia le telecamere altrimenti ti avrei buttato a terra, ti avrei sparato”)
tutta la forza intimidatrice proveniente dal sodalizio di tipo mafioso.

contestata da parte dei giudici di merito, risulta anche eccessivo il precedente
rifermento ai principi di questa Corte circa la natura oggettiva dell’aggravate e la
sua estensione ai concorrenti, avendo i giudici evidenziato la sua piena
consapevolezza circa le condotte realizzate dal Rega e dal Foria e la personale
realizzazione di specifiche minacce ritenute evocative del contesto criminale di
tipo mafioso.

5. Con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge ex art.
12 sexies dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella I. 7
agosto 1992, n. 356, in ordine alla confisca della somma di circa 25.000,00 euro
in contante rinvenuta all’interno dell’abitazione, se ne rileva l’infondatezza.
Nessuna illogicità, invero, sussiste tra la decisione della Corte territoriale che
ha revocato la confisca delle somme rinvenute sul conto corrente intestato al
ricorrente, rispetto alla conferma della confisca di quanto rinvenuta in casa.
5.1. Ai fini della confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992,
convertito con modificazioni nella legge n. 356 del 1992, è necessario accertare
l’esistenza delle condizioni che la legittimano, e cioè da un lato la sproporzione
del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto,
dall’altro la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (in tal
senso con riferimento al sequestro: Sez. 1, n. 16207 del 11/02/2010, Vendemini
e altri, Rv. 247237).
5.2. Facendo corretta applicazione di tale principio la Corte distrettuale ha
ritenuto fosse venuto meno uno dei presupposti necessaria ai fini della confisca e
segnatamente la giustificazione della loro provenienza, fermo restando la
sproporzione emergente tra valore economico complessivo dei beni e le
dichiarazioni ai fini fiscali; ciò ha potuto affermare sulla base di quanto in essere
sul conto corrente, esaminati gli esiti della consulenza di parte acquisita e
ricostruita la causale dei versamenti eminentemente riconducibile a rapporti con
la pubblica amministrazione.

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Ricostruito il contributo del Falco alla realizzazione dell’aggravante

Tale giustificazione non è stata, invece, ritenuta sussistente per la somma di
denaro in contante rinvenuta all’interno dell’abitazione, circostanza che, alla luce
della già valutata sproporzione del quadro economico rispetto alle dichiarazioni ai
fini fiscali del ricorrente, ha fatto ritenere sussistenti i presupposti legittimanti la
confisca ex art. 12 sexíes d.l. cit.
5.3. Quanto allegato, infatti, con giudizio in fatto reso con motivazione
logica e completa in questa sede non sindacabile, non è stato apprezzato quale
idoneo a giustificare tale riserva in contante, specie sulla base delle allegazioni

dei conti che non davano evidenza di prelievi idonei a giustificare la provvista
rinvenuta in casa e in alcun modo collegabile all’attività d’impresa.
5.4. Né il generico riferimento all’evasione fiscale quale giustificazione della
sua provenienza, consente di ritenere giustificato tale accumulo, in presenza di
una conclamata sproporzione.
La più recente giurisprudenza di questa Corte ammette, in tema di
sequestro e confisca ex art. 12-sexies I. n. 356 del 1992, che l’interessato possa
dimostrare la sproporzione tra redditi impiegati da un lato ed acquisiti e/o
investimenti dall’altro, mediante la disponibilità di redditi non regolarmente
dichiarati, tuttavia richiede uno specifico onere di allegazione in tal senso quanto
a concreta provenienza da evasione fiscale (Sez. 2, sent. n. 49498 del
11/11/2014, Pucillo e altro, Rv. 261046).
Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, al fine di disporre la
confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell’art.

12-sexies,

commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge
7 agosto 1992 n. 356 allorché sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il
reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il
valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile
circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della
“sproporzione”, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso
accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito
dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a
tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei
beni di volta in volta acquisiti, e, dall’altro, che la “giustificazione” credibile
consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella
negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna
(Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491).
5.5. Il principio va, quindi, ribadito nel senso che ferma restando l’astratta
possibilità di giustificare la sproporzione tra acquisti e disponibilità economiche
con redditi ulteriori rispetto a quelli regolarmente dichiarati, tanto debba

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sulla cui base la Corte territoriale era stata svolta la ricostruzione dei movimenti

realizzarsi con uno specifico onere di allegazione e dimostrare che la acquisizione
di tali beni è avvenuto con l’impiego di provviste lecite e tracciabili (sez 6, n.
10765/18 del 06/02/2018, Barba, non massimata).
5.6. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha escluso che l’imputato
abbia fornito positiva dimostrazione in tal senso, avendo genericamente
ipotizzato che quanto rinvenuto in casa potesse costituire la provvista prelevata
dal conto e, giustificata in quanto proveniente da evasione fiscale, senza che sia
stata allegata documentazione che, seppure quanto a sua illecita provenienza, ne

6. La dedotta violazione degli artt. 192, comma 1, 2 e 195, comma 1, cod.
proc. pen. da parte del Rega è giuridicamente infondata, oltre a rappresentare
identico motivo proposto in appello.
6.1. Il Nappo aveva dichiarato che nelle fasi concitate che si erano svolte
all’interno del palazzo di giustizia di Nola il 29 maggio 2015, il Rega, lo aveva
minacciato reiteratamente al fini di indurlo a rinunciare alla procedura che lo
vedeva interessato. In tale frangente riferiva di avere offerto, il precedente 28
maggio 2015, nei pressi dello studio dell’avv. Orditura, professionista delegato
allo svolgimento della procedura da parte del giudice dell’esecuzione, ad altro
soggetto anche interessato alla presentazione dell’offerta, la somma di C 500
così facendolo desistere dalla partecipazione alla gara.
Tale riferimento, contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente, ha
costituito specifico esame da parte dei giudici di merito che, a fronte della
dedotta inutilizzabilità delle dichiarazione del Nappo – asseritamente ritenuto
interessato alla vicenda e, quindi, inattendibile -, qualificate dal ricorrente come
rese de relato, ne hanno negato tale natura facendo esplicito rinvio a quanto
direttamente percepito dal Nappo.
6.2. Sotto questo profilo, la asserita violazione delle regole che governano la
valutazione della prova dichiarativa, risulta mal posta, in quanto la dichiarazione
utilizzata quale prova diretta da parte della Corte territoriale, non è costituita
direttamente dall’oggetto della informazione enunciata dal Rega al Nappo,
quanto, molto più limitatamente, la dichiarazione in quanto tale, il cui contenuto
ha portato i giudici a ritenere che tanto corrispondesse a verità, con motivazione
fedele ai canoni ermeneutici di questa Corte quanto a disciplina dell’art. 192,
comma 1, cod. proc. pen., inconferente in proposito ogni riferimento alla distinta
disciplina prevista dall’art. 195 comma 1, cod. proc. pen., evocata nel ricorso.
6.3. Né è censurabile quanto, con motivazione logica e completa, priva di
aporie e osservante i principi di diritto in tema di valutazione della prova, la
Corte territoriale ha affermato in ordine alle dichiarazioni rese dal Rega al Nappo.

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giustifichi il possesso a mezzo di operazioni tracciate.

Anche alla luce di quanto avvenuto il 28 maggio 2015 nei pressi dello studio
del Legale incaricato, ha ritenuto veritiero l’oggetto della confidenza resa dal
Rega, essendo stata ricostruita conformemente a tali informazioni la sua
presenza nei pressi dello studio del legale, sia a mezzo della visione delle
immagini delle telecamere, sia con le dichiarazioni di un teste indifferente
(Lanzieri) che, recatosi presso lo studio in questione, aveva dichiarato di essere
stato fermato da persona successivamente identificata nel Rega che gli aveva
chiesto se fosse interessato proprio alla procedura che lo vedeva coinvolto quale

quel posto, diversamente da quanto sostenuto, ma smentito motivatamente, dai
giudici di merito.

7. Da quanto sopra discende il rigetto dei ricorsi cui consegue la condanna
dei ricorrenti, a mente dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 29/03/2018.

Il Consigliere estensore
Antonio Costantini
C

Il Presidente
Vihcenzo Rot d

parte esecutata, anche in ragione della non altrimenti giustificata presenza in

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